Con la nota prot. 27662 del 8 novembre 2018 il MIT, rispondendo ad un quesito relativo alla possibile conversione della patente di guida rilasciata a personale volontario della Croce Rossa Italiana in analoga abilitazione "civile", ha specificato che non sussistono motivi ostativi alla conversione delle patenti di guida rilasciate dalla Croce Rossa Italiana anche ai volontari di detto ente, secondo le modalità e termini stabiliti dall'art. 138, comma 5, del codice della strada.
Di conseguenza, l'istanza deve essere presentata, al competente Ufficio Motorizzazione civile, o dalla struttura della Croce Rossa italiana presso cui l'intestatario della patente da convertire presta servizio, ovvero entro un anno dalla data di cessazione del servizio. Clicca Il MIT con circolare n. 24827 del 11 ottobre 2018 ha precisato che il personale militare in congedo, per cui è stato accertato il possesso della patente di guida militare, può conseguire l'abilitazione CQC senza frequentare il corso, anche se ha riconsegnato detta patente al momento del congedo o della cessazione del servizio.
qui per modificare. Art. 521-bis c.p.c. - Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Precisazioni26/11/2019
La circolare 28 febbraio 2019 prot. n. 300/A/1829/19/101/20/21/4 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza puntualizza che solo i veicoli per i quali sia stato avviato il procedimento semplificato previsto dal comma 4 dell’art.521-bis CPC e rinvenuti in circolazione dagli organi di polizia sono oggetto di pignoramento e consegna all'I.V.G.
Per questo, la circolare precisa che l'organo accertatore che rinviene in circolazione un veicolo pignorato verifichi preliminarmente la tipologia di procedura esecutiva avviata, attraverso la consultazione del PRA ovvero, ove ciò non risulti possibile, attraverso altri accertamenti, anche per il tramite dell'I.V.G. competente. Per quanto riguarda gli oneri dell'Istituto vendite giudiziarie a seguito della ricezione del veicolo da parte dell'organo di polizia, viene chiarito che, ai sensi dell'art. 521-bis, comma 3, cpc, allo stesso Ufficio compete esclusivamente l'assunzione della custodia del bene e la successiva immediata comunicazione al creditore pignorante. Sull'I.V.G. non ricadono le spese relative alla restituzione del bene al creditore pignorante, in quanto lo stesso istituto è, per espressa previsione normativa, tenuto alla custodia e alla successiva eventuale vendita del veicolo nell'interesse del creditore. Infine, il M.I. specifica che gli organi di polizia non devono applicare la procedura del fermo amministrativo del veicolo oggetto di pignoramento ma redigere verbale di rinvenimento e recupero del veicolo, nonché di affidamento in custodia all'I.V.G. ovvero ad una depositeria autorizzata se ciò sia stato preventivamente concordato con il medesimo istituto competente. |
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