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Modifiche Legge n.15 gennaio 1992, n. 21 per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici (NCC e TAXI)

26/11/2019

 
La legge 11 febbraio 2019, n. 12, in vigore dal 13 febbraio 2019, modifica la disciplina del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea relativa ai servizi di noleggio con conducente (NCC), di cui alla legge n.21 del 1992, introducendo alcuni requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio.
Nel dettaglio le modifiche apportate alla legge n. 21 del 1992 sono di seguito descritte:
  • CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
    • SEDE E RIMESSA: è previsto che la richiesta del servizio può essere effettuata presso la sede oltre che presso la rimessa dell'esercente il servizio. La richiesta del servizio può essere effettuata, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Il vettore che svolge servizio di noleggio con conducente deve avere, oltre alla sede operativa, almeno una rimessa debba essere situata nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E’ possibile inoltre per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti (le autorizzazioni rilasciate dai Comuni situati in Sicilia o in Sardegna hanno validità sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e la rimessa).
    • INIZIO E FINE DEL SERVIZIO PRESSO LE RIMESSE: l'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire presso una delle rimesse con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente può avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E’ consentito di iniziare un nuovo servizio anche senza il rientro in rimessa nel caso di più prenotazioni, oltre la prima, che risultino dal foglio di servizio. Inoltre, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza ripartire dalla rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile di attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
    • SOSTA DEI VEICOLI IN SERVIZIO NCC: i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente devono sostare nelle rimesse a disposizione dell'utenza. Tuttavia, viene in ogni caso consentita la fermata degli NCC sul suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso. E’ vietato sostare in un posteggio di stazionamento, e quindi in attesa di prenotazione, per le sole autovetture che svolgono servizio di NCC, nei comuni dove è esercito il servizio di taxi. Nei comuni dove il servizio di taxi non è presente, invece, i veicoli immatricolati a servizio di noleggio con conducente, possono sostare nelle aree destinate ai taxi previa autorizzazione del comune e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunali localmente in vigore.
    • FOGLIO DI SERVIZIO NELL'ATTIVITÀ NCC: si rinnova la disciplina del foglio di servizio prevedendo l'obbligo di tenerlo in formato elettronico. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
a) targa del veicolo;
b) nome del conducente;
c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
e) dati del fruitore del servizio.
La definizione delle specifiche del foglio di servizio elettronico viene demandata ad un successivo decreto del MIT da adottarsi di concerto con il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2019. Fino all'adozione di tale decreto il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti di quello elettronico e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.
  • ACCESSO ALLE ZTL DA PARTE DI OPERATORI NCC DI ALTRI COMUNI: i comuni possono subordinare l'accesso ai vettori titolari di autorizzazione NCC rilasciata da altri comuni all'interno del proprio territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, ad una preventiva comunicazione che autocertifichi il rispetto e la titolarità dei requisiti di operatività previsti dalla legge 21/1992.



  • SOSTITUZIONE NELLA GUIDA DI NCC E TAXI
  • Il titolare di licenza per il servizio di taxi o autorizzazione per il servizio di NCC, in caso di assenza dovuta a malattia, invalidità o sospensione della patente di guida intervenuti dopo il rilascio della licenza, può essere sostituito da altro soggetto avente i requisiti. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.


  • REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE
  • È prevista l’istituzione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro un anno dalla data di entrata di vigore delle norme in esame, e quindi entro il 13 febbraio 2020, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e NCC.​
  • SANZIONI PER VIOLAZIONI NEI SERVIZI DI TAXI ED NCC
  • L'esercizio dell'attività di noleggio con conducente o di taxi senza autorizzazione o licenza è punito dagli artt. 85 ed 86 CdS. Le sanzioni sono applicate ai conducenti dei veicoli impiegati nelle predette attività di trasporto abusive.
  • Le leggi regionali possono prevedere anche sanzioni amministrative per i soggetti che esercitano l'attività di taxi o di noleggio con conducente senza essere iscritti al ruolo dei conducenti che, di volta in volta, possono concorrere con le sanzioni previste dal Codice della Strada.

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