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Contestazione della violazione in materia di eccesso di velocità mediante dati registrati dal tachigrafo

13/2/2022

 
Il Ministero dell’Interno con circolare del 14 Ottobre 2021 ha fornito chiarimenti sulla contestazione delle violazioni in materia di eccesso di velocità di cui all’art.142 CdS attraverso le registrazioni del tachigrafo, a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia emanata il 9 Settembre 2021 che ha affermato il principio secondo il quale le infrazioni in materia di tachigrafo commesse in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state accertate, non possono essere contestate dalle Autorità di quest’ultimo Paese.
Viene, pertanto, precisato che la contestazione delle violazioni di cui all’art.142 CdS, accertate attraverso l’esame dei dati memorizzati sulla memoria di massa del dispositivo o sulla carta del conducente, deve limitarsi a quelle per le quali l’organo accertatore abbia la certezza che siano state commesse in territorio italiano.
Nell’allegata scheda illustrativa alla circolare ministeriale sono indicate le modalità di acquisizione dei dati della velocità del tachigrafo con le quali deve procedersi all’accertamento delle infrazioni di cui all’art. 142 CdS.
 Nel dettaglio, viene precisato che:
  • le norme sul superamento dei limiti di velocità possono essere contestate sia con riferimento al superamento dei limiti di categoria del veicolo su cui è installato il tachigrafo, sia con riferimento al superamento dei limiti locali fissati dal Codice della Strada per ogni tipologia di strada dal proprietario o concessionario della strada. Questa violazioni possono essere contestate solo in relazione a condotte di guida commesse alla presenza dell’organo accertatore o poco prima del controllo.
  • l’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità, può essere contestato tramite la lettura dei dati relativi al superamento dei valori impostati sul limitatore. In tal caso si procederà a contestare solamente la violazione relativa al superamento del valore del limitatore, ai sensi del comma 11 art. 142 CdS in riferimento all’art. 179 CdS.
 Relativamente alle modalità di acquisizione dei dati si è chiarito che:
  • quelli relativi alla velocità istantanea devono essere acquisiti tramite un dispositivo di lettura esterna, tipo il software Police controller in uso ai Reparti di Polizia stradale per l'attività di controllo. Ogni altro dato che il dispositivo è in grado di rendere disponibile e che può essere visualizzato attraverso le stampe aggiuntive, non può essere utilizzato a fini probatori per l’accertamento delle violazioni, poiché tali stampe non rientrano tra quelle espressamente indicate nel regolamento U.E 165/2014;
  • quelli relativi agli eccessi di velocità, possono essere acquisiti attraverso la lettura delle anomalie riportate nelle stampe dell’attività giornaliera o nelle stampe specifiche delle anomalie e dei guasti o degli eccessi di velocità.
Infine, viene ribadito che i risultati ottenuti con accertamento indiretto mediante tachigrafo devono essere corretti a favore del trasgressore, calcolando la tolleranza dovuta all’imprecisione del tachigrafo che, secondo quanto previsto dal Regolamento 165/2014, è pari a 6 km/h.
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