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Circolazione stradale in periodo invernale o in caso di emergenza neve

19/11/2015

 
Durante il periodo invernale le precipitazioni nevose e di fenomeni di acqua ghiacciata possono creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizi...
Durante il periodo invernale le precipitazioni nevose e di fenomeni di acqua ghiacciata possono creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico. 

Il legislatore con la legge 120 del 2010 ha modificato l’art. 6 del CDS prevedendo che l’ente proprietario della strada, con ordinanza, può “prescrivere che i veicoli siano muniti, ovvero, abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”.
 
Sono esclusi dal montaggio dei pneumatici invernali e dalla tenuta a bordo del veicolo delle catene i ciclomotori a due ruote ed i motocicli.

Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e motocicli, possono circolare in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
 
Il periodo interessato dall’obbligo è compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile di ogni anno.
 
Per rendere noto l’obbligo, gli enti proprietari della strada sono obbligati ad impiegare i prescritti segnali stradali.
 
Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l’impiego dei messi antisdrucciolevoli, è stato chiarito che i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motore.
 
Nell'ipotesi di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 (veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 9 posti compreso il conducente) e N1 (veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa complessiva non superiore a 3,5 ton), è stato raccomandata l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
 
Nel caso di utilizzo di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1 (rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 ton), l’installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con quanto stabilito dalla circolare nr. 58/71 del 22/10/1971 emanata dal Ministero dei Trasporti.

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