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Intestazione temporanea di veicoli e varazione della denominazione o generalità dell'intestatario della carta di circolazione

23/10/2014

 
La legge n.120/2010 ha introdotto il comma 4 bis all’articolo 94 del Codice della Strada, il quale prevede che nei casi in cui derivi una variazione d...
La legge n.120/2010 ha introdotto il comma 4 bis all’articolo 94 del Codice della Strada, il quale prevede che nei casi in cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a 30 giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal Regolamento del CDS sono dichiarati dall’avente causa, entro 30 giorni, all’Ufficio della Motorizzazione Civile al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione e/o della registrazione nell’archivio nazionale dei veicoli. 

Il DPR n.198/2012 ha introdotto la norma regolamentare di cui all’articolo 247 bis, entrata in vigore dal 7 dicembre 2012, che elenca i casi che comportano l’intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nonché la variazione dell’intestatario della carta di circolazione.
 
Con la circolare n.15513 del 10 luglio 2014, il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha fornito le disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e d'intestazione temporanea di veicoli, in coincidenza con il completamento delle procedure informatiche.
 
Come chiarito dalla circolare, l’obbligo di richiesta di aggiornamento riguarda gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014.
 
Pertanto, solo dalla predetta data, in caso di omissione, saranno applicabili nei confronti dell’avente causa le sanzioni previste dall’art. 94, comma 3 del Cds.
Per i contratti posti in essere tra il 7 dicembre 2012, ovvero l’entrata in vigore del DPR 198/2012, ed il 2 novembre 2014 viene lasciata la facoltà ai soggetti interessati di richiedere l’aggiornamento delle carte di circolazione e/o dell’archivio nazionale dei veicoli.
 
Le nuove procedure trovano applicazioni esclusivamente con riferimento alle carte di circolazione rilasciate agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi nelle seguenti ipotesi:
  • variazione della denominazione dell’ente intestatario;
  • variazione delle generalità della persona fisica intestataria;
  • temporanea disponibilità di un veicolo, per un periodo superiore a 30 giorni, da parte di un soggetto diverso dall’intestatario, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale con facoltà d’uso o di un contratto di locazione senza conducente;
  • intestazione a nome di soggetti giuridicamente incapaci (minore o interdetto). 

Al momento le citate disposizioni non si applicano ai veicoli la cui disponibilità sia assoggetta al possesso di titoli autorizzativi, cioè di quei veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:
  • iscrizione al REN (registro elettronico nazionale) o all’Albo degli autotrasportatori;
  • licenza per il trasporto di cose in conto proprio;
  • autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovettura in uso di terzi (taxi e noleggio con conducente).

Per i predetti veicoli la circolare ha precisato che saranno emanate apposite disposizioni (vedasi circ.5681 del 16/03/2015). 
 
In particolare sono state emanate disposizioni in merito a:
 
1.      Comodato senza conducente
 
Nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l’utilizzo del proprio veicolo ad un terzo, per un periodo superiore a 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione e dell’Archivio Nazionale Veicoli.
Sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare purché conviventi.
Il comodatario può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica.
E’ esclusa in ogni caso che il comodatario possa a sua volta concedere ad altro soggetto l’uso del veicolo.
Non possono essere aggiornate le carte di circolazione dei ciclomotori e delle macchine agricole ed operatrici nonché dei veicoli con titolo come taxi, noleggio con conducente, autobus, autotrasporto di cose in conto terzi o con licenza in conto proprio.
 
2.      Comodato per veicoli aziendali
 
Nel caso di veicoli aziendali i comodanti ed i comodatari possono essere:
  • le case costruttrici che concedono veicoli in comodato a soggetti esterni all’impresa (giornalisti, istituzioni pubbliche ecc...);
  • le aziende comprese le case costruttrici o enti pubblici o privati che hanno in disponibiltà veicoli a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente e che concedono in comodato ad uso gratuito ai propri dipendenti.
Anche in questo caso è vietato il sub-comodato.
Non possono essere aggiornate le carte di circolazione dei ciclomotori e delle macchine agricole ed operatrici nonché dei veicoli con titolo come taxi, noleggio con conducente, autobus, autotrasporto di cose in conto terzi o con licenza in conto proprio.
 
3.      Custodia giudiziale
 
Nel caso di provvedimento di affidamento di veicolo in custodia giudiziale con facoltà d’uso del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni, ricorre l’obbligo, su richiesta dell’affidatario dell’emissione di un tagliando di aggiornamento o, a seconda dei casi di un duplicato della carta di circolazione.
L’affidatario ha l’obbligo di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione quando la custodia giudiziale è superiore a 30 giorni.
Non è invece obbligatorio l’aggiornamento del certificato di proprietà al PRA.
 
Possono essere aggiornate le carte di circolazione dei seguenti veicoli utilizzati dall’affidatario per il medesimo uso:
i veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati in uso proprio;
i motoveicoli;
i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.
 
4.      Locazione senza conducente
 
Nell’ipotesi di locazione di veicoli senza conducente, per periodi superiori a 30 giorni, l’articolo 247 bis del Cds dispone l’obbligo di darne comunicazione alla Motorizzazione Civile finalizzata al solo aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli, senza emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.
In tal caso viene rilasciata unicamente una ricevuta, in tempo reale, attestante l’assolvimento del predetto obbligo.

La ricevuta contiene i seguenti dati:
  • nominativo del locatore;
  • generalità del locatario e della sua residenza, se si tratta di persona fisica;
  • denominazione o ragione sociale e sede principale o secondaria del locatario, se si tratta di persona giuridica;
  • scadenza del contratto di locazione. 

Anche in questo caso non è previsto l’obbligo di aggiornamento del certificato di proprietà al PRA. 
La procedura sopra menzionata trova applicazione anche nel caso di sublocazione senza conducente.
Decorso il termine contrattuale senza che vengano comunicati i dati relativi ad un nuovo locatario, il veicolo si intende rientrato nella piena disponibilità del locatore e la precedente annotazione presente nell’archivio perde ogni validità.
 
5.      Locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale
 
I Corpi di Polizia Locale possono utilizzare veicoli in locazione senza conducente, da destinare esclusivamente ai servizi di Polizia Stradale, utilizzando la speciale targa “Polizia Locale” a condizione che la locazione abbia durata superiore ai 30 giorni.
Il veicolo è immatricolato, o reimmatricolato, a nome del locatore e con l’indicazione della locazione al Corpo di Polizia Locale.
 
Possono essere aggiornate le carte di circolazione dei seguenti veicoli:
  • gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate;
  • i motoveicoli;
  • i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate. 
Non possono essere aggiornate le carte di circolazione dei ciclomotori.
 
6.      Intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire
 
Sono ritenuti incapaci di agire, in modo assoluto, i minori degli anni 18 e gli interdetti, giudiziali (disposta con sentenza del giudice) e legali (stabilita dal giudice penale quale pena accessoria a seguito della condanna per taluni reati).
Tale incapacità assoluta di agire comporta l’obbligo che gli atti che incidono sulla sfera giuridica dell’incapace siano compiuti da un soggetto munito di poteri di rappresentanza che coincide con il genitore o con il tutore nominato dal giudice tutelare.
L’obbligo di presentare la domanda è del soggetto munito di poteri di rappresentanza.
Al compimento della maggiore età, o in caso di cessazione dello stato di interdizione, al fine della cancellazione delle annotazioni relative al genitore o dal tutore, l’intestatario può richiedere il rilascio del duplicato della carta di circolazione.
Nell’annotazione effettuata ai sensi dell’articolo 94, comma 4 bis vengono riportati i dati del nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del genitore o del tutore nonché gli estremi del provvedimento adottato da giudice tutelare.
 
7.      Utilizzo di veicolo intestato a persona defunta
 
Il caso riguarda quando un veicolo, intestato a nome di persona deceduta, viene utilizzato dal chiamato all’eredità per un periodo superiore a 30 giorni in attesa dell’acquisizione della titolarità del bene mobile registrato in capo agli eredi stessi.
In questo caso l’erede che utilizza il veicolo per il citato periodo ha l’obbligo di aggiornare la carta di circolazione mentra non è previsto l’aggiornamento del certificato di proprietà.
 
8.      Utilizzo di veicoli con contratto “Rent to buy”
 
Tale contratto prevede la possibiltà da parte del potenziale acquirente di acquisire immediatamente la disponibilità del veicolo, dietro corrispettivo di un canone periodico, e dalla possibilità di acquistarne la proprietà, a scadenza del termine prefissato, pagando una somma a saldo del prezzo.
In tal caso, l’utilizzatore del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni ha l’obbligo di darne comunicazione alla Motorizzazione Civile, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione.
L’utilizzazione del veicolo con la formula Rent to buy può essere concesso, esclusivamente dal proprietario o trustee in qualità di intestatario della carta di circolazione, sia in favore di persone giuriche sia in favore di persone fisiche.
Sul tagliando di aggiornamento della carta di circolazione sono riportati il nome, cognome, luogo e data di nascita e di residenza dell’utilizzatore ovvero sede principale o secondaria per le persone giuridiche nonché la scadenza del contratto Rent to buy.
 
9.      Veicoli facenti parte del patrimonio di un Trust
 
Il Trust è un rapporto giuridico avente origine da un contratto o da un testamento con il quale un soggetto trasferisce ad un altro soggetto beni e diritti con l’obbligo di amministrarli nell’interesse del disponente o di un terzo.
Pertanto, la proprietà dei beni dei diritti spetta al trustee, ma gli stessi vanno a costituire una massa patrimoniale separata dal patrimonio di quest’ultimo. L’obbligo dell’aggiornamento ricade sul trustee e può essere sia una persona giuridica sia una persona fisica.
 
Inoltre va considerato che:
  • il trust può avere un termine;
  • la nomina del trustee è revocabile;
  • al Trust è riconosciuto il diritto di dimettersi e il diritto di delegarsi, in tutto o in parte l’esecuzione dei suoi obblighi o l’esercizio dei suoi poteri. 

10. Variazione della denominazione o della ragione sociale dell’ente intestastario della carta di circolazione
 
E’ previsto l’aggiornamento della carta di circolazione, nei casi in cui vi sia una variazione della denominazione o della ragione sociale del soggetto giuridico intestatario della carta di circolazione, anche a seguito di atti di trasformazione o di fusione societaria, a condizione che non diano luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano di annotazione nel PRA.
Il soggetto giuridico intestatario della carta di circolazione dovrà richiedere l’aggiornamento delle carte di circolazioni di tutti i veicoli dei quali dispone.
 
L’intestatario può essere:
  • il proprietario del veicolo compreso il trustee, il locatore nel caso di locazione senza conducente, il nudo proprietario nel caso di usufrutto e l’acquirente nel caso di acquisto con patto di riservato dominio;
  • il locatario nel caso leasing;
  • l’usufruttuario. 
Non è invece previsto l’obbligo di aggiornamento del certificato di prorietà al PRA. 
 
11. Variazione delle generalità della persona fisica intestataria
 
E’ previsto l’aggiornamento della carta di circolazione, ogni qualvolta vi sia un mutamento delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.
 
L’intestatario può essere:
  • il proprietario del veicolo compreso il trustee, il locatore nel caso di locazione senza conducente, il nudo proprietario in caso di usufrutto e l’acquirente nel caso di acquisto con patto di riservato dominio;
  • il locatario in caso di leasing;
  • l’usufruttuario. 

​Per le generalità della persona fisica debbono intendersi:
  • il nome;
  • il cognome;
  • la data ed il luogo di nascita;
  • il luogo di residenza.
 
Le ipotesi che danno luogo a variazioni delle predette generalità possono dipendere:
  • da provvedimenti dell’autorità giudiziaria o degli uffici anagrafici che dispongono correzioni del nome, del cognome, del luogo o della data di nascita;
  • da variazioni toponomastiche, riguardanti la denominazione del comune, della provincia di nascita o di residenza e la denominazine o la numerazine civica della strada in cui è ubicata la residenza. 
Nei citati casi l’intestatario dovrà richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione di tutti i veicoli dei quali dispone.
Non è invece previsto l’obbligo di aggiornamento del certificato di proprietà al PRA.
 
SANZIONI
In caso di omissione, trattandosi di una norma attuativa delle disposizioni sulla carta di circolazione, per i trasgressori sono previsti il ritiro del documento di circolazione ed una sanzione amministrativa, il cui pagamento ammonta ad una somma da euro 705,00 a 3526,00 (pagamento scontato entro 5 giorni dal contestazione o notificazione euro 493,50).
La sanzione si applica esclusivamente nei confronti dell’utilizzatore del veicolo che omette di comunicare la variazione, mentre non si applica nei confronti del conducente se diverso dai soggetti obbligati all’adempimento.
Nel caso di soggetto incapace, risponde il genitore ovvero il tutore.


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