Art. 521-bis c.p.c. - Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Precisazioni26/11/2019
La circolare 28 febbraio 2019 prot. n. 300/A/1829/19/101/20/21/4 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza puntualizza che solo i veicoli per i quali sia stato avviato il procedimento semplificato previsto dal comma 4 dell’art.521-bis CPC e rinvenuti in circolazione dagli organi di polizia sono oggetto di pignoramento e consegna all'I.V.G.
Per questo, la circolare precisa che l'organo accertatore che rinviene in circolazione un veicolo pignorato verifichi preliminarmente la tipologia di procedura esecutiva avviata, attraverso la consultazione del PRA ovvero, ove ciò non risulti possibile, attraverso altri accertamenti, anche per il tramite dell'I.V.G. competente. Per quanto riguarda gli oneri dell'Istituto vendite giudiziarie a seguito della ricezione del veicolo da parte dell'organo di polizia, viene chiarito che, ai sensi dell'art. 521-bis, comma 3, cpc, allo stesso Ufficio compete esclusivamente l'assunzione della custodia del bene e la successiva immediata comunicazione al creditore pignorante. Sull'I.V.G. non ricadono le spese relative alla restituzione del bene al creditore pignorante, in quanto lo stesso istituto è, per espressa previsione normativa, tenuto alla custodia e alla successiva eventuale vendita del veicolo nell'interesse del creditore. Infine, il M.I. specifica che gli organi di polizia non devono applicare la procedura del fermo amministrativo del veicolo oggetto di pignoramento ma redigere verbale di rinvenimento e recupero del veicolo, nonché di affidamento in custodia all'I.V.G. ovvero ad una depositeria autorizzata se ciò sia stato preventivamente concordato con il medesimo istituto competente. I commenti sono chiusi.
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Maggio 2024
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