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Accertamenti su copertura assicurativa. Termini di validità e applicazione artt. 180-193 del Codice della Strada

13/5/2016

 
​Con la circolare Prot. n. 300/A/8593/15/101/20/21/7 del 10 dicembre 2015 il Ministero dell'Interno - Servizio Polizia Stradale – ha ribadito che a dec...
Con la circolare Prot. n. 300/A/8593/15/101/20/21/7 del 10 dicembre 2015 il Ministero dell'Interno - Servizio Polizia Stradale – ha ribadito che a decorrere dal 19.10.2015, data dalla quale cessava l'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione, recante il numero della targa e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza, la copertura assicurativa di un veicolo a motore è comprovata dal certificato di assicurazione, che il conducente dovrà continuare ad avere con sé, per essere esibito in sede di controllo.

Per i controlli da remoto, e ogni qualvolta si reputa necessario, la copertura assicurativa potrà essere verificata presso l'Archivio nazionale dei veicoli, di cui all'art. 226 del C.d.S., gestito dal Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti.

Per agevolare gli operatori delle Forze di Polizia sul territorio nell'effettuazione di tale accertamento, il Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale ha reso possibile la consultazione del predetto Archivio in modalità web, tramite il portale dello SDI, come comunicato con la circolare MI-123-U-E-1-1-2015-136 del 29 ottobre 2015, con la quale si rende noto, peraltro, di aver implementato nuove funzionalità che consentiranno agli operatori di visualizzare l'immagine dell'intestatario delle patenti di guida emesse o rinnovate dopo il 9.1.2014 e di verificare il numero del supporto plastico delle medesime patenti.

Relativamente al periodo di validità della copertura assicurativa, sono stati segnalati casi di estensione della copertura assicurativa da parte delle Compagnie di 30, 60, talvolta 90 giorni, oltre la data di scadenza indicata nel certificato e i 15 giorni stabiliti per legge, con ciò generando dubbi agli operatori in ordine alle norme da contestare per la discordanza tra la data indicata nel certificato è quella risultante dalle banche dati.

A tal riguardo è il caso di ricordare che:
  • i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore hanno durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione;
  • l'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato dal certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio;
  • il certificato di assicurazione è oggi il solo documento che il codice della strada prevede che il conducente di un veicolo a motore deve avere con sé, durante la circolazione, ai fini dell'assicurazione obbligatoria.

Pertanto, qualora la data di validità indicata nel certificato di assicurazione fosse diversa da quella risultante dalle banche dati, con la prima (certificato) scaduta e la seconda non ancora, si provvederà a contestare la violazione dell'art. 180, commi 1 e 7, del C.d.S., con l'intimazione ad esibire il certificato in corso di validità e data coincidente con quella delle banche dati. Qualora invece fosse quest'ultima (banche dati) ad essere non più in corso di validità, farà fede il certificato valido.
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Negli accertamenti da remoto si farà riferimento alla validità che risulta presso l'Archivio nazionale dei veicoli, di cui all'art. 226 del C.d.S., gestito dal Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti. Se scaduta, su questa prevale il certificato valido o, eventualmente, l'attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, rilasciati dalla compagnia di assicurazione.

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