Dal 23 dicembre 2023 sono in vigore le modifiche normative apportate dal D.Lgs. n. 184/2023 alla disciplina relativa all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore contenuta nel D.Lgs. n.209/2005 Codice delle assicurazione private.
In particolare, si segnalano modifiche agli articoli 9 e 193 del Codice della strada e agli articoli 1 (Definizioni) e 122 (Veicoli a motore) del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché l’introduzione dell’art. 122-bis (Deroghe) del medesimo Codice delle assicurazioni private. MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA Articolo 9 - Competizioni sportive su strada La modifica all’art. 9 del Codice della Strada ha eliminato il richiamo alla Legge n.990/1969 sostituendola con il Decreto Legislativo n.209/2005 (CAP), al fine di coordinare i riferimenti normativi ivi previsti con il Codice delle assicurazioni private, considerate le modifiche susseguite nel tempo. Articolo 193 - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile Analogamente, al fine di adeguarlo alla definizione di veicolo introdotta nel CAP, la modifica dell’art. 193 del Codice della Strada contiene una nuova definizione di veicolo a motore che, per essere considerato tale, deve essere “azionato esclusivamente da una forza meccanica”, il che esclude tutti quei veicoli che, sebbene dotati di motore, per poter circolare devono essere azionati anche dalla forza muscolare del conducente (ad esempio, i velocipedi a pedalata assistita o i cicli a propulsione), ovvero quelli in cui la propulsione del motore non è esclusiva, (come, ad esempio, i monopattini elettrici dove la propulsione del motore elettrico è prevalente). MODIFICHE AL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE Articolo 1 - Definizioni La modifica all’art.1, comma 1 lett. rrr) prevede determinate caratteristiche tecniche che devono avere i veicoli soggetti all'obbligo assicurativo. In particolare, i veicoli a motore devono avere:
Oltre ai sopracitati veicoli, l'art. 1, comma 1, lettera rrr), del Codice delle assicurazioni private menziona anche i rimorchi destinati ad essere trainati da un altro veicolo a prescindere che sia agganciato o meno a quest'ultimo. Di conseguenza, l'obbligo assicurativo per i rimorchi è sempre previsto anche quando non siano agganciati ad altro veicolo (si tratta del cosiddetto "rischio statico"). D'altra parte, ai fini della circolazione, deve essere considerato coperto da assicurazione il rimorchio agganciato ad un veicolo idoneo al traino avente una valida polizza assicurativa. Inoltre, il medesimo articolo ricomprende nella categoria dei veicoli soggetti all'obbligo assicurativo anche i veicoli elettrici leggeri demandandone, tuttavia, l'individuazione ad apposito decreto interministeriale da adottarsi entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.184/2023. Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis del medesimo articolo 1, sono individuate le esclusioni dal concetto di veicolo e, in particolare, non costituiscono "veicoli" le sedie a rotelle destinate ad essere utilizzate esclusivamente da persone con disabilità fisica, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore. Inoltre, ai fini dell'applicazione dell'art. 193 del Codice della Strada, sono da considerarsi esenti dall'obbligo di copertura assicurativa anche tutti i dispositivi citati nell'art. 46, comma 1, lett. a) e b), del Codice della Strada ovvero le macchine per uso di bambini e le macchine per uso di invalidi, diverse dalle sedie a rotelle, rientranti tra gli ausili medici, anche se asservite da motore. Articolo 122 - Veicoli a motore L'articolo 122 completa la definizione di veicolo soggetto all'obbligo di copertura assicurativa, richiamando tra i dispositivi soggetti all'obbligo di RCA i veicoli di cui all’articolo 1, comma, 1, lettera rrr) e precisando espressamente che tale obbligo riguarda i veicoli utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente. Viene chiarito che l'obbligo di assicurazione prescinde dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui il veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. La norma, di fatto, estende l'obbligo anche ai veicoli (utilizzati come mezzo di trasporto al momento dell'incidente) che si trovano al di fuori della strada, utilizzati esclusivamente in zone o in aree il cui accesso è sottoposto a restrizioni di accesso. Di conseguenza, i veicoli sono sottoposti all'obbligo assicurativo quando, al momento dell'incidente, erano utilizzati per la loro funzione naturale, ovvero per circolare. In tal caso, il concetto di circolazione ricomprende la fase dinamica e statica, cioè il momento in cui il veicolo è in movimento, ma anche quello in cui è fermo perché idoneo ad essere utilizzato per spostarsi. La disposizione, pertanto, non fa riferimento alle caratteristiche strutturali del veicolo, che perciò può anche essere non idoneo ad effettuare il trasporto di persone diverse dal conducente o cose come, ad esempio, nel caso di macchine agricole, macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, che sarebbero sottoposte all'obbligo quando usate per la circolazione, ma alla sua utilizzazione, escludendo l'obbligo di copertura assicurativa solo se il veicolo, in un determinato momento, è impiegato per attività diverse dalla circolazione (ad esempio un'autogrù che si trova in sosta, anche sulla sede stradale, e abbia in funzione il braccio meccanico o che sia utilizzata come presa di forza meccanica per attività agricola o industriale; oppure agli autocaravan, ai caravan e alle case mobili che si trovano nell'aree riservate e utilizzati per campeggio, attendamento e simili. In tali casi, i veicoli non possono essere considerati come usati in funzione di mezzo di trasporto, in quanto in quel momento sono impiegati per lo svolgimento di altre attività (sollevamento e spostamento carichi, presa di forza meccanica per attività agricola o industriale, campeggio, ecc.). Nel momento in cui, invece, si mettessero in movimento sarebbero soggetti all'obbligo assicurativo. È fatta salva la possibilità di stipulare polizze per una pluralità di veicoli i cui estremi siano indicati analiticamente nella polizza stessa. Si tratta di polizze che ricomprendono una molteplicità di veicoli, ma che garantisce una copertura assicurativa, contemporaneamente, solo su un numero limitato di essi. In questi casi, tutti i veicoli indicati nella polizza cumulativa possono essere legittimamente lasciati all'interno di zone il cui accesso è soggetto a restrizione. Infine, tale articolo si occupa del regime sanzionatorio. Nello specifico occorre tenere in considerazione le disposizioni del:
Articolo 122-bis – Deroghe In attuazione dell’articolo 1, n.4 della Direttiva 2021/2118/UE, dispone la deroga all’obbligo assicurativo per le seguenti fattispecie:
In tutti i casi sopra elencati il veicolo privo di copertura assicurativa non sarà soggetto alle sanzioni dell’articolo 193 del Codice della Strada ed in caso di sinistro, a tutela delle vittime, i danni causati dalla circolazione del veicolo privo di copertura assicurativa per una delle ipotesi previste dall’articolo 122-bis del CAP sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le regole previste dal CAP. I commenti sono chiusi.
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