Con circolare prot.117 del 18 maggio 2016 il Ministero dei Trasporti ha comunicato che sulla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2016 è stato pubblicato ... Con circolare prot.117 del 18 maggio 2016 il Ministero dei Trasporti ha comunicato che sulla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2016 è stato pubblicato il decreto 15 febbraio 2016 recante "Esami di revisione delle patenti di guida e delle carte di qualificazione dei conducenti".
Detto decreto definisce i programmi e le modalità di effettuazione degli esami di teoria per la revisione delle patenti di guida e delle qualificazioni CQC. Dal 1 luglio 2016 gli esami di revisione delle patenti di guida e delle carte di qualificazione dei conducenti saranno svolti esclusivamente sulla base dei nuovi programmi d'esame e dei nuovi quiz come definiti dal D.M.15 febbraio 2016. Per sostenere l'esame di revisione il candidato deve presentare istanza, redatta su modello allegato, corredata dall'attestazione di versamento, copia del provvedimento che dispone la revisione e, qualora sia disposto anche l'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica, il certificato rilasciato dalla commissione medica locale, che attesta l'idoneità del conducente. La richiesta ha validità annuale e nell'arco di validità è consentito svolgere una sola prova di teoria e una sola prova pratica; il conducente che sostiene la prova di teoria ma non si sottopone alla prova di guida, dovrà ripresentare nuova istanza e sostenere entrambe le prove. Il conducente che deve sottoporsi alla prova di revisione della qualificazione CQC ha la possibilità di sostenere la prova una sola volta nell'arco di validità della predetta istanza. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revisione, in caso di mancata presentazione dell'istanza, è disposta la sospensione del documento per cui è stata disposta la revisione, fino al superamento dell'accertamento stesso con esito favorevole. La sospensione è disposta anche in caso di assenza del candidato dalla prova d'esame cui si era prenotato, qualora sia scaduto il predetto termine di trenta giorni. Gli esami di revisione delle patenti di guida si svolgono in due giorni differenti. Se la prova di teoria ha esito negativo, l'UMC presso il quale si è svolto l'esame, emana il provvedimento di revoca della patente; se la prova di teoria ha esito positivo, il candidato richiederà all'UMC, di fissare la data per sostenere la prova di guida. La prova pratica di revisione può svolgersi su veicolo non munito di doppi comandi; in ogni caso il candidato deve essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 122, comma 2, C.d.S. In caso di esito negativo, la patente di guida viene revocata e il conducente dovrà, eventualmente, riconseguire nuovamente tutte le categorie, fatti salvi i criteri di propedeuticità di cui all'art. 130, comma 2, del C.d.S. I conducenti che hanno subito la revoca della patente di guida e intendono, successivamente, conseguire la patente di guida della categoria B, dovranno svolgere le esercitazioni previste all'art. 122, comma 5 bis, del C.d.S. La revisione della qualificazione CQC può essere disposta esclusivamente nel caso in cui il suo titolare subisca la decurtazione totale del punteggio, ovvero nell'ipotesi stabilita dal comma 6 dell'art. 126 bis del C.d.S., qualora il titolare "successivamente alla notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti". Nel caso di esito negativo dell'esame è disposta la revoca di tutte le qualificazioni CQC di cui sia titolare il conducente che ha sostenuto l'esame. I commenti sono chiusi.
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