Dal 31 dicembre 2024 decorre l’obbligo per i conducenti dei veicoli obbligati ad avere a bordo il tachigrafo di esibire o mostrare durante i controlli degli organi di polizia stradale le registrazioni (manuali, fogli di registrazioni, carte tachigrafiche e tabulati) dei dati relativi alle attività svolte nella giornata in corso e nei 56 giorni precedenti.
L’estensione dagli attuali 28 giorni ai 56 giorni a decorrere dal 31 dicembre 2024 scaturisce dall’entrata in vigore del Regolamento n. 2020/1054 del 15 luglio 2020, recante modifiche al Regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e al Regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi. Attualmente, durante i controlli su strada, gli organi di polizia stradale possono verificare i dati del tachigrafo riferiti ai 28 giorni precedenti, oltre al giorno stesso della guida. Dal 31 dicembre 2024, invece, gli ispettori potranno controllare i dati del tachigrafo relativi a un periodo di 56 giorni. Questo raddoppio ha lo scopo di migliorare la supervisione e il rispetto delle norme sul tempo di guida e di riposo dei conducenti. L’estensione del periodo di controllo è finalizzata a garantire alle autorità competenti di verificare, nel corso dei controlli su strada, la debita osservanza dei periodi di guida e di riposo nonché assicurare la sicurezza stradale, condizioni di parità e migliori condizioni di lavoro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-Legge n.131/2024 che introduce disposizioni urgenti per la soluzione di procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
Tra le procedure interessate dal decreto, in vigore dal 17 settembre 2024, si rileva il completo recepimento della direttiva 2020/1057 relativamente al controllo su strada. In particolare, viene introdotto all'articolo 6 del D.Lgs. n.144/2008 il comma 1-bis con il quale viene stabilito che il conducente, durante il controllo su strada, è autorizzato ad acquisire, anche tramite la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove mancanti a bordo, idonee a documentare l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. In ogni caso rimangono immutati gli obblighi del conducente di garantire l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. Di conseguenza, il conducente che nel corso del controllo su strada da parte dell’organo di polizia stradale non ha a bordo del veicolo integralmente o parzialmente i documenti previsti dal Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti nr.215/2016 - recante disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi - attestanti la formazione, istruzione e controllo è autorizzato a richiederli all'impresa di trasporto, o ad altri soggetti, in modo da poterla mostrare all’organo di polizia stradale prima del termine del controllo. Dal 7 giugno 2024 è divenuto obbligatorio l'utilizzo del Registro unico telematico dei veicoli fuori uso (RVFU), istituito presso il CED della Direzione Generale per la Motorizzazione.
Il RVFU sostituisce integralmente il registro previsto dall'art. 264 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, con il quale veniva annotata su supporto cartaceo la presa in carico dei veicoli avviati a demolizione. È previsto la facoltà, per i Centri di raccolta dei veicoli fuori uso, di provvedere direttamente alla radiazione dei veicoli stessi dall'archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dall'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV). Detta facoltà è prevista esclusivamente per i veicoli fuori uso iscritti al PRA. Sono obbligati alla tenuta del RVFU:
Il RVFU è composto di 2 Sezioni:
Tale distinzione è necessaria in quanto i dati presenti nella Sezione dei veicoli iscritti al PRA sono in parte diversi da quelli richiesti per la Sezione dei veicoli non iscritti al PRA e dalla circostanza che diversi sono gli adempimenti previsti per la radiazione dei predetti veicoli. Sezione veicoli iscritti al PRA In tale sezione, riservata agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi che sono assoggettati all'obbligo di iscrizione al PRA, sono annotati i seguenti dati:
La data di distruzione dei documenti e delle targhe non coincide necessariamente con la data in cui viene distrutto il veicolo fuori uso. In ogni caso, il Centro di raccolta cura l'inserimento nel RVFU, in formato pdf, dei documenti consegnati dal soggetto (intestatario o detentore) che ha conferito il veicolo. Prima di effettuare la scansione, il Centro di raccolta deve tagliare l'angolo in alto a destra della carta di circolazione, o del documento unico (DU), e del certificato di proprietà cartaceo (CDP). In questa Sezione è consentita la presa in carico dei veicoli fuori uso:
Sezione veicoli non iscritti al PRA In tale sezione, riservata ai veicoli che non sono assoggettati all'obbligo di iscrizione al PRA, sono annotati i seguenti dati:
La data di distruzione dei documenti e delle targhe non coincide necessariamente con la data in cui viene distrutto il veicolo fuori uso. In ogni caso, il Centro di raccolta cura l'inserimento nel RVFU, in formato pdf, dei documenti consegnati dal soggetto (intestatario o detentore) che ha conferito il veicolo. In questa Sezione è consentita la presa in carico di:
Certificato di rottamazione Il Certificato di Rottamazione è rilasciato al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione all'intestatario o al detentore che ha conferito il veicolo da parte del:
Il Crtificato di rottamazione digitale (CRD) riporta:
Il CRD deve essere stampato su supporto cartaceo e consegnato al detentore che ha conferito il veicolo fuori uso. Una seconda copia può essere stampata, firmata per ricevuta dal detentore (per esteso e di proprio pugno) e trattenuta dal Centro di raccolta per finalità di archiviazione. Il certificato di rottamazione cartaceo può essere emesso esclusivamente in caso di impedimento tecnico all'utilizzo delle procedure telematiche. In tal caso, entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di rilascio del Certificato di rottamazione in formato cartaceo (da lunedì a venerdì esclusi i sabati, le domeniche, le festività nazionali e le festività locali), il Centro di raccolta effettua l'inserimento dei dati nel RVFU, unitamente al caricamento del certificato di rottamazione cartaceo scannerizzato e firmato digitalmente. Il rilascio del certificato di rottamazione cartaceo non consente all'Operatore di avvalersi dei controlli automatici di sistema sull'assenza di cause ostative alla presa in carico e alla radiazione del veicolo fuori uso. In tal caso è opportuno effettuare una preventiva visura PRA per verificare che non sussistano ostativi alla successiva radiazione. Controlli preventivi e cause ostative In fase di inserimento dei dati di presa in carico del veicolo fuori uso sul RVFU, vengono eseguite automaticamente una serie di controlli per verificare:
Fermi amministrativi A fronte della presenza di fermi amministrativi iscritti al PRA e non cancellati, l'Operatore commerciale non può procedere alla presa in carico del mezzo. Tale procedura è pero consentita ai soli Centri di raccolta, che possono decidere di procedere comunque, previa verifica dell'esistenza di eventuale documentazione "giustificativa". In tal caso, il Centro di raccolta può procedere alla radiazione per demolizione di un veicolo gravato da fermo amministrativo, senza una preventiva cancellazione di quest'ultimo, solo in presenza:
Veicolo per il quale è stato omesso l'obbligo di iscrizione al PRA Se l'obbligo di iscrizione è stato omesso, per potere procedere con la radiazione del veicolo occorre prima regolarizzare l'iscrizione (prima iscrizione di veicolo nuovo/usato o rinnovo d'iscrizione). L’obbligo non sussiste qualora la radiazione venga richiesta in base a un provvedimento della Pubblica Amministrazione. In questi casi i veicoli:
Radiazione del veicolo fuori uso Il Centro di raccolta, effettuata la registrazione sul RVFU e rilasciato il CRD, può direttamente procedere alle attività di trattamento per i veicoli fuori uso:
Contrariamente, per i veicoli soggetti ad iscrizione al PRA presi in carico per la rottamazione, il Centro di raccolta ha l'obbligo di presentare la pratica di radiazione per demolizione:
Il Centro di raccolta ha anche la possibilità di presentare le pratiche di radiazione di più veicoli con una sola istanza cumulativa. L'istanza cumulativa può essere utilizzata a condizione che:
Qualora il Centro di raccolta decida di affidare a uno STA privato la presentazione della pratica di radiazione, lo stesso è comunque tenuto ad acquisire, sul RVFU, la riproduzione digitale, sottoscritta con FD, dei documenti di circolazione del veicolo fuori uso, del certificato di proprietà, se rilasciato su supporto cartaceo, ovvero, in caso di furto, smarrimento o distruzione dei predetti documenti o delle targhe, la denuncia resa alle Autorità di PS o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Adempimenti per la presentazione e la convalida delle pratiche di radiazione Entro le ore 16.00 del secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione della pratica di radiazione, il Centro di raccolta (o lo STA) deve procedere al pagamento delle tariffe dovute e all'invio del fascicolo digitale per la successiva fase di convalida da parte del PRA. Le pratiche da convalidare vengono assegnate, in modo casuale, a qualsiasi ufficio PRA d'Italia. Se la pratica è formalmente corretta, il PRA assegna un esito positivo. Nel caso in cui il PRA rilevi carenze o irregolarità nella documentazione presente nel fascicolo, ne richiede, tramite la stessa applicazione DU, l'integrazione al Centro di raccolta (o allo STA) che ha presentato la pratica. La regolarizzazione deve essere effettuata entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Ufficio PRA; trascorso inutilmente il termine, la pratica è posta in "preavviso di ricusazione". Il Centro di raccolta (o lo STA), entro i successivi 5 giorni lavorativi, può inviare con PEC indirizzata all'Ufficio ACI/PRA di convalida una cd. "istanza di riesame" della pratica, esponendo le relative motivazioni a supporto del proprio operato. L'Ufficio PRA, esaminata l'istanza di riesame, potrà:
Conservazione e distruzione della documentazione e delle targhe Tutte le istanze e le relative documentazioni a corredo delle pratiche di radiazione, formate in origine su supporto cartaceo, dematerializzate ed inserite nel fascicolo digitale sono trattenute dal Centro di raccolta fino alla loro distruzione. La distruzione della documentazione, che non richiede una preventiva autorizzazione, deve avvenire non prima del 120° giorno successivo a quello di emissione del certificato di rottamazione. Per quanto riguarda la documentazione dei veicoli presi in carico nella Sezione "Veicoli non iscritti al PRA" del RVFU, la distruzione deve avvenire nel corso del 3° mese successivo alla data del rilascio del CRD. Il Centro di raccolta è responsabile della corretta modalità di distruzione, che deve garantire l'illeggibilità e l'impossibilità di recupero di detti documenti (mediante l'utilizzo di un apparecchio "distruggi documenti"). Lo stesso centro di raccolta provvede direttamente alla distruzione delle targhe consegnate dagli utenti, senza obbligo di restituzione agli UMC e senza necessità di preventiva autorizzazione. In tal caso, per evitare l’indebito riutilizzo delle targhe dismesse, il Centro di raccolta deve provvedere alla "trinciatura in due pezzi" di ciascuna targa e ne deve curare la conservazione fino alla distruzione per il successivo recupero dei materiali di alluminio. La distruzione deve avvenire non prima del 120° giorno successivo a quello di emissione del certificato di rottamazione. Soggetti delegati alla radiazione del veicolo fuori uso Il Centro di raccolta e l'Operatore commerciale possono avvalersi di propri delegati per la gestione del RVFU e, limitatamente ai Centri di raccolta, anche per la gestione delle pratiche di radiazione dei veicoli fuori uso (iscritti al PRA) presi in carico. Il rapporto di collaborazione può essere instaurato anche con uno Studio di consulenza automobilistica e, in tal caso, il delegato può essere esclusivamente il titolare o un dipendente dello Studio medesimo. Al riguardo:
1. Consulente automobilistico delegato del Centro di raccolta Il Consulente automobilistico delegato di un Centro di raccolta, autorizzato da quest’ultimo alla gestione delle pratiche di radiazione del veicolo fuori uso iscritto al PRA, deve:
Il delegato deve essere individuato tra i titolari o i dipendenti di Studi di consulenza automobilistica aventi sede nell'ambito del territorio provinciale nel quale è posta la sede del Centro di raccolta e per la quale il delegato stesso è autorizzato ad operare. 2. Studio di consulenza automobilistica Il Centro di raccolta che non provvede direttamente, o tramite il proprio delegato, alla gestione delle pratiche di radiazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA e presi in carico per la demolizione, può dare incarico ad uno Studio di consulenza automobilistica secondo le regole generali stabilite dalla legge n. 264/1991. In tal caso, lo Studio di consulenza automobilistica deve essere abilitato allo STA e le attività di gestione delle pratiche di radiazione ricadono sotto la sua diretta responsabilità. Di conseguenza, lo studio di consulenza automobilistica è tenuto:
delle documentazioni cartacee e delle targhe. Irregolarità nell’utilizzo delle procedure informatiche In caso di accertate irregolarità negli adempimenti di gestione del RVFU, l'UMC ne dà comunicazione ai competenti Organi di Polizia, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 209/2003, e dall'articolo 256, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006. L'UMC competente è quello dell'ambito provinciale in cui ha sede il Centro di raccolta o l'Operatore commerciale, ed effettua la predetta comunicazione anche su segnalazione del CED della Direzione Generale per la Motorizzazione e dell'ACI. L’irregolare utilizzo delle procedure telematiche per la gestione delle pratiche di radiazione dei veicoli fuori uso, comporta la sospensione dei collegamenti telematici:
La sospensione e la disabilitazione sono disposte con provvedimento motivato dell'UMC della provincia in cui ha sede il Centro di raccolta, anche a seguito di segnalazione del CED della Direzione Generale per la Motorizzazione e dell'ACI. In ogni caso, l'operatività dei collegamenti telematici è sempre sospesa o disabilitata nel caso di sospensione o di revoca dell'autorizzazione o di divieto all'esercizio dell'attività svolta dal Centro di raccolta ovvero dall'Operatore commerciale, disposti dalle autorità competenti. Al riguardo, la sospensione o la disabilitazione:
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