Con Decreto Dirigenziale n.89 del 14 marzo 2024 la Direzione Generale per la Motorizzazione ha stabilito che a decorrere dal 15 aprile 2024, per le operazioni di minivoltura gli UMC, gli Uffici PRA e gli STA rilasciano il certificato di minivoltura per l’intestazione di veicolo, con le procedure telematiche implementate a norma del D.Lgs. n.98/2017, ferma restando l'applicazione delle imposte di bollo, dei diritti di motorizzazione e degli emolumenti PRA previsti a legislazione vigente.
Conseguentemente, a partire dalla predetta data non verrà più rilasciato il documento unico recante la dicitura “Non valido per la circolazione”. Per minivoltura si intende l'intestazione di veicoli usati, già immatricolati o da immatricolare, a nome dei soggetti che svolgono attività commerciale di rivendita, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La richiesta di registrazione della vendita del veicolo a un concessionario/rivenditore (cosiddetta minivoltura) va presentata allo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA). La documentazione da presentare è la stessa prevista per il passaggio di proprietà, mentre il costo è inferiore, in quanto la legge prevede l'esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e il pagamento ridotto degli emolumenti ACI (euro 13,50 anziché euro 27,00). Il nuovo certificato di minivoltura, stampato su carta bianca formato A4, non è valido ai fini della circolazione su strada ed attesta:
In caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del certificato di minivoltura, l'intestatario ne richiede il duplicato all'UMC o ad uno STA, secondo le modalità stabilite da apposita del MIT/ACI con la quale saranno diramate le istruzioni operative di dettaglio del Decreto Dirigenziale. I commenti sono chiusi.
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Maggio 2024
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