Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 - Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, c... Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 - Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione del reato di guida senza patente.
Dal 6 febbraio 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 - Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 - che, tra gli altri, prevede la depenalizzazione del reato di guida senza patente previsto dall’art.116 del Codice della Strada. Con la Circolare nr. Prot. n. 300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016, il Servizio Polizia Stradale ha esposto le modifiche apportate dalla depenalizzazione. Ai sensi dell'art. 1 del D.Leg.vo n. 8/2016, non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Sulla base di tale disposizione, viene depenalizzato il reato previsto dall'art. 116, comma 15, C.d.S., limitatamente al caso in cui il fatto non costituisca reiterazione di una precedente violazione dello stesso tipo. In tale ipotesi, infatti, il fatto commesso conserva carattere penale, conformemente alle disposizioni dell'art. 116 C.d.S. Le condotte criminose depenalizzate, perciò, sono riconducibili ai seguenti casi di guida di un ciclomotore, di un motoveicolo o di un autoveicolo: • senza essere munito di patente perché mai conseguita ovvero perché revocata con provvedimento definitivo già notificato all'interessato; • con patente non rinnovata a seguito di mancato superamento della prescritta visita medica di conferma di validità o di revisione per accertata mancanza dei requisiti fisici richiesti dalle norme, anche in attesa del formale provvedimento di revoca della patente; • con patente di categoria diversa da quella prescritta, salvo i casi di cui all'art. 116, comma 15 bis, del C.d.S. La sanzione amministrativa pecuniaria correlata agli illeciti depenalizzati è quella indicata dall'art. 1, comma 5, lett. b), del D.Leg.vo n. 8/2016, da un minimo di Euro 5.000 ad un massimo di Euro 30.000, con possibilità di pagamento in misura ridotta entro 60 giorni della somma pari al minimo edittale, vale a dire di Euro 5.000. Il pagamento in misura ridotta non è tuttavia consentito per il caso di guida di macchine agricole o di macchine operatrici senza patente, di cui all'art. 124, comma 4, C.d.S. Resta ferma l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, come previsto dall'art. 116, comma 17, C.d.S. Non essendo presenti i motivi ostativi di cui all'art. 202 comma 1, C.d.S., per le violazioni depenalizzate per le quali è consentito il pagamento in misura ridotta, il trasgressore è ammesso a pagare, entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione dell'illecito, una somma ulteriormente ridotta del 30% (cioè Euro 3.500). In occasione della contestazione dell'illecito depenalizzato di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S. o delle ipotesi criminose previste in caso di reiterazione nella medesima condotta, nei confronti del proprietario del veicolo o di chiunque abbia la materiale disponibilità dello stesso, salvo che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, deve essere contestato l'incauto affidamento di cui all'art. 116, comma 14, del C.d.S., quando ne consenta la guida o lo affidi a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente. In tali casi, il proprietario del veicolo non può ritenersi persona estranea all'illecito ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo di cui al comma 17 dell'art. 116 C.d.S. Per effetto del complesso meccanismo di rinvii del Codice della strada, lo stesso trattamento coinvolge anche altre norme del codice della strada che sono a esso collegate, ed in particolare quelle dell'art. 124, comma 4 (guida di macchina agricola od operatrice senza patente o con patente diversa), dell'art. 135, comma 7, 136-ter, comma 3 (guida di veicoli da parte di titolare di patente estera nonostante il provvedimento di inibizione alla guida in Italia) e dell'art. 135 comma 11 (guida con patente estera, diversa da patente UE o SEE, scaduta di validità da parte di persona residente in Italia da oltre un anno). Va sottolineato, inoltre, che, nel caso di guida di macchine agricole od operatrici, non essendo previsto alcun rinvio specifico all'art. 116 comma 15 bis, C.d.S., le disposizioni richiamate dell'art. 116 comma 15 si applicano in ogni caso di guida di una macchina agricola con una patente diversa da quella richiesta. In tutte le richiamate ipotesi, naturalmente, il fatto illecito assume carattere penale in caso di reiterazione del comportamento previsto. A queste violazioni si applicano le procedure previste dal Codice della Strada. Pertanto, agli illeciti depenalizzati sono integralmente applicabili le disposizioni del titolo VI del Codice della Strada e, conformemente alle disposizioni dell'art. 194 del C.d.S., solo residualmente, nei limiti e modi previsti dallo stesso titolo VI, le disposizioni della L. n. 689/1981. I commenti sono chiusi.
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