Il Ministero dell’Interno con circolare del 14 Ottobre 2021 ha fornito chiarimenti sulla contestazione delle violazioni in materia di eccesso di velocità di cui all’art.142 CdS attraverso le registrazioni del tachigrafo, a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia emanata il 9 Settembre 2021 che ha affermato il principio secondo il quale le infrazioni in materia di tachigrafo commesse in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state accertate, non possono essere contestate dalle Autorità di quest’ultimo Paese.
Viene, pertanto, precisato che la contestazione delle violazioni di cui all’art.142 CdS, accertate attraverso l’esame dei dati memorizzati sulla memoria di massa del dispositivo o sulla carta del conducente, deve limitarsi a quelle per le quali l’organo accertatore abbia la certezza che siano state commesse in territorio italiano. Nell’allegata scheda illustrativa alla circolare ministeriale sono indicate le modalità di acquisizione dei dati della velocità del tachigrafo con le quali deve procedersi all’accertamento delle infrazioni di cui all’art. 142 CdS. Nel dettaglio, viene precisato che:
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Maggio 2024
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