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Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli a motore e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità

17/2/2024

 
Dal 23 dicembre 2023 sono in vigore le modifiche normative apportate dal D.Lgs. n. 184/2023 alla disciplina relativa all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore contenuta nel D.Lgs. n.209/2005 Codice delle assicurazione private.
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In particolare, si segnalano modifiche agli articoli 9 e 193 del Codice della strada e agli articoli 1 (Definizioni) e 122 (Veicoli a motore) del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché l’introduzione dell’art. 122-bis (Deroghe) del medesimo Codice delle assicurazioni private.
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MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA

Articolo 9 - Competizioni sportive su strada
La modifica all’art. 9 del Codice della Strada ha eliminato il richiamo alla Legge n.990/1969 sostituendola con il Decreto Legislativo n.209/2005 (CAP), al fine di coordinare i riferimenti normativi ivi previsti con il Codice delle assicurazioni private, considerate le modifiche susseguite nel tempo.
Articolo 193 - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile
Analogamente, al fine di adeguarlo alla definizione di veicolo introdotta nel CAP, la modifica dell’art. 193 del Codice della Strada contiene una nuova definizione di veicolo a motore che, per essere considerato tale, deve essere “azionato esclusivamente da una forza meccanica”, il che esclude tutti quei veicoli che, sebbene dotati di motore, per poter circolare devono essere azionati anche dalla forza muscolare del conducente (ad esempio, i velocipedi a pedalata assistita o i cicli a propulsione), ovvero quelli in cui la propulsione del motore non è esclusiva, (come, ad esempio, i monopattini elettrici dove la propulsione del motore elettrico è prevalente).

MODIFICHE AL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Articolo 1 - Definizioni
La modifica all’art.1, comma 1 lett. rrr) prevede determinate caratteristiche tecniche che devono avere i veicoli soggetti all'obbligo assicurativo. In particolare, i veicoli a motore devono avere:
  • una velocità di progetto massima superiore a 25 Km/h;
  • o un peso netto massimo superiore a 25 Kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h.
Le due citate condizioni sono alternative e, pertanto, è sufficiente che una delle due condizioni sia presente per soddisfare l'obbligo di copertura assicurativa ai sensi dell'art. 193 Codice della Strada.
Oltre ai sopracitati veicoli, l'art. 1, comma 1, lettera rrr), del Codice delle assicurazioni private menziona anche i rimorchi destinati ad essere trainati da un altro veicolo a prescindere che sia agganciato o meno a quest'ultimo. Di conseguenza, l'obbligo assicurativo per i rimorchi è sempre previsto anche quando non siano agganciati ad altro veicolo (si tratta del cosiddetto "rischio statico"). D'altra parte, ai fini della circolazione, deve essere considerato coperto da assicurazione il rimorchio agganciato ad un veicolo idoneo al traino avente una valida polizza assicurativa.
Inoltre, il medesimo articolo ricomprende nella categoria dei veicoli soggetti all'obbligo assicurativo anche i veicoli elettrici leggeri demandandone, tuttavia, l'individuazione ad apposito decreto interministeriale da adottarsi entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.184/2023.
Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis del medesimo articolo 1, sono individuate le esclusioni dal concetto di veicolo e, in particolare, non costituiscono "veicoli" le sedie a rotelle destinate ad essere utilizzate esclusivamente da persone con disabilità fisica, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.
Inoltre, ai fini dell'applicazione dell'art. 193 del Codice della Strada, sono da considerarsi esenti dall'obbligo di copertura assicurativa anche tutti i dispositivi citati nell'art. 46, comma 1, lett. a) e b), del Codice della Strada ovvero le macchine per uso di bambini e le macchine per uso di invalidi, diverse dalle sedie a rotelle, rientranti tra gli ausili medici, anche se asservite da motore.

Articolo 122 - Veicoli a motore
L'articolo 122 completa la definizione di veicolo soggetto all'obbligo di copertura assicurativa, richiamando tra i dispositivi soggetti all'obbligo di RCA i veicoli di cui all’articolo 1, comma, 1, lettera rrr) e precisando espressamente che tale obbligo riguarda i veicoli utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente. Viene chiarito che l'obbligo di assicurazione prescinde dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui il veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. La norma, di fatto, estende l'obbligo anche ai veicoli (utilizzati come mezzo di trasporto al momento dell'incidente) che si trovano al di fuori della strada, utilizzati esclusivamente in zone o in aree il cui accesso è sottoposto a restrizioni di accesso. Di conseguenza, i veicoli sono sottoposti all'obbligo assicurativo quando, al momento dell'incidente, erano utilizzati per la loro funzione naturale, ovvero per circolare. In tal caso, il concetto di circolazione ricomprende la fase dinamica e statica, cioè il momento in cui il veicolo è in movimento, ma anche quello in cui è fermo perché idoneo ad essere utilizzato per spostarsi.
La disposizione, pertanto, non fa riferimento alle caratteristiche strutturali del veicolo, che perciò può anche essere non idoneo ad effettuare il trasporto di persone diverse dal conducente o cose come, ad esempio, nel caso di macchine agricole, macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, che sarebbero sottoposte all'obbligo quando usate per la circolazione, ma alla sua utilizzazione, escludendo l'obbligo di copertura assicurativa solo se il veicolo, in un determinato momento, è impiegato per attività diverse dalla circolazione (ad esempio un'autogrù che si trova in sosta, anche sulla sede stradale, e abbia in funzione il braccio meccanico o che sia utilizzata come presa di forza meccanica per attività agricola o industriale; oppure agli autocaravan, ai caravan e alle case mobili che si trovano nell'aree riservate e utilizzati per campeggio, attendamento e simili. In tali casi, i veicoli non possono essere considerati come usati in funzione di mezzo di trasporto, in quanto in quel momento sono impiegati per lo svolgimento di altre attività (sollevamento e spostamento carichi, presa di forza meccanica per attività agricola o industriale, campeggio, ecc.). Nel momento in cui, invece, si mettessero in movimento sarebbero soggetti all'obbligo assicurativo.
È fatta salva la possibilità di stipulare polizze per una pluralità di veicoli i cui estremi siano indicati analiticamente nella polizza stessa. Si tratta di polizze che ricomprendono una molteplicità di veicoli, ma che garantisce una copertura assicurativa, contemporaneamente, solo su un numero limitato di essi. In questi casi, tutti i veicoli indicati nella polizza cumulativa possono essere legittimamente lasciati all'interno di zone il cui accesso è soggetto a restrizione.
Infine, tale articolo si occupa del regime sanzionatorio. Nello specifico occorre tenere in considerazione le disposizioni del:
  • Codice della Strada, il cui art. 193 circoscrive l'obbligo ai soli casi di circolazione stradale che ricomprende anche la sosta e la fermata sull’aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali;
  • Codice della assicurazioni private che estendono l'obbligo assicurativo anche fuori dalla sede stradale e in zone il cui accesso è soggetto a restrizione, facendo rinvio alle sanzioni dell’articolo 193 del Codice della strada.
Di seguito, i diversi scenari sanzionatori:
  • Circolare su un'area ad uso pubblico destinata alla circolazione (compresa la sosta e la fermata) con veicolo privo della copertura assicurativa prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative e accessorie dell’articolo 193 del Codice della Strada. Solo in questa ipotesi si applica la decurtazione dei punti della patente ai sensi dell'art. 126-bis del Codice della Strada;
  • Utilizzare il veicolo (fermo o in movimento) fuori dalla strada in aree non soggette a restrizioni di accesso privo della copertura assicurativa prevede, ai sensi dell’articolo 122, comma 1-quater, primo periodo del Codice delle assicurazioni private, l’applicazione di tutte le sanzioni amministrative dell’articolo 193 del Codice della Strada, compreso il sequestro cautelare di cui all'art. 13, comma 3, della legge n. 689/1981 e la confisca amministrativa in caso di mancata riattivazione della polizza e pagamento della sanzione. In tal non trova applicazione la decurtazione dei punti dalla patente di guida;
  • Utilizzare il veicolo (fermo o in movimento) fuori dalla strada in zone il cui accesso è soggetto a restrizione è sanzionato, ai sensi dell’articolo 122, comma 1-quater, secondo periodo del Codice delle assicurazioni private, con la sola pena pecuniaria dell’articolo 193, commi 2 e 3 del Codice della Strada, escludendo l'applicazione di tutte le altre disposizioni tra cui il sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Legge 689/1981 e la confisca del veicolo in caso di un certificato di assicurazione falso o contraffatto, o in caso di mancata riattivazione della polizza e pagamento della sanzione. Non si applica la decurtazione dei punti;
  • Utilizzare il veicolo (circolare su un’area ad uso pubblico ovvero fuori dalla strada in aree private soggette o non soggette a restrizioni di accesso) durante il periodo di sospensione della copertura assicurativa contemplato dall’art. 122-bis, comma 3 del CAP prevede, ai sensi dell’articolo 122, comma 1-quater, terzo periodo del CAP, l’applicazione di tutte le sanzioni amministrative e accessorie dell'art. 193 del CDS. In tal caso, l'importo della sanzione dell’articolo 193, comma 2, del CDS è aumentato della metà e, pertanto, gli incrementi e le riduzioni previsti per le ipotesi di recidiva e rottamazione, devono essere applicati sull'importo aumentato della metà. È sempre disposto il sequestro cautelare di cui all'art. 13, comma 3, della Legge 689/1981 e la confisca amministrativa in caso di mancata riattivazione della polizza e pagamento della sanzione. Non trova applicazione la decurtazione dei punti dalla patente di guida;
Per tutte le violazioni previste dall’articolo 122 del CAP si applica la procedura regolamentata dal titolo VI del Codice della Strada relativamente alla notifica delle violazioni, alle modalità di pagamento delle sanzioni, alla disciplina di ricorsi e opposizioni, alla devoluzione dei proventi delle sanzioni, ecc.

Articolo 122-bis – Deroghe
In attuazione dell’articolo 1, n.4 della Direttiva 2021/2118/UE, dispone la deroga all’obbligo assicurativo per le seguenti fattispecie:
  • veicoli formalmente ritirati dalla circolazione quali ad esempio:
    • veicolo per il quale il proprietario ha chiesto la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico ai fini della demolizione;
    • veicolo cancellato dal PRA come conseguenza della revoca o annullamento della carta di circolazione. Si tratta dei casi in cui viene accertato che il documento è stato rilasciato illegittimamente;
    • veicolo cancellato dal PRA ai fini dell'esportazione. In questo caso, avendo il foglio di via di cui all'art. 99 del Codice della Strada per recarsi ai transiti di confine, il veicolo è ancora utilizzato conformemente alla sua funzione come mezzo di trasporto e, pertanto, rimane sottoposto all'obbligo assicurativo. Tuttavia, quando scade la validità del foglio di via, il veicolo deve essere considerato formalmente e sostanzialmente ritirato dalla circolazione e, di conseguenza, non più soggetto all'obbligo assicurativo;
  • divieto di uso del veicolo in conseguenza di un provvedimento adottato dall'autorità. Si tratta ad esempio delle seguenti ipotesi:
    • confisca;
    • sequestro amministrativo;
    • fermo amministrativo;
    • fermo fiscale;
    • sequestro penale;
    • sospensione dalla circolazione ai sensi dell'art. 80, comma 14, cds per circolazione senza revisione;
    • ritiro della carta di circolazione;
    • sospensione della carta di circolazione;
    • ritiro delle targhe.
  • veicoli che non sono idonei all'uso come mezzo di trasporto. Si tratta ad esempio:
    • veicoli non più tecnicamente idonei ai fini della circolazione perché privi di parti essenziali quali motore o ruote;
    • veicoli che sono in evidente stato di abbandono secondo i criteri indicati nell'art. 1, commi 1 e 2 del DM 22 ottobre 1999, n. 460;
  • veicolo per il quale l'interessato ha esercitato il diritto di sospensione della copertura assicurativa, nel caso di mancato utilizzo in quanto inidoneo all'uso come mezzo di trasporto nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso in via temporanea da parte dei soggetti elencati all’articolo 122, comma 3 del CAP (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria). La sospensione deve essere comunicata con atto formale alla compagnia di assicurazione con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che comporta, in caso di dichiarazioni mendaci, l'applicazione delle sanzioni penali a cui rimanda l'art. 77 dello stesso decreto. L'attivazione della sospensione avviene dal momento della registrazione nella banca dati della motorizzazione civile e l'impresa ne dà tempestiva comunicazione all'assicurato.

In tutti i casi sopra elencati il veicolo privo di copertura assicurativa non sarà soggetto alle sanzioni dell’articolo 193 del Codice della Strada ed in caso di sinistro, a tutela delle vittime, i danni causati dalla circolazione del veicolo privo di copertura assicurativa per una delle ipotesi previste dall’articolo 122-bis del CAP sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le regole previste dal CAP.


Veicoli per il trasporto di merci su strada - Locazione senza conducente – Articolo 24 del decreto legge n. 69/2023 – 2^ seguito circolare prot. n. 25355 del 17/11/2023

17/2/2024

 
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha diramato la circolare nr.4207 del 9 febbraio 2024 con la quale fornisce ulteriori chiarimenti sull’utilizzo di veicoli locati senza conducente, compreso l’obbligo di registrazione sull’applicativo “REN-Noleggi”.
Nel dettaglio le precisazioni riguardano:
  • OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE: per ottenere o mantenere l’autorizzazione all’esercizio della professione, e quindi l’iscrizione al REN, l’impresa che dispone di un solo veicolo detenuto a titolo di locazione senza conducente non ha l’obbligo di registrare il relativo contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate. In ogni caso il contratto di locazione deve avere una durata residua di almeno sei mesi;
  • IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI AI FINI DELLA LOCAZIONE: per effetto della disposizione dell’articolo 84 comma 4-bis del Codice della Strada l’utilizzo in conto proprio dei veicoli locati è ammesso solo nel caso in cui i predetti veicoli abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate;
  • REQUISITO DI STABILIMENTO E LICENZA COMUNITARIA IN CASO DI VEICOLO IN LOCAZIONE: fermo restando il termine del 16 luglio 2024, non si dà corso all’iscrizione al REN o al rilascio della licenza comunitaria se l’impresa che dispone solo di un veicolo in locazione non ha provveduto a registrarlo nell’applicativo “REN-Noleggi;
  • REQUISITO DELL’IDONEITA’ FINANZIARIA: la locazione di veicoli comporta per l’impresa locataria l’onere di adeguare il valore dell’idoneità finanziaria, se incapiente, mentre per l’impresa locatrice una corrispondente riduzione del valore dell’idoneità finanziaria, con la facoltà di dimostrare anche prima della scadenza annuale l’idoneità finanziaria con il nuovo importo decurtato. I rimorchi e semirimorchi, per i quali sussiste l’obbligo di registrazione a seguito dell’attivazione della specifica funzionalità, non rientrano nel computo dell’idoneità finanziaria che interessa esclusivamente i veicoli a motore o l’insieme di veicoli accoppiati;
  • TEMPISTICA DI REGISTRAZIONE DEL VEICOLO NELL’APPLICATIVO REN-NOLEGGI: la registrazione del veicolo deve avvenire prima che l’impresa inizi a utilizzare il veicolo tale da consentire la verifica che lo stesso sia a disposizione esclusiva dell’impresa per tutta la durata del contratto. Eventuali modifiche rilevanti ai fini della registrazione quali l’annullamento, cessazione anticipata o proroga della locazione devono essere tempestivamente registrate dall’impresa locataria nel REN-Noleggi in modo che quanto registrato nell’applicativo corrisponda all’effettiva situazione giuridica della locazione e per sottrarsi dalle conseguenze giuridiche dovute al disallineamento tra il contratto di locazione e i dati presenti nell’applicativo;
  • RAPPORTO TEMPORALE TRA IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E LA REGISTRAZIONE NELL’APPLICATIVO REN-NOLEGGI: il perfezionamento del contratto di locazione del veicolo deve precedere la registrazione nell’applicativo REN-Noleggi. In ogni caso il contratto di locazione o estratto autenticato del contratto costituisce documentazione da portare a bordo del veicolo (unitamente al contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto, qualora non sia il conducente a locare il veicolo);
  • CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BREVE DURATA: non è prevista alcuna deroga dall’obbligo di registrazione per i contatti di locazione di breve durata;
  • REGISTRAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI MOTORIZZAZIONE CIVILE (UMC): fissato in 30 giorni il termine per la conclusione della procedura di registrazione da parte dell’UMC nel caso in cui l’impresa si rivolga, per la registrazione sull’applicativo REN-Noleggi, all’Ufficio di motorizzazione civile. In tal caso l’UMC provvede a rilasciare ricevuta dell’avvenuta comunicazione secondo il modello allegato alla circolare. Qualora l’utilizzo del veicolo locato inizi prima del completamento della registrazione da parte dell’UMC è consigliato che l’impresa tenga a bordo del veicolo locato la suddetta ricevuta rilasciata dall’UMC, unitamente ai documenti obbligatori previsti dall’articolo 84 comma 4-quater del Codice della strada (contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto e contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto qualora non sia il conducente a locare il veicolo;
  • IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE: l’identificativo di registrazione non condiziona il contratto di locazione ma costituisce semplicemente un codice generato dall’applicativo REN-Noleggi in modo univoco dopo l’operazione di registrazione;
  • PROROGA DEL TERMINE DI REGISTRAZIONE DEI VEICOLI LOCATI: la proroga al 15 luglio 2024 riguarda i veicoli locati con contratti stipulati fino alla predetta data; è dunque irrilevante che la data di stipula sia anteriore al 20 novembre 2023 - data dell’avvio in esercizio dell’applicativo REN-Noleggi - o al 15 gennaio 2024 - termine originariamente previsto per l’obbligo di registrazione. 

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Regolamento (UE) n.165/2014 - Difformità del numero di patente riportato sulla carta tachigrafica del conducente

17/2/2024

 
Con circolare prot.2994 del 30 gennaio 2024, il Ministero dell’Interno – Servizio Polizia Stradale ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla difformità del numero di patente impresso sulla carta tachigrafica del conducente.
La circolare rammenta che l’attuale normativa europea Regolamento n.165/2014 prevede all’articolo 26 che la carta tachigrafica del conducente ha una validità pari a 5 anni, ed è identificata in modo univoco, anche nelle registrazioni del tachigrafo, dal codice dello Stato membro di rilascio e dal numero della carta costituito da 16 caratteri alfanumerici. Tali elementi sono già sufficienti alla corretta identificazione del conducente.
La normativa nazionale ed in particolare l‘articolo 4 del Decreto interministeriale del 19 ottobre 2021, relativo alle modalità di rilascio delle carte tachigrafiche, stabilisce che sulla carta del conducente venga riportato, tra gli altri il numero della patente posseduta al momento del rilascio.
Alla luce di quanto esposto, la circolare dispone che non è sanzionabile la discordanza del numero di patente riportato sulla carta tachigrafica con quello della patente posseduta dal conducente ed esibita al momento del controllo.


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