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Abolizione del modulo di controllo delle assenze

21/10/2016

 
Con la circolare n.300/A/5933/16/111/20/3 del 01/09/2016 il Ministero dell’Interno ribadisce che sono abrogate le sanzioni previste dall’articolo 9 de...
Con la circolare n.300/A/5933/16/111/20/3 del 01/09/2016 il Ministero dell’Interno ribadisce che sono abrogate le sanzioni previste dall’articolo 9 del DLG n.144/08 relativamente al modulo di controllo delle assenze dei conducenti che conducono veicoli dotati di tachigrafo.

La circolare chiarisce l’applicazione del Regolamento UE n.165/2014 che, all’articolo 34, afferma che gli Stati membri non possono imporre ai conducenti l’obbligo dell’esibizione di moduli che attestino la loro attività quando sono lontani dal veicolo. 

La Commissione Europea, sulla base della Commission Clarification n.7 adottata in materia, ha precisato che dopo l’entrata in vigore del Regolamento 165/2014 non è più obbligatoria la redazione del modulo di controllo delle assenze.

Tuttavia è facoltà dell’impresa di trasporto redigere il modulo da esibire in sede di controllo in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell’arco dei ventotto giorni precedenti.

Va precisato che, ai sensi del combinato disposto dell’art.34, comma 3 del Regolamento nr.165/2014 e dell’art.6, comma 5 del Regolamento nr.561/2006, quando il conducente in corso di attività si allontana dal veicolo e non può quindi utilizzare il tachigrafo deve registrare le altre mansioni, i tempi di disponibilità e di interruzione o riposo annotandoli a mano sul foglio di registrazione o utilizzando il dispositivo di inserimento manuale se il veicolo è dotato di tachigrafo digitale.

Il conducente ha perciò l'obbligo di presentare la documentazione tachigrafica del dato giorno (e dei 28 giorni precedenti) coprente ogni sua attività (guida, disponibilità, out of scope, altre mansioni, ecc.) ed inattività (interruzioni, riposi, ferie, malattia, ecc.) ricorrendo anche a registrazioni retroattive quando, essendo fuori del veicolo, non può servirsi del tachigrafo. Se tale registrazione retroattiva non è possibile il conducente può esibire il modulo standard senza, tuttavia, che la sua mancanza possa venire sanzionata.

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