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Documento unico di circolazione e proprietà. Nuove procedure in caso di minivoltura e di nazionalizzazione dei veicoli.

12/5/2024

 
Con circolare prot. n.300/STRAD/1/0000012246.U/2024 del 19 marzo 2024 la Direzione Centrale per le Specialità della Polizia di Stato ha diramato agli organi di controllo di polizia stradale le disposizioni già comunicate dalla Direzione Generale per la Motorizzazione e dall’ACI in relazione alle nuove procedure in caso di minivoltura e nazionalizzazione dei veicoli.

È stato rammentato che a decorrere dal 15 aprile 2024 l'intestazione dei veicoli in capo agli operatori che ne fanno commercio dà luogo al rilascio di un certificato di minivoltura, in sostituzione del documento unico (DU) sul quale era impressa la dicitura "non valido per la circolazione".

I documenti unici rilasciati fino al 14 aprile 2024 conservano la loro validità sino a quando non venga effettuata, in relazione al medesimo veicolo, una nuova operazione che legittima il rilascio di un nuovo documento unico, oppure in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento, ipotesi in cui vengono sostituiti dai certificati di minivoltura.

In particolare, il certificato di minivoltura:
  • viene rilasciato in bollo e stampato su carta bianca formato A4;
  • non è valido ai fini della circolazione su strada;
  • in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento, l'interessato può ottenerne il duplicato presso gli Uffici della Motorizzazione o presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista, previa denuncia sporta presso gli Uffici di polizia.

Il certificato di minivoltura attesta:
  • il numero identificativo e la relativa data di emissione;
  • i dati identificativi del veicolo: targa, telaio, omologazione, categoria internazionale, marca e tipo, destinazione ed uso, potenza, massa massima e portata;
  • le generalità del soggetto intestatario e l'indirizzo della relativa sede o residenza;
  • il codice fiscale dell'intestatario;
  • il richiamo all'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  • il numero progressivo della formalità PRA;
  • la data dell'atto di vendita;
  • il codice identificativo dell'Ufficio o dello STA che ha effettuato l'operazione di minivoltura.
  • l'eventuale sussistenza di vincoli o gravami sul veicolo e reca la dicitura: "Imposta di bollo assolta in modo virtuale".
 
In ogni caso, in presenza di un certificato di minivoltura, è sempre possibile:
  • sottoporre il veicolo a visita di revisione. In tal caso il tagliando recante l'esito della revisione viene applicato sullo stesso certificato;
  • ottenere, in caso di cessione del veicolo e nelle more del perfezionamento del trasferimento di proprietà, i documenti provvisori di circolazione (estratto della carta di circolazione emesso ai sensi dell’art.92 del CdS, attestazione PRA, ricevuta sostitutiva emessa ai sensi dell’art. 7 della Legge n.264/1991) al fine di consentirne la circolazione su strada;
  • circolare con veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova che, per ragioni di vendita, può essere utilizzata anche sui veicoli già immatricolati, in deroga agli obblighi di revisione di cui all'art. 80 del CdS.
 
In materia di nazionalizzazione di veicoli usati provenienti dall'estero, è stato precisato che, al fine di consentire agli organi di polizia di svolgere gli accertamenti di competenza, i documenti di circolazione esteri verranno distrutti non prima dello scadere del 3° anno successivo alla data di presentazione della pratica di nazionalizzazione, in luogo degli attuali 7 mesi.

 

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