Sono considerati pneumatici invernali quelli contraddistinti dalla marcatura M&S, MS, M-S, M+S. Solo gli pneumatici invernali MS (mud e snow ... Sono considerati pneumatici invernali quelli contraddistinti dalla marcatura M&S, MS, M-S, M+S. Solo gli pneumatici invernali MS (mud e snow - fango e neve) possono essere considerati equivalenti alle catene da neve omologate e quindi in grado di rispettare gli obblighi di legge.
Alcuni pneumatici da neve presentano anche un simbolo costituito da un fiocco di neve incluso nel profilo di una montagna, denominato "snowflake". Tale simbolo, indicante un pneumatico "WINTER" (invernale), non è indispensabile per la regolarità in Italia del pneumatico. Con la circolare n. 104 del 31 maggio 1995, concernente “pneumatici per equipaggiamento di autovetture e relativi rimorchi: riconoscimento delle marcature equivalenti”, il Ministero dei Trasporti ha fornito anche indicazioni sull’equipaggiamento dei pneumatici per marcia su neve. Nel dettaglio, nel riportare alcune esemplificazioni di ammissibilità, è stato ritenuto possibile l’equipaggiamento dei veicoli con pneumatici per marcia su neve per una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione. La circostanza che alcuni costruttori di autoveicoli indicano in sede di omologazione, tra le varie misure alternative di pneumatici, conseguentemente annotate sulla carta di circolazione, alcune specifiche per marcia su neve, non deve essere interpretata in maniera restrittiva. Infatti, le eventuali indicazioni specifiche di pneumatici di marcia su neve non escludono la possibilità di equipaggiare gli autoveicoli con tali tipi di pneumatici, contrassegnati dalla marcatura M + S (o, anche, MS, M-S, M&S) e con indice di velocità non inferiore a “Q” (160 km/h), corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione. E' quindi consentito nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 maggio il montaggio di pneumatici invernali che riportano tra le loro caratteristiche degli indici di velocità inferiori rispetto a quelli indicati sulla carta di circolazione del veicolo. Di conseguenza, nel restante periodo dell'anno (dal 16 maggio al 14 ottobre) la circolazione con pneumatici invernali aventi il codice velocità inferiore a quelli riportati sul documento di circolazione è sanzionale ai sensi dell'art.78, commi 3 e 4, del Codice della Strada (con ritiro della carta di circolazione). Non ha restrizioni di carattere temporale e pertanto possono essere usati durante tutti i mesi dell'anno solare i pneumatici invernali con i parametri indicati sulla carta di circolazione compreso l'indice di velocità. I commenti sono chiusi.
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Maggio 2024
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