Con la Circolare prot. n. 5681 del 16 Marzo 2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sintetizzato ed illustrato le disposizioni in m... Con la Circolare prot. n. 5681 del 16 Marzo 2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sintetizzato ed illustrato le disposizioni in materia di disponibilità temporanea, per comodato o locazione senza conducente, di veicoli adibiti al trasporto delle merci ed utilizzati sia nel trasporto professionale per conto di terzi che per conto proprio quale attività di trasporto accessoria e complementare rispetto all’attività principale dell’impresa.
Preliminarmente è stato precisato che non è mai consentita, nel settore dell’attività di autotrasporto per conto di terzi, la cessione di veicoli a titolo di sublocazione o subcomodato senza conducente. In particolare, sono state delineate le seguenti fattispecie in cui il contratto di locazione è ammesso:
La locazione non è ammessa nei seguenti casi:
Il contratto di comodato senza conducente è ammesso nei seguenti casi:
Nelle seguenti fattispecie non è ammesso il comodato senza conducente:
Ai fini della regolare circolazione stradale del veicolo è stato specificato che nella locazione senza conducente, disciplinata dal D.M. nr. 213/94 e dalla direttiva CE 1/2006, il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere obbligatoriamente almeno i seguenti elementi ritenuti essenziali:
Oltre a ciò, ai sensi dell'art.12, comma 2 del DLG nr. 286/2005, il contratto di locazione deve essere accompagnato dal certificato di iscrizione all’Albo (o al REN per le imprese autorizzate ad esercitare con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate) dell’impresa locataria con le eventuali limitazioni. Qualora il conducente non sia titolare dell’impresa di autotrasporto che ha stipulato il contratto di locazione, dovrà trovarsi a bordo del veicolo anche l’originale o una copia autenticata del contratto di lavoro o dell’ultimo foglio paga del conducente, ovvero da altra documentazione comprovante il rapporto di lavoro del conducente stesso con l’impresa locataria. Il contratto di locazione, il certificato di iscrizione all’albo ed i documenti relativi al rapporto di lavoro del conducente dovranno trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti agli organi di polizia stradale come previso dall’art. 12, commi 2° e 5° del DLG nr. 286/2005. Al contrario, come già specificato dal Ministero dei Trasporti con la circolare n. 4 del 7 dicembre 2011 lettera e), il contratto di comodato senza conducente debitamente registrato e di qualunque durata esso sia, deve essere esibito all'Ufficio della Motorizzazione Civile competente per la sede principale dell’impresa che ne chiede l’immissione in circolazione, in originale o copia conforme. L'Ufficio della Motorizzazione Civile, dopo il controllo formale del contratto stesso, rilascia copia vistata della dichiarazione di cui all’allegato 3 della circolare nr. 4/2011. Tenuto conto che il titolo del comodatario ad esercitare l’attività di autotrasporto con i veicoli utilizzati è accertato d’ufficio non è necessaria la presenza a bordo del certificato di iscrizione all’albo o al REN. Permane tuttavia l’obbligo della presenza a bordo del veicolo e dell’esibizione agli organi di controllo della dichiarazione di cui all’allegato 3 della circolare 4/2011. Anche in caso di comodato resta, infine, fermo l’obbligo generale previsto dall’art. 12 comma 5 del DLG 286/2005 di portare a bordo del veicolo la documentazione comprovante il rapporto di lavoro del conducente con il vettore (comodatario). I commenti sono chiusi.
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Maggio 2024
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