D.M. n.193 del 9 ottobre 2015 - Regolamento relativo all'individuazione delle navette turistiche15/1/2016
Con il Decreto Ministeriale 9 ottobre 2015, n. 193, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il regolamento recante norme relativ... Con il Decreto Ministeriale 9 ottobre 2015, n. 193, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della "navetta turistica".
Si definisce "navetta turistica" il veicolo a motore elettrico isolato finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in aree di tipo turistico, di passeggeri seduti non superiori ad otto, escluso il conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per tale utilizzo. Ai sensi del predetto regolamento, la navetta turistica: • è considerata un veicolo atipico; • deve raggiungere, per costruzione, una velocità massima non superiore a 25 km/h; • non è idonea al traino. La navetta turistica ai fini della circolazione su strada: • è assimilata ai veicoli di categoria M1; • è subordinata all'immatricolazione con le modalità e le formalità previste dall’art.93 del CdS; • è sottoposta alla verifica periodica secondo i tempi e le modalità previsti dall'art.80 del CdS; • deve avvenire solo su itinerari predefiniti, a connotazione turistica, autorizzati dall'ente o dagli enti proprietari della strada; • per condurla è necessario essere in possesso della patente di guida della categoria B e di titolo abilitativo in relazione all'uso. I commenti sono chiusi.
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Maggio 2024
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