Con circolare prot. nr.31762 del 24 ottobre 2023 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito alcuni chiarimenti concernenti la possibilità di convertire patenti di guida rilasciate da Paesi non appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (patenti extracomunitarie) i cui titolari sono residenti sul territorio italiano da oltre quattro anni.
Le patenti extracomunitarie riconosciute valide in Italia ai fini della conversione sono quelle rilasciate dagli Stati individuati nello specifico elenco, costantemente aggiornato e diramato dalla Direzione Generale della Motorizzazione ogni qual volta l’Italia definisce una nuova Intesa bilaterale con un Paese terzo che disciplina la conversione reciproca delle patenti di guida. In merito agli Accordi bilaterali è stato evidenziato che possono differire in ragione dello Stato con cui vengono stipulati. Di conseguenza, le procedure di conversione, per taluni aspetti, possono non essere identiche per tutte le patenti di guida extracomunitarie. Uno degli aspetti che differiscono nei testi dei vigenti Accordi, è proprio quello del requisito richiesto al titolare della patente da convertire dell’acquisizione della residenza in Italia da non oltre un periodo stabilito. Nel caso degli Accordi al momento vigenti con Albania, Argentina, Svizzera e Ucraina è contenuta l’esplicita disposizione per cui il titolare della patente di guida estera può chiederne la conversione solo se è residente in Italia da meno di quattro anni. Nel rispetto di tale disposizione, quindi, le patenti di guida rilasciate nei citati Stati potranno essere ritenute valide ai fini della conversione solo se i titolari sono residenti in Italia da meno di quattro anni all’atto della richiesta; in caso contrario la domanda di conversione dovrà essere respinta senza porre in essere nessun’altra procedura (non è prevista né la revisione patente, né l’esperimento pratico di guida). Ad eccezione dei Paesi sopra elencati (Albania, Argentina, Svizzera ed Ucraina) nei cui Accordi è prevista la convertibilità della patente solo entro i primi quattro anni dallo stabilimento della residenza in Italia, per tutte le altre patenti di guida extracomunitarie convertibili in Italia potranno essere ritenute valide ai fini della conversione se i titolari sono residenti in Italia da meno di sei anni. In questo caso ricorrono due casi particolari: 1) Patenti di guida rilasciate da Paesi con i quali l’Italia ha definito specifici Accordi in cui è indicato esplicitamente che il titolare della patente di guida da convertire deve essere residente in Italia da meno di sei anni al momento della presentazione della richiesta di conversione. Attualmente – salvo l’entrata in vigore di nuovi Accordi - i Paesi rientrati in questa fattispecie sono Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Turchia. Per le patenti di guida rilasciate da questi Paesi potranno esse ritenute valide ai fini della conversione solo se i titolari sono residenti in Italia da meno di sei anni; in caso contrario la domanda di conversione dovrà essere respinta poiché non rispetta le disposizioni contenute nello specifico Accordo vigente. Anche in questa fattispecie, quindi, non dovrà essere posta in essere alcuna ulteriore procedura (non è prevista né la revisione patente, né l’esperimento pratico di guida). 2) Patenti di guida rilasciate da Paesi con i quali l’Italia ha definito Accordi nei quali nulla è previsto in merito al requisito richiesto al titolare della patente da convertire dell’acquisizione della residenza in Italia da non oltre un periodo stabilito. Rientrano in questa fattispecie tutti i rimanenti Paesi indicati nello specifico elenco, contenente gli Stati che rilasciano patenti convertibili in Italia, ossia Algeria, Filippine, Giappone, Libano, Macedonia, Marocco, Moldova, Principato di Monaco, Repubblica di Corea, Repubblica di San Marino, Taiwan e Tunisia. Anche questi patenti di guida potranno esse ritenute valide ai fini della conversione senza esami solo se i titolari sono residenti in Italia da meno di sei anni. In tal caso, tuttavia, qualora il titolare fosse residente in Italia da più di sei anni, la richiesta di conversione potrà essere ugualmente accolta e - qualora non vi siano altri motivi ostativi - potrà essere rilasciata la patente di guida italiana con contestuale emissione e notifica di un provvedimento di revisione dell’idoneità tecnica alla guida ai sensi dell’articolo 128 CdS, secondo le procedure già in uso presso gli UMC. Al momento del rilascio della patente, su modulistica a se stante oppure in calce alla domanda di conversione, l'interessato deve sottoscrivere, per presa visione la seguente prescrizione: "contestualmente alla consegna della patente di guida italiana verrà notificato un provvedimento di revisione della patente stessa ai sensi dell'articolo 128 del CdS. In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata (art. 130 del CdS). La patente estera oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa." I commenti sono chiusi.
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Maggio 2024
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