DISCIPLINA
Con circolare prot. n. 25981 del 6 settembre 2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito le caratteristiche e le modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1. Preliminarmente ha precisato che le strutture portabici, sebbene non omologabili perché non contemplate nel sopracitato regolamento UNECE 26, sono accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e possono essere applicati sullo stesso, al pari dei portascì che, però, sono omologati come entità tecniche. È ammessa l’installazione delle strutture amovibili alle seguenti condizioni:
La massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell’autoveicolo o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi; la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso può essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Sulla struttura di traino non deve gravare una massa superiore a quella massima prevista nell’omologazione del dispositivo di traino. In caso di ostruzione anche parziale, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, devono essere installati dispositivi supplementari omologati e corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo a quelli previsti sul veicolo, nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall’art. 164, comma 1, del Codice della Strada. I dispositivi originali devono essere occultati, qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e, comunque, in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, e il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l’inserimento o il disinserimento della spina per l’alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura. In caso di ostruzione, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, anche parziale della targa, si dispone l’impiego della targa ripetitrice di cui all’art. 100 del Codice della Strada con le modalità previste per il carrello appendice al quale la struttura amovibile può ritenersi assimilabile per le specifiche modalità di utilizzo. L’installazione della struttura amovibile portasci o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando solo il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, come sopra citato, comporta la visita e prova da parte degli U.M.C, ai sensi dell’art. 78 del Codice della Strada, con conseguente aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo. In questo caso non c’è l’obbligo di segnalare la sporgenza con l’apposito pannello quadrangolare. Le strutture portascì e portabiciclette e il relativo carico, qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore e i dispositivi luminosi, costituiscono carico sporgente e, pertanto, dovrà essere utilizzato l’apposito segnale di cui all’art. 164 comma 6 del Codice della Strada e all’articolo 361 del Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Ricade, in ogni caso, nella responsabilità del conducente del veicolo l’obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio. Non è consentita, per ragioni di sicurezza, l’applicazione su autovetture ed autocaravan di strutture a sbalzo o su gancio di traino a sfera per il trasporto di ciclomotori e motocicli, per i quali devono essere utilizzati:
La sistemazione delle attrezzature trasportate così come il rispetto delle norme del Codice della Strada in merito a masse massime e dimensioni consentite ricadono sulla responsabilità del conducente. È ammessa l’installazione, fin dall’origine da parte del costruttore del veicolo in sede di omologazione, di strutture porta ciclomotori inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan. L’eventuale installazione successiva alla immatricolazione di strutture porta ciclomotori sulle autocaravan viene consentita a condizione che il veicolo sia reso uguale ad una versione con porta ciclomotori già omologata dal costruttore dell’autocaravan. Al momento della presentazione della domanda di aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo per indicare la presenza di una struttura porta ciclomotori, dovrà essere allegata apposita dichiarazione, in tal senso, da parte del costruttore del veicolo o di un’officina dal medesimo autorizzata, previa visita e prova ai sensi dell’art 78 del Codice della Strada da parte dell’U.M.C. Con successiva circolare 12.10.2023, n. 30187 del 12 ottobre 2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito ulteriori precisazioni in merito all’installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1, abrogando la circolare 2.9.2008, n. 69402/08/03 del 2 settembre 2008 in quanto superata dall’attuale disciplina. In particolare, nel caso di:
REGIME SANZIONATORIO Dal punto di vista sanzionatorio, il Ministero dell’Interno – Servizio Polizia Stradale – con circolari prot. nr.31325 e 33197 datate 8 e 29 settembre 2023 ha precisato che si configura la violazione:
Inoltre ha fornito le seguenti precisazioni:
Qualora il veicolo non sia stato sottoposto a visita e prova presso l’UMC, le ultime tre violazioni possono concorrere con quella prevista dall’art.78 del Codice della Strada. I commenti sono chiusi.
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Maggio 2024
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