Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con circolare prot. n. 33146 del 6 novembre 2023, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di un soggetto titolare di patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE extra-UE di conseguire o rinnovare nella validità una CQC in Italia.
Il Ministero ha evidenziato che, conformemente all’articolo 9 della direttiva n. 2022/2561, i cittadini di un paese terzo dipendenti di un’impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa, che effettuano all’interno dell’Unione Europea trasporti su strada per il quali è richiesta la qualificazione CQC, acquisiscono detta qualificazione iniziale:
Ai sensi dell’articolo 10 della medesima direttiva sulla base del CAP comprovante una qualificazione iniziale e del CAP comprovante la formazione periodica, le autorità competenti degli Stati membri appongono il codice armonizzato dell’Unione, “95”, di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE, accanto alle corrispondenti categorie di patenti di guida:
Se le autorità competenti dello Stato membro in cui è stato conseguito il CAP non possono apporre il codice armonizzato dell'Unione sulla patente di guida, esse rilasciano al conducente la carta di qualificazione del conducente. Ai citati conducenti che guidano veicoli adibiti al trasporto stradale di merci è consentito anche comprovare la qualificazione e la formazione previste dalla direttiva n. 2022/2561 mediante l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che rechi il codice dell'Unione, "95". In tal caso, lo Stato membro di rilascio indica il codice dell’Unione, «95», nella sezione dell’attestato riservata alle note purché il conducente in questione abbia soddisfatto le prescrizioni relative alla qualificazione e alla formazione di cui alla presente direttiva. Quanto all'esibizione del permesso di soggiorno, si richiamano le istruzioni impartite con circolare prot. n. 84647 del 14 settembre 2007 la quale dispone che "non sussistono dubbi interpretativi circa la possibilità di rilasciare documenti di guida e di circolazione anche in capo ai cittadini extracomunitari che siano in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato" e che "Il possesso della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno costituisce l'unica ed esclusiva condizione che gli UMC sono tenuti ad accertare." Al riguardo, è stato ribadito che non è consentito ad un conducente titolare di patente extra-UE, alle dipendenze di un'impresa stabilita in Italia, di esercitare un'attività di guida per la quale è richiesto il possesso della qualificazione CQC, senza il possesso della stessa. Tuttavia è consentito che tale conducente, esibendo la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio acquisisca tale qualificazione in Italia, senza necessità alcuna di convertire la patente extra-UE posseduta. L'abilitazione conseguita sarà comprovata dal codice dell'Unione "95" apposto sulla CQC card. Infine è stato rammentato che, trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, per continuare ad esercitare l'attività di guida sarà necessario convertire la patente e, in quella sede, potrà essere emessa una patente-CQC. I commenti sono chiusi.
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Maggio 2024
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