La Legge 5 Agosto 2022 n.108, in vigore dal 6 agosto 2022, ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 68/2022 apportando ulteriori modifiche al Codice della Strada, tra le quali si illustrano di seguito le più significative:
Art. 7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati La modifica prevede che le tipologie di comuni che possono subordinare l’ingresso nelle ZTL al pagamento di una somma dovranno essere individuate con un decreto del MIMS. Art. 61 Sagoma limite Con la modifica si prevede la possibilità che i veicoli, sia isolati sia complessi, equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici, possano essere superare la lunghezza totale prevista dal medesimo articolo 61. Tali cabine allungate o dispositivi aerodinamici, che possono essere installati contemporaneamente sullo stesso veicolo, devono rispondere ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea. Per le cabine allungate l'aumento delle dimensioni è compreso nei requisiti di omologazione riferito al veicolo e sono indicati sulla carta di circolazione. Per i dispositivi aerodinamici non occorre l'aggiornamento della carta di circolazione/DU e possono essere installati sul veicolo a condizione che rispettino le prescrizioni previste dal Regolamento (UE) 535/2021. Questi dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi quando è a rischio la sicurezza stradale o in presenza di utenti vulnerabili se la strada ha un limite di velocità uguale o inferiore a 50 km/h. Art. 116 Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore Attraverso la modifica si estende la possibilità di conseguire la carta di qualificazione del conducente (CQC) anche ai titolari di patente speciale delle categorie C1E, CE, D1, D1E, D e DE. Introdotta l'eventualità per i titolari di patente di categoria B, conseguita da almeno 2 anni, di condurre veicoli isolati adibiti al trasporto merci con massa fino a 4250 kg alimentati con combustibili alternativi. Art. 117 Limitazioni nella guida Con la modifica si stabilisce che i veicoli elettrici o ibridi plug-in possono essere condotti durante il primo anno dal conseguimento della patente di categoria B rispettando il solo limite di potenza specifica riferita alla tara pari a 65 kw/t e non anche quello generico del limite di potenza massima pari a 70 kW previsto per i veicoli della categoria M1 che trova applicazione solo per i veicoli con motore termico. Art.123 Autoscuole Attraverso la modifica si prevede la possibilità, a determinate condizioni stabilite dall'art.7 Direttiva 126/2006 e All.VI, di conseguire la patente di categoria A2 o A senza sostenere gli esami di guida. Per l’avvio dell’attività di autoscuola prevista la presentazione di una SCIA al SUAP. Art. 126 Durata e conferma della validità della patente di guida Previsto che il soggetto che guida un veicolo con patente sospesa da oltre 5 anni, oltre al certificato medico di rinnovo, deve essere in possesso della ricevuta rilasciata di presentazione dell’esperimento di guida per condurre veicoli fino al giorno fissato per la prova. Qualora l'interessato non si presenti il giorno dell'esperimento di guida è prevista la sospensione della patente fino all'esito di un ulteriore esperimento di guida che può effettuarsi solo su richiesta dell'interessato. La sospensione non richiede l'emanazione di un decreto ma è direttamente efficace dal giorno successivo a quello fissato per la prova. In tal caso troverà applicazione la sanzione dell'articolo 128, comma 2 CdS. Nell'ipotesi di mancato superamento dell'esperimento di guida è prevista la revoca della patente per la quale è necessaria l'emanazione del relativo provvedimento da parte della Motorizzazione. Nelle more della notificazione del provvedimento di revoca il soggetto risponderà della violazione di cui all'art.126 CdS, mentre nel caso in cui sia già stato notificato troverà applicazione la sanzione di cui all'art.116 CdS. Art.167 Trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi Ridisegnata la disciplina relativa alla verifica della massa dei veicoli a motore e rimorchi adibiti al trasporto di cose. Rispetto alla precedente formulazione della norma, ai fini del calcolo della massa di un veicolo, non dovrà più essere applicata la franchigia del 5% rispetto al peso massimo autorizzato nella carta di circolazione, ma una tolleranza alla misurazione eseguita con uno strumento di pesatura. Tale tolleranza si applicherà riducendo del 5% la risultanza dello strumento di misura se è di tipo statico mentre del 10% se è di tipo dinamico. In caso di accertamento della massa attraverso la verifica dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni di legge dovrà essere applicata una tolleranza del 5% al valore rilevato dalla lettura dei predetti documenti. I veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, che hanno massa complessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate, possono circolare con un'eccedenza di peso fissa di una tonnellata. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, la franchigia di 1 tonnellata va applicata sul valore di peso ottenuto a seguito della tolleranza. Per gli analoghi veicoli ma di massa complessiva non superiore a 10 tonnellate, per i quali le sanzioni si applicano in ragione dell'eccedenza calcolata sul valore percentuale, l'eccedenza di peso ammissibile rispetto a quella indicata nella carta di circolazione è stata ridotta dal 15% al 10%. Anche in tale caso la franchigia del 10% va applicata sul valore di peso ottenuto a seguito della tolleranza. Anche per l'eccedenza di peso dei veicoli complessi (autotreni e autoarticolati) è prevista l'applicazione della tolleranza del 5% o del 10%. L'eccedenza di peso oltre la quale è prevista la riduzione del carico per la prosecuzione del viaggio è stata ridotta dal 10% al 5%. In tal caso, il calcolo della percentuale di eccedenza di peso rispetto a quanto indicato nella carta di circolazione, è riferito al peso accertato dopo aver applicato la tolleranza del 5% o del 10%. Art. 198-bis Disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni Con l'art.198 bis il legislatore ha introdotto un correttivo all'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni in presenza di ripetute violazioni riguardanti alcune norme tecniche o amministrative che disciplinano le condizioni per l'immissione in circolazione dei veicoli. La norma, in presenza di determinate condizioni, considera un unico illecito amministrativo tutte le violazioni dello stesso tipo, riguardanti la mancanza di requisiti tecnici o amministrativi per la circolazione di un veicolo, anche se commessi in tempi diversi, applicando un'unica sanzione di importo pari al triplo di quella prevista per la violazione oggetto di assorbimento. Le violazioni oggetto di unificazione, assolutamente identiche tra loro, possono essere state accertate anche da diversi organi di polizia. Nell'ambito di applicazione della nuova disposizione possono essere comprese solo le violazioni di quelle disposizioni che riguardano i requisiti tecnici o amministrativi richiesti per l'immissione in circolazione del veicolo stesso. Per requisiti tecnici sono da ritenersi comprese tutte le disposizioni contenute negli artt. 71, 72, 74, 78, 79, 80 e 176/18 CdS. Sono ricomprese nei requisiti amministrativi le norme che riguardano i presupposti per l'idoneità alla circolazione sulle strade quali l'omologazione (artt.74 e 75), il possesso dei titoli giuridici specifici richiesti per l'immatricolazione di alcuni veicoli (artt.84, 85, 87, 88), l'immatricolazione ed il possesso di valida carta di circolazione o certificato di circolazione (artt.93 e 97), la targa (artt. 97 e 100), l'assicurazione obbligatoria (art.193) e quelle concernenti le limitazioni per l'applicazione di sanzioni accessorie (artt.213, 215, 216 e 217). Occorre specificare che l'unificazione degli illeciti trova concreta applicazione solo per alcune delle violazioni sopraindicate quali quelle relative all'art.193 (assicurazione obbligatoria), agli artt.80 o 176/18 (revisione) e all'art.213/8 (circolazione con veicolo sottoposto a sequestro) per le quali è possibile l'accertamento senza contestazione immediata, mentre per le altre violazioni attualmente non sono ipotizzabili accertamenti reiterati in assenza della contestazione immediata. L'unificazione degli illeciti, che presuppone la commissione di più violazioni anche in tempi e luoghi diversi, si interrompe in occasione della notificazione o della contestazione immediata di una delle violazioni. Nel dettaglio:
L'applicazione dell'art.198-bis non incide sull'esecuzione delle sanzioni accessorie o delle misure cautelari eventualmente previste per l'illecito principale, mentre il pagamento della sanzione maggiorata e delle eventuali spese di accertamento e notificazione, che danno luogo all'unificazione con conseguente archiviazione degli illeciti unificati, comporta l'inapplicabilità delle sanzioni accessorie connessi a quest'ultimi. Il pagamento deve essere effettuato entro 100 giorni dalla contestazione immediata o notificazione del verbale per l'illecito principale. Nessun provento è, invece, dovuto agli organi di polizia che hanno accertato gli altri illeciti unificati, fatte salve le spese di accertamento e notificazione se previste. Il pagamento della sanzione maggiorata nei termini previsti determina l'estinzione degli altri illeciti a condizione che l'interessato presenti istanza di archiviazione degli illeciti unificati entro il termine di 120 giorni dalla prima notificazione o contestazione immediata del verbale per l'illecito principale. In assenza dell'istanza o quando questa è stata presentata oltre il termine indicato, i verbali notificati seguono il loro iter ordinario. La medesima istanza di archiviazione deve essere presentata dall'interessato all'organo di polizia che ha accertato la violazione assorbita sempre entro il termine di 120 giorni dalla notificazione o contestazione dell'illecito principale, allegando la prova del versamento della sanzione maggiorata per l'illecito principale e delle spese di accertamento e notificazione, copia dei verbali relativi a ciascuno degli illeciti con l'indicazione della data di notificazione e prova del versamento delle spese di accertamento e notificazione del verbale o dei verbali dei quali si chiede l'archiviazione. L'archiviazione è disposta direttamente dal responsabile dell'Ufficio che ha accertato le violazioni assorbite e non dovrà, perciò, chiedere l'archiviazione al Prefetto. In ogni caso il responsabile dell'ufficio deve adottare un provvedimento amministrativo per l'archiviazione il quale deve essere comunicato all'interessato. Qualora l'istanza sia presentata tardivamente ovvero il pagamento della sanzione sia di importo insufficiente rispetto a quanto previsto dall'art.198-bis, il responsabile dell'Ufficio deve adottare un provvedimento di rigetto della richiesta che deve essere comunicato all'interessato. Avverso il provvedimento di archiviazione o di rigetto è ammesso ricorso al TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Art. 203 Ricorso al Prefetto Attraverso la modifica si introduce la possibilità di riscuotere le somme di sanzioni non pagate entro 5 anni per violazioni commesse con veicoli immatricolati all'estero, quando non è stato possibile procedere all'iscrizione a ruolo o riscuotere le somme in altro modo. In questi casi, il conducente che viene trovato alla guida del medesimo veicolo è obbligato al pagamento della somma dovuta con l'applicazione delle procedure previste dall'art.207 CdS. L'applicabilità della norma è, tuttavia, subordinata all'emanazione di un decreto attuativo interministeriale che stabilisca le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti cui spettano i proventi delle sanzioni. I commenti sono chiusi.
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Maggio 2024
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