Con la circolare prot.27540 del 6 dicembre 2016, il Ministero dei Trasporti ha emanato disposizioni sulle procedure della revisione tecnica della pate... Con la circolare prot.27540 del 6 dicembre 2016, il Ministero dei Trasporti ha emanato disposizioni sulle procedure della revisione tecnica della patente di guida e della carta di qualificazione del conducente (CQC).
In merito sono stati stabiliti in 30 giorni i termini entro cui il destinatario del provvedimento di revisione deve sottoporsi alle prove di teoria e di guida. In tale arco temporale, il destinatario del provvedimento di revisione deve presentare istanza all’UMC che fissa immediatamente la data in cui lo stesso dovrà sottoporsi alla prova di teoria. L’istanza ha validità annuale ed al suo scadere il titolare della patente di guida o della CQC dovrà presentare una nuova richiesta. Nell’arco di validità della predetta istanza il conducente ha la possibilità di sostenere una sola prova. Successivamente al superamento della prova teorica l'UMC fissa la data entro cui sarà svolta la prova di guida. Se la presentazione dell’istanza di revisione avvenisse oltre i trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revisione, l’UMC può disporre la sospensione della patente di guida, secondo quanto previsto nel Codice della Strada. Deve, parimenti essere disposta la sospensione della patente di guida qualora il soggetto che deve sottoporsi a revisione risulti assente alle prescritte prove d’esame e siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento di revisione. In caso di esito negativo della prova di teoria o di guida, la patente di guida viene revocata, ai sensi dell'art. 130, comma 1, lettera b), ed il conducente dovrà, eventualmente, riconseguire nuovamente tutte le categorie, fatti salvi i criteri di propedeuticità di cui all'art. 130, comma 2, c.d.s. I conducenti che hanno subito la revoca della patente di guida ed intendono, successivamente, conseguire la patente di guida della categoria B, dovranno svolgere le esercitazioni previste all'art. 122, comma 5 bis, c.d.s. Al momento della prenotazione della prova di guida, al titolare della patente per la quale è stato disposto il provvedimento di revisione, nell'eventualità che la patente stessa sia sospesa o risulti scaduta di validità, sarà rilasciata di un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida ai sensi dell'art. 122 del codice della strada. I commenti sono chiusi.
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Maggio 2024
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