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Novità

Installazione portasci e portabiciclette su autovetture categoria M1

25/10/2023

 
DISCIPLINA
Con circolare prot. n. 25981 del 6 settembre 2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito le caratteristiche e le modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1.
Preliminarmente ha precisato che le strutture portabici, sebbene non omologabili perché non contemplate nel sopracitato regolamento UNECE 26, sono accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e possono essere applicati sullo stesso, al pari dei portascì che, però, sono omologati come entità tecniche.
È ammessa l’installazione delle strutture amovibili alle seguenti condizioni:
  • lunghezza non superiore a 1,20 mt, comprensiva delle cose trasportate (biciclette e sci collocati perpendicolarmente all’asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall’articolo 61 del Codice della strada e dalla normativa europea relativa a masse e dimensioni;
  • larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35 mt;
  • altezza, comprensiva delle cose trasportate, non superiore a 2,50 mt.
Le predette strutture amovibili (portascì e portabici) possono essere installate a sbalzo posteriormente sugli autoveicoli di categoria M1 senza l’obbligo di annotazione sul documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo, salvo che non vengano ostruiti, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa.
La massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell’autoveicolo o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi; la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso può essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Sulla struttura di traino non deve gravare una massa superiore a quella massima prevista nell’omologazione del dispositivo di traino.
In caso di ostruzione anche parziale, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, devono essere installati dispositivi supplementari omologati e corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo a quelli previsti sul veicolo, nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall’art. 164, comma 1, del Codice della Strada.
I dispositivi originali devono essere occultati, qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e, comunque, in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, e il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l’inserimento o il disinserimento della spina per l’alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura.
In caso di ostruzione, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, anche parziale della targa, si dispone l’impiego della targa ripetitrice di cui all’art. 100 del Codice della Strada con le modalità previste per il carrello appendice al quale la struttura amovibile può ritenersi assimilabile per le specifiche modalità di utilizzo.
L’installazione della struttura amovibile portasci o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando solo il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, come sopra citato, comporta la visita e prova da parte degli U.M.C, ai sensi dell’art. 78 del Codice della Strada, con conseguente aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo. In questo caso non c’è l’obbligo di segnalare la sporgenza con l’apposito pannello quadrangolare.
Le strutture portascì e portabiciclette e il relativo carico, qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore e i dispositivi luminosi, costituiscono carico sporgente e, pertanto, dovrà essere utilizzato l’apposito segnale di cui all’art. 164 comma 6 del Codice della Strada e all’articolo 361 del Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Ricade, in ogni caso, nella responsabilità del conducente del veicolo l’obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.
Non è consentita, per ragioni di sicurezza, l’applicazione su autovetture ed autocaravan di strutture a sbalzo o su gancio di traino a sfera per il trasporto di ciclomotori e motocicli, per i quali devono essere utilizzati:
  • i carrelli appendice (art.56, comma 4 – veicolo a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento);
  • i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive (art.56, comma 2 lett. f rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre).
È consentito che le strutture portascì e portabiciclette siano applicate sul tetto degli autoveicoli secondo le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo, senza l’aggiornamento del documento di circolazione del veicolo.
La sistemazione delle attrezzature trasportate così come il rispetto delle norme del Codice della Strada in merito a masse massime e dimensioni consentite ricadono sulla responsabilità del conducente.
È ammessa l’installazione, fin dall’origine da parte del costruttore del veicolo in sede di omologazione, di strutture porta ciclomotori inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan.
L’eventuale installazione successiva alla immatricolazione di strutture porta ciclomotori sulle autocaravan viene consentita a condizione che il veicolo sia reso uguale ad una versione con porta ciclomotori già omologata dal costruttore dell’autocaravan.
Al momento della presentazione della domanda di aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo per indicare la presenza di una struttura porta ciclomotori, dovrà essere allegata apposita dichiarazione, in tal senso, da parte del costruttore del veicolo o di un’officina dal medesimo autorizzata, previa visita e prova ai sensi dell’art 78 del Codice della Strada da parte dell’U.M.C.
 
Con successiva circolare 12.10.2023, n. 30187 del 12 ottobre 2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito ulteriori precisazioni in merito all’installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1, abrogando la circolare 2.9.2008, n. 69402/08/03 del 2 settembre 2008 in quanto superata dall’attuale disciplina.
In particolare, nel caso di:

  • Aggiornamento della Carta di Circolazione/Documento Unico: l’UMC rilascia un duplicato del documento di circolazione del veicolo riportando, nelle righe descrittive, un’annotazione del tipo "installabile struttura portabiciclette marca...tipo...". (Marca e tipo sono individuate sulla struttura amovibile secondo le modalità stabilite dal costruttore (ad esempio, su targhetta o mediante punzonatura);
  • Larghezza della struttura amovibile: la larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35m è stata disposta in relazione a quanto previsto dall’art.164, comma 3 del Codice della Strada ovvero “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”;
  • Disinserimento dei dispositivi originari di illuminazione all’atto dell’inserimento della spina di alimentazione delle luci supplementari ripetute sulla struttura: di dispositivi occultati, il relativo disinserimento all’atto dell’inserimento della spina di alimentazione delle luci supplementari ripetute, è previsto qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e comunque in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore;
  • Installazione fin dall’origine in sede di omologazione di strutture inamovibili per il trasporto di veicoli a due ruote e facenti parte integrante della carrozzeria degli autocaravan: le stesse possono essere destinate al trasporto dei velocipedi a due ruote (biciclette a due ruote) dei veicoli delle categorie internazionali L1e (ciclomotori) ed L3e (motocicli) come definiti nel Regolamento UE 168/2014, nel rispetto dei limiti di carico della struttura applicata e dei limiti di peso massimi del veicolo.
 
REGIME SANZIONATORIO
Dal punto di vista sanzionatorio, il Ministero dell’Interno – Servizio Polizia Stradale – con circolari prot. nr.31325 e 33197 datate 8 e 29 settembre 2023 ha precisato che si configura la violazione:
  • dell’art.164, commi 1 e 8 del Codice della Strada per la mancanza della targa ripetitrice nel caso in cui sia ostruita quella di immatricolazione;
  • dell’art.164, commi 6 e 8 del Codice della Strada in caso di installazione della struttura che non comporta ostruzione, neanche parziale, della targa o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, senza aver segnalato la sporgenza con l’apposito pannello quadrangolare (art.361 Regolamento figura V.3 - deve essere conforme al modello approvato, riportare gli estremi dell’approvazione, avere una superficie minima di 2500 cmq, dimensioni 50x50 cm, rivestito con materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°);
  • dell’art.78, commi 3 e 4 del Codice della Strada, con ritiro del DU/carta di circolazione, in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale, della targa o dei dispositivi di segnalazione e di illuminazione senza aver sottoposto il veicolo a visita e prova presso l’UMC;
  • dell’art.164, commi 1 e 8 del Codice della Strada in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale, della targa senza che sia stata collocata posteriormente una targa ripetitrice (trattandosi di prescrizione finalizzata a consentire la costante visibilità della targa di immatricolazione);
  • dell’art.79 del Codice della Strada in caso di mancato occultamento dei dispositivi luminosi originali, quando è installata una struttura contenente luci supplementari.
 
Inoltre ha fornito le seguenti precisazioni:
  1. sui veicoli di categoria M1, salvo che sia previsto per lo specifico veicoli in sede di omologazione, non è consentita l’installazione di strutture portabagagli posteriormente a sbalzo contrariamente a quanto previsto per i veicoli di categoria M2 e M3 (autobus da noleggio, da gran turismo e di linea), i quali ai sensi dell’art.61 comma 1, lett.c del Codice della Strada possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente secondo le direttive stabilite con Decreto del Ministero dei Trasporto;
  2. l’uso del pannello quadrangolare di cui all’art.164 del Codice della Strada è obbligatorio esclusivamente nel caso in cui le strutture amovibili, installate posteriormente a sbalzo che non richiedono la visita e prova da parte dell’UMC, ostruiscano la targa o costituiscono carico sporgente;
  3. costituiscono carico sporgente esclusivamente le strutture la cui installazione non richiede la ripetizione della targa e dei dispositivi luminosi;
  4. nei casi in cui è obbligatorio la visita e prova le strutture amovibili devono essere considerate parti integranti del veicolo purchè rientranti nei limiti di sagoma e di massa di cui agli articoli 61 e 62 del Codice della Strada.
 
Qualora il veicolo non sia stato sottoposto a visita e prova presso l’UMC, le ultime tre violazioni possono concorrere con quella prevista dall’art.78 del Codice della Strada.

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