STUDIO SIMONETTA
  • Home
  • Servizi
  • Novità
  • Chi siamo
  • Contatti

Novità

Disposizioni urgenti per la soluzione di procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano - Controllo su strada dei conducenti su tachigrafi e tempi di guida

25/9/2024

 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-Legge n.131/2024 che introduce disposizioni urgenti per la soluzione di procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Tra le procedure interessate dal decreto, in vigore dal 17 settembre 2024, si rileva il completo recepimento della direttiva 2020/1057 relativamente al controllo su strada.

In particolare, viene introdotto all'articolo 6 del D.Lgs. n.144/2008 il comma 1-bis con il quale viene stabilito che il conducente, durante il controllo su strada, è autorizzato ad acquisire, anche tramite la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove mancanti a bordo, idonee a documentare l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. In ogni caso rimangono immutati gli obblighi del conducente di garantire l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche.

Di conseguenza, il conducente che nel corso del controllo su strada da parte dell’organo di polizia stradale non ha a bordo del veicolo integralmente o parzialmente i documenti previsti dal Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti nr.215/2016 - recante disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi - attestanti la formazione, istruzione e controllo è autorizzato a richiederli all'impresa di trasporto, o ad altri soggetti, in modo da poterla mostrare all’organo di polizia stradale prima del termine del controllo.

​

Registro unico telematico dei veicoli fuori uso

10/8/2024

 
Dal 7 giugno 2024 è divenuto obbligatorio l'utilizzo del Registro unico telematico dei veicoli fuori uso (RVFU), istituito presso il CED della Direzione Generale per la Motorizzazione.
Il RVFU sostituisce integralmente il registro previsto dall'art. 264 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, con il quale veniva annotata su supporto cartaceo la presa in carico dei veicoli avviati a demolizione.
È previsto la facoltà, per i Centri di raccolta dei veicoli fuori uso, di provvedere direttamente alla radiazione dei veicoli stessi dall'archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dall'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV). Detta facoltà è prevista esclusivamente per i veicoli fuori uso iscritti al PRA.
Sono obbligati alla tenuta del RVFU:
  • indistintamente tutti i Centri di raccolta, ovvero le imprese che, a norma del D.Lgs. n. 209/2003e del D.Lgs. n. 152/2006, gestiscono impianti autorizzati al trattamento di veicoli fuori uso e che effettuano almeno le operazioni di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli stessi;
  • solo i concessionari, i gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati che accettino la consegna di veicoli fuori uso in sede di vendita di altro veicolo nuovo od usato.
Per poter accedere alle procedure telematiche implementate per la gestione del RVFU, i Centri di raccolta e gli Operatori commerciali che commercializzano veicoli debbono preventivamente accreditarsi.
Il RVFU è composto di 2 Sezioni:
  • una avente ad oggetto i veicoli iscritti al PRA,
  • l'altra avente ad oggetto i veicoli non iscritti al PRA.
In entrambe le Sezioni sono annotati i dati identificativi del veicolo e dell'intestatario (proprietario) o del detentore a qualunque titolo che conferisce il veicolo.
Tale distinzione è necessaria in quanto i dati presenti nella Sezione dei veicoli iscritti al PRA sono in parte diversi da quelli richiesti per la Sezione dei veicoli non iscritti al PRA e dalla circostanza che diversi sono gli adempimenti previsti per la radiazione dei predetti veicoli.

Sezione veicoli iscritti al PRA
In tale sezione, riservata agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi che sono assoggettati all'obbligo di iscrizione al PRA, sono annotati i seguenti dati:
  • il numero di targa, il numero di telaio, la marca e il modello del veicolo;
  • il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo di residenza e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento dell'intestatario del veicolo (proprietario) o del detentore a qualunque titolo che conferisce il veicolo stesso;
  • la data e l'ora di presa in carico del veicolo conferito e dei relativi documenti di circolazione e di proprietà;
  • la data e il numero identificativo del certificato di rottamazione;
  • il codice identificativo dell'Operatore commerciale;
  • il codice identificativo del Centro di raccolta;
  • la data di conferimento del veicolo al centro di raccolta da parte dell'operatore commerciale;
  • la data di avvenuta cancellazione del veicolo fuori uso dall'ANV e dal PRA;
  • la data di avvenuta distruzione della carta di circolazione e del certificato di proprietà (se presente in formato cartaceo) ovvero del documento unico di circolazione e di proprietà, nonché delle targhe.
 
La data di distruzione dei documenti e delle targhe non coincide necessariamente con la data in cui viene distrutto il veicolo fuori uso.
In ogni caso, il Centro di raccolta cura l'inserimento nel RVFU, in formato pdf, dei documenti consegnati dal soggetto (intestatario o detentore) che ha conferito il veicolo. Prima di effettuare la scansione, il Centro di raccolta deve tagliare l'angolo in alto a destra della carta di circolazione, o del documento unico (DU), e del certificato di proprietà cartaceo (CDP).
In questa Sezione è consentita la presa in carico dei veicoli fuori uso:
  • iscritti al PRA e presenti nell'ANV;
  • radiati dal PRA;
  • radiati sia dal PRA sia dall'ANV.
 
Sezione veicoli non iscritti al PRA
In tale sezione, riservata ai veicoli che non sono assoggettati all'obbligo di iscrizione al PRA, sono annotati i seguenti dati:
  • il numero di targa, il numero di telaio, la marca e il modello del veicolo;
  • il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo di residenza e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento dell'intestatario del veicolo (proprietario) o del detentore a qualunque titolo (anche su delega dell'intestatario) che conferisce il veicolo stesso;
  • la data e l'ora di presa in carico del veicolo conferito e dei relativi documenti di circolazione;
  • la data e il numero identificativo del certificato di rottamazione;
  • il codice identificativo dell'Operatore commerciale;
  • il codice identificativo del Centro di raccolta;
  • la data di conferimento del veicolo al centro di raccolta da parte dell'operatore commerciale;
  • la data di avvenuta distruzione dei documenti di circolazione e delle targhe.
 
La data di distruzione dei documenti e delle targhe non coincide necessariamente con la data in cui viene distrutto il veicolo fuori uso.
In ogni caso, il Centro di raccolta cura l'inserimento nel RVFU, in formato pdf, dei documenti consegnati dal soggetto (intestatario o detentore) che ha conferito il veicolo.
In questa Sezione è consentita la presa in carico di:
  • ciclomotori, macchine agricole, macchine operatrici, rimorchi agricoli e rimorchi cd. leggeri (massa inferiore alle 3,5 t);
  • tutti i veicoli appartenenti alle Forze Armate, soggetti ad immatricolazione militare, e tutti i veicoli assoggettati a sistemi speciali di targatura (es. Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del F, ecc.);
  • tutti i veicoli non presenti né al PRA né nell'ANV (es. veicoli immatricolati all'estero, macchine agricole o macchine operatrici mai immatricolate, veicoli non identificabili, prototipi):
  • veicoli esentati dall'iscrizione al PRA, in base all'art. 26 (8) del RD 1814/1927 (es. veicoli intestati a pubbliche amministrazioni centrali);
  • immatricolati ma mai iscritti al PRA, quando il conferimento avvenga da parte di una Autorità pubblica.
 
Certificato di rottamazione
Il Certificato di Rottamazione è rilasciato al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione all'intestatario o al detentore che ha conferito il veicolo da parte del:
  • Centro di raccolta autorizzato;
  • Operatore commerciale, che rilascia il certificato in nome e per conto del Centro di raccolta convenzionato, nel caso in cui il veicolo fuori uso venga ceduto per acquistarne un altro.
È redatto in modo conforme ai requisiti contenuti nell'allegato 4 del D.lgs. n. 209/2003 e  dal 7 giugno 2024 è emesso in modalità digitale per i seguenti veicoli fuori uso presi in carico sul RVFU:
  • soggetti all'obbligo di iscrizione al PRA;
  • immatricolati ma non soggetti all'obbligo di iscrizione al PRA (es.: ciclomotore, macchina operatrice, trattrice agricola, rimorchi con massa complessiva fino a 3.500 kg, veicoli intestati a uno dei soggetti di cui all'art. 26 del R.D. 1814/1927, ecc.);
  • non presenti né nell'ANV né al PRA (es.: veicoli con targa estera, veicoli con targa speciale quali Vigili del Fuoco, Croce Rossa, prototipi, ecc.);
  • già radiati dal PRA.
 
Il Crtificato di rottamazione digitale (CRD) riporta:
  • il codice univoco di identificazione del CRD stesso, costituito da una sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale generata dal sistema;
  • la data e l'orario di emissione, generati automaticamente dal sistema;
  • i dati identificativi del Centro di raccolta;
  • i dati identificativi dell'Operatore commerciale, qualora il veicolo sia stato ritirato da tale soggetto;
  • i dati identificativi del veicolo (targa, telaio, classe veicolo, marca e modello);
  • i dati dell'intestatario;
  • i dati del detentore (qualora soggetto diverso dall'intestatario);
  • eventuali "Note Aggiuntive" (costituite da un testo libero nella disponibilità del Centro di raccolta o dell'Operatore commerciale);
  • la dichiarazione che i documenti e le targhe del veicolo sono trattenuti dal Centro di raccolta autorizzato, che procede alla loro distruzione;
  • solo nei casi di CRD emesso per veicoli iscritti al PRA, l'impegno a provvedere alla cancellazione del veicolo dall'ANV e dal PRA,
  • la dichiarazione di sgravio della responsabilità penale, civile e amministrativa connessa alla proprietà del veicolo.
L'annullamento del CRD è possibile solo nella giornata in cui è stato emesso. In caso di errori riscontrati nelle giornate successive, è necessario inviare un Ticket all'Assistenza Tecnica.
Il CRD deve essere stampato su supporto cartaceo e consegnato al detentore che ha conferito il veicolo fuori uso. Una seconda copia può essere stampata, firmata per ricevuta dal detentore (per esteso e di proprio pugno) e trattenuta dal Centro di raccolta per finalità di archiviazione.
 
Il certificato di rottamazione cartaceo può essere emesso esclusivamente in caso di impedimento tecnico all'utilizzo delle procedure telematiche.
In tal caso, entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di rilascio del Certificato di rottamazione in formato cartaceo (da lunedì a venerdì esclusi i sabati, le domeniche, le
festività nazionali e le festività locali), il Centro di raccolta effettua l'inserimento dei dati nel RVFU, unitamente al caricamento del certificato di rottamazione cartaceo scannerizzato e firmato digitalmente.
Il rilascio del certificato di rottamazione cartaceo non consente all'Operatore di avvalersi dei controlli automatici di sistema sull'assenza di cause ostative alla presa in carico e alla radiazione del veicolo fuori uso. In tal caso è opportuno effettuare una preventiva visura PRA per verificare che non sussistano ostativi alla successiva radiazione.
 
Controlli preventivi e cause ostative
In fase di inserimento dei dati di presa in carico del veicolo fuori uso sul RVFU, vengono eseguite automaticamente una serie di controlli per verificare:
  • che il Centro di raccolta risulti in possesso della prescritta autorizzazione in corso di validità e, in caso contrario, inibiscono la possibilità di emettere il CRD;
  • le risultanze degli archivi PRA e ANV evidenziando eventualmente la presenza di cause "ostative" alla presa in carico del veicolo e alla successiva presentazione con successo della pratica di radiazione dei veicoli soggetti ad iscrizione al PRA.
 
Fermi amministrativi
A fronte della presenza di fermi amministrativi iscritti al PRA e non cancellati, l'Operatore commerciale non può procedere alla presa in carico del mezzo.
Tale procedura è pero consentita ai soli Centri di raccolta, che possono decidere di procedere comunque, previa verifica dell'esistenza di eventuale documentazione "giustificativa".
In tal caso, il Centro di raccolta può procedere alla radiazione per demolizione di un veicolo gravato da fermo amministrativo, senza una preventiva cancellazione di quest'ultimo, solo in presenza:
  • della dichiarazione di una Autorità pubblica che attesti che il veicolo è inutilizzabile poiché ha subito danni ingenti o è andato distrutto (es: incendi, incidenti stradali, calamità naturali);
  • del nulla osta del Concessionario della Riscossione che autorizza la radiazione del veicolo;
  • del provvedimento della Pubblica Amministrazione, in caso di richiesta di radiazione per demolizione da parte della stessa.
Non costituisce documento giustificativo il provvedimento di revoca emesso dal Concessionario della riscossione ma occorre che il Concessionario annoti preventivamente la cancellazione del fermo.
 
Veicolo per il quale è stato omesso l'obbligo di iscrizione al PRA
Se l'obbligo di iscrizione è stato omesso, per potere procedere con la radiazione del veicolo occorre prima regolarizzare l'iscrizione (prima iscrizione di veicolo nuovo/usato o rinnovo d'iscrizione).
L’obbligo non sussiste qualora la radiazione venga richiesta in base a un provvedimento della Pubblica Amministrazione. In questi casi i veicoli:
  • che non sono mai stati iscritti al PRA, vanno gestiti come se si trattasse di veicoli non assoggettati all'obbligo di iscrizione al PRA;
  • iscritti al PRA ma per i quali non è stato presentato il rinnovo iscrizione, il PRA dovrà effettuare il rinnovo d'iscrizione d'ufficio, su segnalazione del Centro di raccolta, che dovrà fornire all'Ufficio PRA copia del documento di circolazione e del provvedimento della PA che giustifichi l'intervento; effettuato il rinnovo d'iscrizione, i veicoli possono essere presi in carico sul RVFU e radiati con il codice pratica C05333.
 
Radiazione del veicolo fuori uso
Il Centro di raccolta, effettuata la registrazione sul RVFU e rilasciato il CRD, può direttamente procedere alle attività di trattamento per i veicoli fuori uso:
  • immatricolati ma non soggetti a iscrizione al PRA (es: ciclomotore, macchina operatrice, trattrice agricola, rimorchi con massa complessiva fino a 3.500 kg, veicoli intestati a uno dei soggetti di cui all'art. 26 del R.D. 1814/1927, ecc.);
  • i veicoli non presenti né nell' ANV né al PRA (es: veicoli con targa estera, veicoli con targa speciale quali Vigili del Fuoco, Croce
  • Rossa, prototipi, ecc.);
  • i veicoli già radiati dal PRA.
Per i veicoli non assoggettati all'obbligo di iscrizione al PRA, la cancellazione dall'ANV può avvenire unicamente su istanza del relativo intestatario, o avente titolo, che può essere presentata:
  • direttamente allo sportello di un UMC o
  • per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica.
Alla richiesta è allegata, oltre alla ricevuta del pagamento delle prescritte tariffe, copia del CRD, atteso che i documenti di circolazione e le relative targhe sono trattenute dal Centro di raccolta per la relativa distruzione.
Contrariamente, per i veicoli soggetti ad iscrizione al PRA presi in carico per la rottamazione, il Centro di raccolta ha l'obbligo di presentare la pratica di radiazione per demolizione:
  • procedendo autonomamente, in modalità telematica, alla presentazione delle pratiche di radiazione dei veicoli da esso stesso avviati alla rottamazione e registrati sul suddetto RVFU, utilizzando le procedure del sistema DU; oppure
  • avvalersi, per la presentazione delle suddette pratiche, di uno Studio di consulenza automobilistica, o di una Delegazione AC, abilitato come Sportello Telematico dell'Automobilista (STA).
 
Il Centro di raccolta ha anche la possibilità di presentare le pratiche di radiazione di più veicoli con una sola istanza cumulativa.
L'istanza cumulativa può essere utilizzata a condizione che:
  • tutti i veicoli siano in carico allo stesso Centro di raccolta (stesso dichiarante);
  • tutti i veicoli siano dello stesso tipo (vale a dire, tutti autoveicoli o tutti motoveicoli o tutti rimorchi);
  • tutti i veicoli abbiano il medesimo formato targa;
  • tutti i veicoli beneficiano delle stesse eventuali esenzioni o agevolazioni;
  • tutte le pratiche siano presentate nella stessa giornata.
 
Qualora il Centro di raccolta decida di affidare a uno STA privato la presentazione della pratica di radiazione, lo stesso è comunque tenuto ad acquisire, sul RVFU, la riproduzione digitale, sottoscritta con FD, dei documenti di circolazione del veicolo fuori uso, del certificato di proprietà, se rilasciato su supporto cartaceo, ovvero, in caso di furto, smarrimento o distruzione dei predetti documenti o delle targhe, la denuncia resa alle Autorità di PS o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
 
Adempimenti per la presentazione e la convalida delle pratiche di radiazione
Entro le ore 16.00 del secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione della pratica di radiazione, il Centro di raccolta (o lo STA) deve procedere al pagamento delle tariffe dovute e all'invio del fascicolo digitale per la successiva fase di convalida da parte del PRA.
Le pratiche da convalidare vengono assegnate, in modo casuale, a qualsiasi ufficio PRA d'Italia.
Se la pratica è formalmente corretta, il PRA assegna un esito positivo.
Nel caso in cui il PRA rilevi carenze o irregolarità nella documentazione presente nel fascicolo, ne richiede, tramite la stessa applicazione DU, l'integrazione al Centro di raccolta (o allo STA) che ha presentato la pratica.
La regolarizzazione deve essere effettuata entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Ufficio PRA; trascorso inutilmente il termine, la pratica è posta in "preavviso di ricusazione".
Il Centro di raccolta (o lo STA), entro i successivi 5 giorni lavorativi, può inviare con PEC indirizzata all'Ufficio ACI/PRA di convalida una cd. "istanza di riesame" della pratica, esponendo le relative motivazioni a supporto del proprio operato.
L'Ufficio PRA, esaminata l'istanza di riesame, potrà:
  • accogliere le motivazioni addotte dal Centro di raccolta (o dallo STA) e attribuire, quindi, esito positivo alla pratica, oppure
  • confermare l'esito negativo già assegnato alla stessa, ricusandola definitivamente.
Trascorso il termine di 5 giorni senza che l'Ufficio PRA di convalida abbia ricevuto la PEC, con la quale il Centro di raccolta (o lo STA) richiede il riesame della pratica, il PRA procederà alla ricusazione definitiva.
Conservazione e distruzione della documentazione e delle targhe
Tutte le istanze e le relative documentazioni a corredo delle pratiche di radiazione, formate in origine su supporto cartaceo, dematerializzate ed inserite nel fascicolo digitale sono trattenute dal Centro di raccolta fino alla loro distruzione.
La distruzione della documentazione, che non richiede una preventiva autorizzazione, deve avvenire non prima del 120° giorno successivo a quello di emissione del certificato di rottamazione.
Per quanto riguarda la documentazione dei veicoli presi in carico nella Sezione "Veicoli non iscritti al PRA" del RVFU, la distruzione deve avvenire nel corso del 3° mese successivo alla data del rilascio del CRD.
Il Centro di raccolta è responsabile della corretta modalità di distruzione, che deve garantire l'illeggibilità e l'impossibilità di recupero di detti documenti (mediante l'utilizzo di un apparecchio "distruggi documenti").
Lo stesso centro di raccolta provvede direttamente alla distruzione delle targhe consegnate dagli utenti, senza obbligo di restituzione agli UMC e senza necessità di preventiva autorizzazione. In tal caso, per evitare l’indebito riutilizzo delle targhe dismesse, il Centro di raccolta deve provvedere alla "trinciatura in due pezzi" di ciascuna targa e ne deve curare la conservazione fino alla distruzione per il successivo recupero dei materiali di alluminio.
La distruzione deve avvenire non prima del 120° giorno successivo a quello di emissione del certificato di rottamazione.
 
Soggetti delegati alla radiazione del veicolo fuori uso
Il Centro di raccolta e l'Operatore commerciale possono avvalersi di propri delegati per la gestione del RVFU e, limitatamente ai Centri di raccolta, anche per la gestione delle pratiche di radiazione dei veicoli fuori uso (iscritti al PRA) presi in carico.
Il rapporto di collaborazione può essere instaurato anche con uno Studio di consulenza automobilistica e, in tal caso, il delegato può essere esclusivamente il titolare o un dipendente dello Studio medesimo.
Al riguardo:
  1. il titolare o dipendente dello Studio di consulenza automobilistica, delegato del Centro di raccolta, è tenuto a gestire le pratiche di radiazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA e in carico al medesimo Centro di raccolta ai fini della demolizione;
  2. lo Studio di consulenza automobilistica è tenuto a gestire le pratiche di radiazione dei veicoli iscritti al PRA quando ad esso siano affidate sulla base di un incarico commissionato ai sensi della legge n. 264/1991.
 
1. Consulente automobilistico delegato del Centro di raccolta
Il Consulente automobilistico delegato di un Centro di raccolta, autorizzato da quest’ultimo alla gestione delle pratiche di radiazione del veicolo fuori uso iscritto al PRA, deve:
  • prendere in consegna i documenti di circolazione e di proprietà e acquisirli in formato pdf al RVFU;
  • prendere in consegna le targhe;
  • provvedere alla formazione ed all'inoltro del fascicolo digitale e all'eventuale integrazione, acquisire in formato pdf gli eventuali ulteriori documenti necessari al perfezionamento del fascicolo digitale, procedere al pagamento delle tariffe prescritte per l'emissione della ricevuta di avvenuta radiazione;
  • provvedere alla custodia e, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di emissione del certificato di rottamazione, alla distruzione dei documenti cartacei acquisiti al RVFU e al fascicolo digitale.
L'operato del Consulente automobilistico, in quanto delegato, è soggetto a verifiche nell'ambito delle attività di controllo sul Centro di raccolta svolte dalle competenti Autorità amministrative e dagli Organi di Polizia, nonché dagli UMC. In caso di accertate irregolarità, la sospensione e la disabilitazione dei collegamenti telematici si applicano al Centro di raccolta e non allo Studio di Consulenza del quale il delegato è titolare o dipendente.
Il delegato deve essere individuato tra i titolari o i dipendenti di Studi di consulenza automobilistica aventi sede nell'ambito del territorio provinciale nel quale è posta la sede del Centro di raccolta e per la quale il delegato stesso è autorizzato ad operare.
 
2. Studio di consulenza automobilistica
Il Centro di raccolta che non provvede direttamente, o tramite il proprio delegato, alla gestione delle pratiche di radiazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA e presi in carico per la demolizione, può dare incarico ad uno Studio di consulenza automobilistica secondo le regole generali stabilite dalla legge n. 264/1991.
In tal caso, lo Studio di consulenza automobilistica deve essere abilitato allo STA e le attività di gestione delle pratiche di radiazione ricadono sotto la sua diretta responsabilità.
Di conseguenza, lo studio di consulenza automobilistica è tenuto:
  • a prendere in custodia tutta la documentazione cartacea utile alla formazione del fascicolo digitale, compresi i documenti di circolazione e di proprietà, ancorché siano stati già acquisiti in formato pdf al RVFU, con esclusione del solo certificato di rottamazione (CRD o cartaceo);
  • a prendere in custodia le targhe;
  • a formare ed inoltrare il fascicolo digitale e provvedere alla eventuale integrazione, ad acquisire in formato pdf gli ulteriori documenti necessari al perfezionamento del fascicolo digitale, a procedere al pagamento delle prescritte tariffe ed a rilasciare la ricevuta di avvenuta radiazione;
  • a distruggere i documenti cartacei acquisiti al RVFU e al fascicolo digitale non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di emissione del certificato di rottamazione;
  • a distruggere le targhe non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di emissione del certificato di rottamazione.
Al riguardo, il Centro di raccolta non dovrà inserire nel RVFU la data di avvenuta distruzione
delle documentazioni cartacee e delle targhe.
 
Irregolarità nell’utilizzo delle procedure informatiche
In caso di accertate irregolarità negli adempimenti di gestione del RVFU, l'UMC ne dà comunicazione ai competenti Organi di Polizia, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 209/2003, e dall'articolo 256, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006.
L'UMC competente è quello dell'ambito provinciale in cui ha sede il Centro di raccolta o l'Operatore commerciale, ed effettua la predetta comunicazione anche su segnalazione del CED della Direzione Generale per la Motorizzazione e dell'ACI.
L’irregolare utilizzo delle procedure telematiche per la gestione delle pratiche di radiazione dei veicoli fuori uso, comporta la sospensione dei collegamenti telematici:
  • per la prima volta, per un periodo non superiore al mese;
  • per la seconda volta, per un periodo non superiore a tre mesi.
Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, di irregolarità che danno luogo alla sospensione, i collegamenti telematici per la gestione delle pratiche di radiazione dei veicoli fuori uso sono disabilitati e una nuova abilitazione non può essere disposta prima che siano decorsi 5 anni dalla data di comunicazione del provvedimento di disabilitazione.
La sospensione e la disabilitazione sono disposte con provvedimento motivato dell'UMC della provincia in cui ha sede il Centro di raccolta, anche a seguito di segnalazione del CED della Direzione Generale per la Motorizzazione e dell'ACI.
In ogni caso, l'operatività dei collegamenti telematici è sempre sospesa o disabilitata nel caso di sospensione o di revoca dell'autorizzazione o di divieto all'esercizio dell'attività svolta dal Centro di raccolta ovvero dall'Operatore commerciale, disposti dalle autorità competenti.
Al riguardo, la sospensione o la disabilitazione:
  • riguarda sia i collegamenti telematici per la gestione del RVFU sia i collegamenti telematici per la gestione delle pratiche di radiazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA;
  • vi provvede il CED della Direzione Generale per la Motorizzazione in cooperazione applicativa con l'ACI.
La durata della sospensione si protrae per tutto il periodo di sospensione o di divieto all'esercizio dell'attività del Centro di raccolta o dell'Operatore commerciale disposta dalle competenti Autorità.

​

Pneumatici in alternativa già presenti nel fascicolo di omologazione del veicolo

25/7/2024

 
Con circolare prot. 20976 del 23 luglio 2024 la Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT ha chiarito che la richiesta di aggiornamento del documento di circolazione, per l'installazione di uno pneumatico già presente nel fascicolo di omologazione globale del veicolo, non richiede alcuna verifica tecnica in quanto l'idoneità è stata già accertata in sede di omologazione dello stesso veicolo e, pertanto, l'aggiornamento del DU è per via amministrativa (senza visita e prova).

In tal caso, il costruttore del veicolo rilascia una dichiarazione che lo pneumatico è presente nel fascicolo di omologazione e contestualmente richiama le condizioni per il corretto montaggio, comunque, già presenti nel manuale di istruzioni del veicolo.


<<Precedente
Inoltra>>

    Categorie

    Tutti
    Novità Codice Della Strada
    Novità Normative

    Archivi

    Maggio 2024
    Aprile 2024
    Marzo 2024
    Febbraio 2024
    Gennaio 2024
    Novembre 2023
    Ottobre 2023
    Novembre 2022
    Marzo 2022
    Febbraio 2022
    Novembre 2019
    Ottobre 2018
    Febbraio 2018
    Settembre 2017
    Febbraio 2017
    Novembre 2016
    Ottobre 2016
    Giugno 2016
    Maggio 2016
    Marzo 2016
    Gennaio 2016
    Novembre 2015
    Marzo 2015
    Ottobre 2014
    Marzo 2014
    Dicembre 2013
    Ottobre 2013
    Novembre 2011

Studio Simonetta
Lo STUDIO SIMONETTA è da anni lo specialista del Codice della strada. Grazie alla propria professionalità, competenza e all’utilizzo di sistemi informativi evoluti, offre servizi di Pratiche Auto nonché consulenza relativa al Codice della strada e Circolazione di veicoli e conducenti.
Contatti
Studio Simonetta di Nasi Giovanna
Viale Vittorio Veneto, 4
42015 - Correggio, Reggio Emilia
Tel. 0522 691869  -  0522 634692
Fax 0522 694476
Social
Condizioni di Utilizzo
​Privacy

Informativa cookies​

© 2018,  Studio Simonetta di Nasi Giovanna, Correggio, Reggio Emilia.
  • Home
  • Servizi
  • Novità
  • Chi siamo
  • Contatti