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Certificati di minivolture per intestazione veicoli dal 15 aprile 2024

31/3/2024

 
Con Decreto Dirigenziale n.89 del 14 marzo 2024 la Direzione Generale per la Motorizzazione ha stabilito che a decorrere dal 15 aprile 2024, per le operazioni di minivoltura gli UMC, gli Uffici PRA e gli STA rilasciano il certificato di minivoltura per l’intestazione di veicolo, con le procedure telematiche implementate a norma del D.Lgs. n.98/2017, ferma restando l'applicazione delle imposte di bollo, dei diritti di motorizzazione e degli emolumenti PRA previsti a legislazione vigente.

Conseguentemente, a partire dalla predetta data non verrà più rilasciato il documento unico recante la dicitura “Non valido per la circolazione”.

Per minivoltura si intende l'intestazione di veicoli usati, già immatricolati o da immatricolare, a nome dei soggetti che svolgono attività commerciale di rivendita, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

La richiesta di registrazione della vendita del veicolo a un concessionario/rivenditore (cosiddetta minivoltura) va presentata allo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA). La documentazione da presentare è la stessa prevista per il passaggio di proprietà, mentre il costo è inferiore, in quanto la legge prevede l'esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e il pagamento ridotto degli emolumenti ACI (euro 13,50 anziché euro 27,00).

Il nuovo certificato di minivoltura, stampato su carta bianca formato A4, non è valido ai fini della circolazione su strada ed attesta:
  • il numero identificativo e la relativa data di emissione;
  • i dati identificativi del veicolo: targa, telaio, omologazione, categoria internazionale, marca e tipo, destinazione ed uso, potenza, massa massima e portata;
  • le generalità del soggetto intestatario e l'indirizzo della relativa sede o residenza;
  • il codice fiscale dell'intestatario;
  • il richiamo all'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  • il numero progressivo della formalità PRA;
  • la data dell'atto di vendita;
  • il codice identificativo dell'Ufficio o dello STA che ha effettuato l'operazione di minivoltura:
  • la dicitura "Imposta di bollo assolta in modo virtuale".

In caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del certificato di minivoltura, l'intestatario ne richiede il duplicato all'UMC o ad uno STA, secondo le modalità stabilite da apposita del MIT/ACI con la quale saranno diramate le istruzioni operative di dettaglio del Decreto Dirigenziale.


Emissione del Documento Unico ai veicoli noleggiati senza conducente e utilizzati nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi art. 84 CdS c. 2.

31/3/2024

 
Con file avviso n.6/2024 del 28 marzo 2024 la Direzione Generale per la Motorizzazione ha comunicato che in relazione a quanto riportato dall'art. 84 comma 6 del Codice della Strada, relativamente alla emissione dei documenti di circolazione dei veicoli di cui al comma 2, nelle more del completamento delle procedure informatiche che consentano l'emissione del DU, le istanze di immatricolazione di veicoli di cui all'art. 84 comma 2, saranno gestite direttamente, in via temporanea, dal CED della Divisione 7.

Al riguardo, l'art. 84 comma 2 del Codice della Strada ammette, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.

Gli UMC, verificata la completezza della documentazione ed il pagamento dei diritti e delle imposte di bollo, dovranno preliminarmente assegnare, per ogni singola istanza, una nuova targa di immatricolazione.

In seguito gli Uffici trasmetteranno all'indirizzo PEC [email protected], copia di tutta la documentazione riportata in formato pdf, per consentire al CED di poter espletare la relativa formalità finalizzata all'emissione del documento di circolazione.
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Tale procedura è provvisoria in attesa del completamento delle procedure informatiche che consentiranno l'emissione autonoma del DU sia agli UMC che agli studi di consulenza.

Deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private con riferimento all'obbligo assicurativo delle macchine agricole

31/3/2024

 
Con circolare prot. n. 300/STRAD/1/6459.U/2024 del 29 febbraio 2024 la Direzione Centrale per la Polizia Stradale comunica che il decreto milleproroghe 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024 n. 18, introduce una deroga temporanea all'obbligo di assicurazione previsto dall'art. 122 del codice delle assicurazioni private prevedendo che, fino al 30 giugno 2024, le macchine agricole indicate all'articolo 57 del Codice della Strada sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

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