Con circolare prot.n. 4649 del 27 febbraio 2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che non è possibile rilasciare il dupl... Con circolare prot.n. 4649 del 27 febbraio 2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che non è possibile rilasciare il duplicato della patente di guida comprensivo del codice 95 quando la qualificazione CQC del titolare sia sospesa di validità perché lo stesso non si è sottoposto a revisione di detta qualificazione.
Di conseguenza, il titolare della patente in questione, fino a quando non avrà sostenuto con esito favorevole l’esame di revisione, potrà richiedere il duplicato della patente di guida sul quale non sarà riportato il codice unionale 95. Qualora superi con esito positivo l’esame di revisione, l’interessato dovrà richiedere il rilascio di un nuovo duplicato di patente sul quale sarà riportato il predetto codice. I commenti sono chiusi.
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Maggio 2024
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