Con circolare prot. 17455 del 9 luglio 2024 la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del MIT ha precisato che l'iscrizione al REN dell'impresa di trasporto merci su strada può avvenire anche con la sola disponibilità di un trattore stradale.
Al riguardo, viene rammentato che l’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 stabilisce che i veicoli devono essere atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tal fine e che il trasportatore è l’impresa che esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi. Di conseguenza, un'impresa che ha in disponibilità un veicolo a motore singolo, quale un trattore, può senz'altro eseguire un trasporto di merci essendo tale veicolo idoneo, previo aggancio con un semirimorchio, a trasportare la merce. Con circolare prot. 11865 del 23 aprile 2024 la Direzione generale per la motorizzazione del MIT ha espresso parere favorevole alla possibilità di applicare il tagliando di avvenuta revisione dei veicoli adibiti a noleggio senza conducente, sulla fotocopia autenticata del documento unico o della carta di circolazione.
Infatti, l'art. 180, comma 4 del Codice della Strada, prevede che per i veicoli adibiti a locazione senza conducente, ovvero con facoltà di acquisto in leasing, la carta di circolazione può essere sostituita dalla fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. Tenuto conto che l'esito della revisione e la relativa data vengono acquisite nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, il DU o la carta di circolazione originali possono, in qualunque momento, essere aggiornati mediante richiesta di duplicato ovvero in occasione della emissione di un nuovo DU (es. a seguito di trasferimento della proprietà del veicolo). Di conseguenza, nelle ipotesi di controllo stradale, ai fini della verifica della regolarità della revisione periodica del veicolo, deve considerarsi valida l'esibizione dei suddetti documenti in copia autenticata con apposto il sopraindicato tagliando. Con nota del 16 gennaio 2024 l’Ufficio Centrale Italiano ha segnalato che dal 30 aprile gli automobilisti esteri possono esibire legittimamente la carta verde su supporto digitale.
Nell’ottobre 2022, la Commissione trasporti terrestri della UNECE ha approvato la possibilità che il certificato internazionale di assicurazione, sia nel formato a sfondo bianco che in quello a sfondo verde, possa essere esibito su supporto digitale e in qualunque formato. A tal riguardo, è stato rammentato che dal 2020 il certificato internazionale di assicurazione può essere esibito anche su sfondo bianco, modello attualmente adottato dalla maggioranza dei Paesi aderenti al sistema. Tale modifica ha reso più semplice la produzione della copia cartacea da parte degli assicurati con contratti stipulati online. Sul sito dell’UCI è disponibile l’elenco aggiornato dei Paesi che hanno autorizzato l’emissione delle “Carte Verdi” nel formato in bianco e nero e la relativa data di decorrenza: https://ucimi.it/carta-verde/carta-verde-in-bianco-e-nero/ |
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Maggio 2024
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