La legge 23 dicembre 2021, n.238 in vigore dal 1° febbraio 2022, salvo particolari casi in vigore dal 19 marzo 2022, ha apportato diverse modifiche al Codice della Strada.
La norma ha inciso su numerose disposizioni in materia di circolazione stradale che hanno un significativo impatto sulle attività delle Forze di Polizia, degli operatori professionali e utenti quali la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estero. In particolare, dette integrazioni e modifiche hanno riguardato i seguenti articoli:
Art.93-bis Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia Si introduce l’articolo l’art.93.bis che disciplina la circolazione di veicoli immatricolati all'estero in uno Stato UE ovvero Stato Extra-UE. Il trattamento giuridico è il medesimo. AMBITO DI APPLICAZIONE In particolare si definisce che:
DEROGHE: Le disposizioni relative all’obbligo di reimmatricolazione per proprietari di veicoli residenti in Italia, di documentare la legittimazione a condurre e la durata della disponibilità del veicolo estero non intestato, di registrazione e aggiornamento della disponibilità del veicolo da parte di residente, non si applicano:
RESIDENZA Il presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui all’art.93-bis è la residenza anagrafica in Italia del proprietario/intestatario/utilizzatore per disponibilità/conducente. Per i cittadini europei non si fa riferimento alla residenza normale. Ai fini dell'applicazione di questa norma (diversamente da quella dell'art. 132 CDS) non importa da quanto tempo il veicolo è presente in Italia ma quello che conta è solo la residenza del proprietario/intestatario/utilizzatore per disponibilità/conducente. La residenza è riscontrata sulla base dei documenti di identità italiani ovvero della patente di guida Italiana che contengono questa informazione o che consentono, consultando gli archivi, di ottenerla immediatamente. In caso di mancanza di questi documenti o dell'assenza dell'indicazione della residenza sugli stessi, l'interessato sarà invitato a dichiarare la propria residenza attuale. Sulla base di tale dichiarazione saranno compiuti gli opportuni accertamenti presso il Comune del luogo di residenza indicato dall'interessato, con eventuale applicazione anche delle sanzioni per dichiarazioni false o mendaci rese o autocertificate nei confronti del pubblico ufficiale. Ai fini dell'applicazione dellart.93-bis non è rilevante la residenza anche in altro Paese (Ue o extra UE), ma conta solo che la persona sia iscritta nei registri anagrafici italiani. I cittadini italiani iscritti all'AIRE sono considerati residenti all'estero e la normativa vigente consente la possibilità di mantenere in Italia veicoli italiani a loro intestati che possono essere utilizzati nei periodi di soggiorno in Italia (art. 134, c. 1 bis CDS). DOCUMENTO CHE DEVE ESSERE A BORDO ATTESTANTE IL TITOLO DI POSSESSO E LA DURATA DELLA DISPONIBILITA’ DEL VEICOLO Si considera valido qualsiasi documento redatto in lingua italiana (compresa la copia del contratto di leasing, locazione, comodato o altro titolo di disponibilità temporanea), sottoscritto dall’intestatario risultante dal documento di circolazione e recante data certa, antecedente al momento del controllo, dal quale risulti il titolo del possesso e la durata della disponibilità del veicolo. Il documento, tenuto sempre a bordo del veicolo durante la circolazione ed esibito a richiesta in occasione di ogni controllo stradale, deve contenere l’espressa indicazione delle seguenti informazioni:
L'atto può essere esibito anche in formato digitale, purché siano rispettate le regole del Codice per l'Amministrazione Digitale (DLGS 7 marzo 2005, n. 82). L'atto deve, perciò, avere firma digitale e data certificata o certificabile digitalmente. Se i documenti di circolazione del veicolo riportano i dati sopraindicati (cioè il titolo del possesso, le generalità del soggetto a cui è ceduto il veicolo e durata), essi sono certamente idonei a soddisfare le esigenze poste dalla norma e non occorre avere a bordo altro documento. In tale caso, la data certa coincide con quella di rilascio del documento di circolazione del veicolo estero. SANZIONI
Sanzioni accessorie: sequestro amministrativo cautelare fino all’adempimento della reimmatricolazione del veicolo o richiesta di autorizzazione all’organo di polizia accertatore di lasciare il territorio italiano per condurlo oltre confine. Il documento di circolazione è immediatamente ritirato dall'organo accertatore e trasmesso all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Se non reimmatricolato o esportato entro 30 giorni, il veicolo sequestrato è sottoposto a confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 CDS. Si applicano le sanzioni di cui all’art.213, comma 8 del CDS per la circolazione durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine.
In mancanza del documento il conducente si considera sempre responsabile in solido insieme al proprietario del veicolo Sanzioni accessorie: Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 CDS ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. Eccezione: la violazione non ricorre se a bordo del veicolo si trova il proprietario o intestatario residente all’estero.
Sanzioni accessorie: il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6. Eccezione: la violazione non ricorre se a bordo del veicolo si trova il proprietario o intestatario residente all’estero.
Sanzioni accessorie: il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6. Eccezione: Per il veicolo registrato nell’apposito elenco del PRA, equiparato a veicolo immatricolato in Italia, non si applicano le disposizioni previste dall’art.207 CDS.
Sanzioni accessorie: sequestro amministrativo cautelare fino all’adempimento della reimmatricolazione del veicolo o richiesta di autorizzazione all’organo di polizia accertatore di lasciare il territorio italiano per condurlo oltre confine. Il documento di circolazione è immediatamente ritirato dall'organo accertatore e trasmesso all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Se non registrato, reimmatricolato o esportato entro 30 giorni, il veicolo sequestrato è sottoposto a confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 CDS. Si applicano le sanzioni di cui all’art.213, comma 8 del CDS per la circolazione durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine.
Sanzioni accessorie: Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 CDS ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario decorsi tre mesi dall'accertamento della violazione. Art.132 Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia AMBITO DI APPLICAZIONE Nella circolazione internazionale gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali o a quelle relative al versamento dell’imposta sul valore aggiunto per acquisti intracomunitari (a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro previsto all'articolo 53, comma 2, del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno. Inoltre, il veicolo immatricolato all'estero e condotto in Italia secondo le regole della circolazione internazionale, cioè da persona non residente in Italia, può comunque permanere in Italia al massimo per un anno sulla base del documento di immatricolazione definitivo estero e rispettando le prescrizioni tecniche dei veicoli e dei loro componenti stabiliti dalle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia (Parigi del 1926, Ginevra del 1949 e Vienna del 1968). Occorre precisare che ai fini della circolazione internazionale del veicolo in Italia si fa riferimento alle norme della Convenzione ratificata dal Paese di immatricolazione del veicolo estero. Il mancato rispetto delle suindicate disposizioni comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale. Oltre questo termine la sua circolazione è vietata. Salvo casi di deroga, la violazione ricorre solo se è provata la permanenza del veicolo in Italia per oltre un anno. Scaduto il termine di un anno di permanenza continuativa in Italia, il veicolo non può più circolare sul territorio nazionale, neanche se condotto da straniero non residente e, quindi, l'intestatario straniero deve:
Le disposizioni dell’art.132 CDS non trovano applicazione nella circolazione in Italia di:
DEROGA Il veicolo immatricolato all'estero (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, può circolare oltre l'anno senza procedere a reimmatricolazione o esportazione per tutta la durata del mandato. SANZIONI
Sanzioni accessorie: sequestro amministrativo cautelare fino all’adempimento della reimmatricolazione del veicolo o richiesta di autorizzazione all’organo di polizia accertatore di lasciare il territorio italiano per condurlo oltre confine. Il documento di circolazione è immediatamente ritirato dall'organo accertatore e trasmesso all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Se non reimmatricolato o esportato entro 30 giorni, il veicolo sequestrato è sottoposto a confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 CDS. Si applicano le sanzioni di cui all’art.213, comma 8 del CDS per la circolazione durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine.
Sanzioni accessorie: sequestro amministrativo cautelare fino all’adempimento della reimmatricolazione del veicolo o richiesta di autorizzazione all’organo di polizia accertatore di lasciare il territorio italiano per condurlo oltre confine. Il documento di circolazione è immediatamente ritirato dall'organo accertatore e trasmesso all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Se non reimmatricolato o esportato entro 30 giorni, il veicolo sequestrato è sottoposto a confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 CDS. Si applicano le sanzioni di cui all’art.213, comma 8 del CDS per la circolazione durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine.
Sanzioni accessorie: sequestro amministrativo cautelare fino all’adempimento della reimmatricolazione del veicolo o richiesta di autorizzazione all’organo di polizia accertatore di lasciare il territorio italiano per condurlo oltre confine. Il documento di circolazione è immediatamente ritirato dall'organo accertatore e trasmesso all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Se non reimmatricolato o esportato entro 30 giorni, il veicolo sequestrato è sottoposto a confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 CDS. Si applicano le sanzioni di cui all’art.213, comma 8 del CDS per la circolazione durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine.
Sanzioni accessorie: sequestro amministrativo cautelare fino all’adempimento della reimmatricolazione del veicolo o richiesta di autorizzazione all’organo di polizia accertatore di lasciare il territorio italiano per condurlo oltre confine. Il documento di circolazione è immediatamente ritirato dall'organo accertatore e trasmesso all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Se non reimmatricolato o esportato entro 30 giorni, il veicolo sequestrato è sottoposto a confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 CDS. Si applicano le sanzioni di cui all’art.213, comma 8 del CDS per la circolazione durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine.
Sanzioni accessorie: Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 CDS ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario decorsi tre mesi dall'accertamento della violazione. Art.196 Principio di solidarietà La Legge 23 dicembre 2021 n.238 ha introdotto modifiche anche all'art. 196 CDS in materia di responsabilità solidale per le violazioni amministrative in materia di circolazione stradale. Infatti, si sono previste nuove ipotesi di responsabilità solidale operanti quali deroghe al criterio generale della responsabilità solidale del proprietario. In particolare si è previsto che:
CONCORSO CON NORME DOGANALI Per i veicoli immatricolati in Stati Ue non ci sono vincoli doganali. Si applicano solo le sanzioni prevista dall’articolo 93-bis CDS. Per veicoli immatricolati in Stati Extra Ue, invece, devono essere rispettate comunque anche le disposizioni contenute nel codice doganale comunitario che consentono, solo a determinate condizioni e per periodi limitati, la conduzione da parte di persona residente in Italia. Si può avere, perciò, concorso tra le violazioni stabilite dagli articoli 93-bis o 132 CDS con quelle doganali. Dal punto di vista pratico, occorre considerare che, in caso di concorso, soprattutto per l'ambito procedurale particolare, le norme doganali, hanno sempre preminenza rispetto a quelle del Codice della Strada e si applicano con le procedure previste per la violazione delle norme contenute nel T.U.L.D. di cui al DPR 43/73. In occasione dell'accertamento dell'illecito, che può essere compiuto solo da ufficiali o agenti di polizia tributaria o dell'amministrazione delle Dogane, è disposto da questi soggetti anche il sequestro amministrativo del mezzo ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81, con la sua consegna alla dogana che provvede a disporne il deposito in luogo di custodia idoneo. In questi casi l'organo di polizia che ha proceduto all'accertamento dell'illecito di cui all’art.93-bis o 132 CDS, non procede al sequestro amministrativo del veicolo fino a quando non sono completate le formalità doganali. Per evitare la dispersione del mezzo, il competente Ufficio dell'Amministrazione delle Dogane viene avvisato dall'organo di polizia che, qualora l'iter presso di loro si concluda favorevolmente con la restituzione del veicolo, questo non deve essere materialmente restituito all'avente diritto perché, sempre a cura dell'organo di polizia procedente, deve essere sottoposto a sequestro amministrativo in attuazione delle procedure previste dall'art. 93-bis, c.7 CDS. Se, invece, l'Amministrazione delle Dogane provvede alla confisca del veicolo, non è più necessario disporre quella amministrativa ai sensi dell'art. 93-bis, c. 7 CDS. L’Agenzia delle Dogane è l’unica autorità doganale nazionale per l’applicazione della normativa doganale ed è competente per le funzioni di accertamento e cespiti tributari riguardanti dazi doganali. In tale veste svolge anche funzioni di organo accertatore in materia di I.V.A. intracomunitaria. Va precisato che le merci prodotte nella Unione Europea ovvero immessi in libera pratica, compresi i veicoli, non possono essere in alcun modo considerate in posizione di contrabbando. Analogo discorso vale per quei Stati extra UE (ad esempio San Marino, Principato di Monaco, Andorra) aderenti all’unione doganale con la U.E. In questi casi, per i veicoli immatricolati in uno Stato UE diverso dall’Italia posseduti da persone ivi residenti e che circolano sul territorio italiano, non si potrà mai configurare l’ipotesi di contrabbando ricorrendo, invece, le violazioni di cui all’ articoli 93-bis o 132 CDS. CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE DEI VEICOLI La Convenzione di Vienna del 1968 definisce il concetto di circolazione internazionale quando si verificano contestualmente le seguenti condizioni:
TEMPORANEA IMPORTAZIONE Il concetto di temporanea importazione viene definito dalla Convenzione doganale di New York del 1954 relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali privati la quale stabilisce che ai veicoli che sono importati e impiegati per il loro uso privato in occasione di una visita temporanea dai proprietari che hanno la loro residenza normale fuori dal territorio dello Stato si applica la disciplina dell’importazione in franchigia dei dazi e delle tasse, senza proibizioni o restrizioni all'importazione. A sua volta, la Convenzione di Istanbul del 1990 relativa all’ammissione temporanea stabilisce all’articolo 6 dell’allegato C che l’ammissione temporanea dei mezzi di trasporto è concessa senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia. L’articolo 132 CDS, in attuazione della disciplina internazionale, dispone che i veicoli immatricolati presso Paesi extra UE possono circolare sul territorio nazionale per un anno se hanno adempiuto alle formalità doganali. Tuttavia, tale l’adempimento degli obblighi doganali non vige se il veicolo è in temporanea importazione con la relativa esenzione temporanea dai diritti doganali. In base alla Convenzione di New York del 1954, i veicoli non immatricolati nel territorio doganale europeo possono circolare in Italia, in esonero dei dazi, al massimo per sei mesi nel corso dell’anno, anche non continuativi, se:
Sono previsti casi particolari in cui è consentito la guida di un veicolo immatricolato in un Paese terzo da parte di un cittadino residente in UE, senza la presenza a bordo del proprietario, in esonero totale del pagamento dei dazi all’importazione, senza che si concretizzi il reato di contrabbando, quali:
IMPORTAZIONE DEFINITIVA L’importazione definitiva riguarda, in generale, le merci che provengono da Paesi extra UE dichiarate alla dogana di arrivo per l’immissione in consumo in uno Stato dell’Unione Europea. Si verifica nei seguenti casi:
Nell’ipotesi, invece, in cui il veicolo risulta munito di targa provvisoria scaduta di validità si configurano i seguenti illeciti doganali:
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