Con la circolare prot.4953 del 21/03/2016 il Ministero dell’Interno ha fornito le prime istruzioni operative riguardanti la depenalizzazione di alcuni... Con la circolare prot.4953 del 21/03/2016 il Ministero dell’Interno ha fornito le prime istruzioni operative riguardanti la depenalizzazione di alcuni reati disposta a far data dal 6.2.2016.
La depenalizzazione, operata ai sensi del Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, agisce su due fronti: - una depenalizzazione "generalizzata", che assoggetta a sanzione amministrativa tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo alcune specifiche deroghe; - un sistema di depenalizzazione "nominativa" che si applica a determinati reati (art. 527 - atti osceni, esclusa la fattispecie aggravata, art. 528 - pubblicazioni e spettacoli osceni, art. 652 - rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto, art. 661 - abuso della credulità popolare, art. 668 - rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive). La sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare non può mai essere inferiore a euro 5000 e non può mai superare gli euro 50000; qualora per le violazioni in questione sia prevista una pena pecuniaria proporzionale, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5000 né superiore a euro 50000, tali criteri si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore del decreto. Per quanto riguarda le violazioni commesse in un momento anteriore, è previsto che non possa essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, nessuna indicazione fornendo riguardo alla determinazione dell'importo minimo della stessa sanzione; una lettura coordinata con l'art. 1, commi 5 e 6, indurrebbe, tuttavia, a ritenere che essa non possa comunque essere inferiore agli euro 5000. Si consideri, a titolo di esempio, il caso di un soggetto che abbia commesso, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016, il reato di guida senza patente (e le correlate ipotesi di patente revocata o ritirata, fatta eccezione per il caso di recidiva nel biennio, che conserva carattere penale e comporta la confisca del veicolo), punito, nel regime precedente, con l'ammenda da 2257 euro a 9032 euro; a seguito della depenalizzazione a tale soggetto dovrebbe essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che, nel massimo, non potrà superare i 9032 euro e che, nel minimo, non potrà comunque essere inferiore a euro 5000. Per quanto concerne le nuove competenze prefettizie si evidenzia che: - l'autorità prefettizia è autorità competente a ricevere il rapporto e a irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate; - la potestà sanzionatoria prefettizia risulta, quindi, considerevolmente accresciuta anche in virtù del disposto dell'art. 8 (Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse) che, con norma derogatrice del principio di cui all'art. 1 della Legge 689/81, statuisce espressamente l'applicazione retroattiva del nuovo regime con riguardo a fattispecie originariamente penali non coperte da giudicato alla data del 6 febbraio u.s., - la procedura del passaggio degli atti dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa stabilisce, per tale adempimento, il termine di novanta giorni (da considerarsi ordinatorio), con una regolamentazione della fase di transizione variamente definita in ragione dello stato del singolo procedimento penale; - per quel che concerne la notificazione della violazione amministrativa, da effettuarsi entro 90 o 370 giorni (termine perentorio) ai sensi dell'art. 9, comma 4 del Decreto, occorre fare riferimento all'articolo 14 della Legge n. 689/1981, quando gli atti sono trasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità cui spetta irrogare la sanzione, decorre dalla data della loro ricezione; - oggetto della notificazione sono gli estremi della violazione, costituiti dalla sintetica indicazione dei fatti e delle norme che si ritiene siano state trasgredite nel caso di specie, come risultano dagli atti ricevuti dall'autorità giudiziaria e devono essere trasfusi in un apposito atto redatto per iscritto, mediante il quale l'interessato viene formalmente portato a conoscenza dell'addebito contestato; - per gli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto il pagamento in misura ridotta, cui l'interessato è ammesso entro 60 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, è previsto in misura pari alla metà della sanzione (oltre alle spese procedimentali), in deroga a quanto stabilito dall'articolo 16, comma 1, della L. n. 689/81, e il parametro da assumere ai fini del calcolo della metà della sanzione è costituito dalla sanzione irrogata nel caso concreto; - qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione, il prefetto adotterà ordinanza-ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81, avverso la quale è ammessa opposizione ai sensi e nelle forme di cui al combinato disposto dell'art. 22 della Legge 689/'81 e dell'art. 6 del D.lgs. n. 150/2011, dinanzi al giudice competente per materia e per territorio, secondo i criteri ivi indicati. I commenti sono chiusi.
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Maggio 2024
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