Conversione delle patenti svizzere - Accordo 4.12.2015 e circ. 30.5.2016 prot. n. 1253323.18.0111/11/2016
Con la circolare prot.12533/23 del 30 maggio 2016 il Ministero dei Trasporti ha fornito le istruzioni operative in relazione all'accordo 04/12/2015 tr... Con la circolare prot.12533/23 del 30 maggio 2016 il Ministero dei Trasporti ha fornito le istruzioni operative in relazione all'accordo 04/12/2015 tra Italia e Svizzera per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida.
L’Accordo è entrato in vigore l'11.6.2016 ed è valido fino all'11.6.2021. Nel confronto con gli Accordi bilaterali stipulati con gli altri Stati extra UE, l'Accordo con la Svizzera ha caratteristiche esclusive che accomunano la disciplina dei documenti di guida svizzeri a quelli rilasciati dagli Stati UE e SEE. L'Accordo si applica a tutte le patenti svizzere rilasciate sia prima che dopo l'acquisizione della residenza in Italia da parte del titolare. L'Accordo riporta in allegato:
L'Accordo prevede la possibilità di procedere all'emissione del duplicato di una patente, rilasciata dall'altro Stato, oggetto di furto o smarrimento: pertanto si può convertire una patente svizzera anche in assenza dell'originale della stessa in quanto smarrita o rubata. In tale caso alla domanda di conversione, unitamente alla documentazione di rito, dovrà essere allegata copia della denuncia di smarrimento o furto della patente elvetica di cui si chiede il duplicato. Inoltre dovrà essere presentata un'attestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica svizzera. Nel rispetto dei principi generali, le limitazioni previste per i neopatentati si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione o il duplicato. La patente svizzera esibita in originale per la conversione non va ritirata al momento della presentazione della domanda, in quanto, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il titolare può condurre veicoli in Italia o all'estero con la propria patente, che sarà ritirata in originale solo all'atto della consegna del documento italiano ottenuto per conversione. Le patenti elvetiche convertite in Italia dovranno essere restituite in originale all'Autorità centrale svizzera; se invece il rilascio della patente di guida italiana è avvenuto per duplicato di una patente svizzera smarrita o rubata, l'UMC dovrà inviare la prevista comunicazione munita di copia della denuncia di smarrimento o furto della patente duplicata. La traduzione della patente di guida da convertire può essere richiesta solo nei casi in cui sul documento siano riportate indicazioni diverse da quelle previste nei modelli di patenti allegati all'Accordo. L'UMC potrà inoltre chiedere informazioni alla competente Autorità centrale svizzera nel caso in cui sorgano dubbi sulla validità, sull'autenticità e sui dati della patente di cui è richiesta la conversione, ovvero sui dati contenuti nell'attestazione prevista per il rilascio del duplicato di una patente rubata o smarrita. Secondo l'art. 3 dell'Accordo la patente di guida svizzera è valida ai fini della circolazione nel territorio italiano senza limitazioni temporali se il titolare non è residente in Italia oppure se il titolare pur soggiornando (per lavoro, studio, ecc.) in Italia ha mantenuto la residenza in Svizzera. Vale, invece, per un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Italia. I commenti sono chiusi.
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Maggio 2024
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