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Novità

Legge 23 dicembre 2021 n.238 Disposizioni per l'adempimento obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE - Legge europea 2019-2020

12/2/2022

 
La legge 23 dicembre 2021, n.238 in vigore dal 1° febbraio 2022, salvo particolari casi in vigore dal 19 marzo 2022, ha apportato diverse modifiche al Codice della Strada.
La norma ha inciso su numerose disposizioni in materia di circolazione stradale che hanno un significativo impatto sulle attività delle Forze di Polizia, degli operatori professionali e utenti quali la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estero.
In particolare, dette integrazioni e modifiche hanno riguardato i seguenti articoli:
  • Art.93 Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con la soppressione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter;
  • Art.93-bis Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia, di nuova introduzione;
  • Art.94 Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario, con l’introduzione del nuovo comma 4-ter;
  • Art.132 Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri, completamente riscritto;
  • Art.196 Principio di solidarietà, con modifiche al comma 1.
Nel dettaglio si elencano le principali novità.
​
Art.93-bis Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia
Si introduce l’articolo l’art.93.bis che disciplina la circolazione di veicoli immatricolati all'estero in uno Stato UE ovvero Stato Extra-UE. Il trattamento giuridico è il medesimo.
AMBITO DI APPLICAZIONE
In particolare si definisce che:
  • gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94 (in vigore dal 1° febbraio 2022);
  • a bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter (in vigore dal 19 marzo 2022);
  • I lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati hanno l’obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati nell’apposito elenco del sistema informativo del PRA di cui all’art.94, comma 4-ter possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia (in vigore dal 19 marzo 2022);
  • Le targhe dei veicoli immatricolati in uno Stato estero devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli (in vigore dal 1° febbraio 2022).
 
DEROGHE:
Le disposizioni relative all’obbligo di reimmatricolazione per proprietari di veicoli residenti in Italia, di documentare la legittimazione a condurre e la durata della disponibilità del veicolo estero non intestato, di registrazione e aggiornamento della disponibilità del veicolo da parte di residente, non si applicano:
  1. ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
  2. ai cittadini  che  si  recano  all'estero  per  l'esercizio  di occupazioni stagionali e al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero);
  3. al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
  4. ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c);
  5. qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo;
  6. ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa;
  7. ai veicoli appartenenti a persone, enti o organizzazioni stranieri che sono muniti di targa CD, CC (targa diplomatica o consolare), EE (essendo veicoli in temporanea importazione) e AFI (Allied Force Italy - rilasciata dal Commando delle Forze alleate in Italia). Tali veicoli, infatti, sono assimilati a tutti gli effetti ai veicoli italiani;
  8. ai veicoli esteri dotati di registrazione temporanea e/o targa temporanea di importazione;
  9. ai veicoli non immatricolati muniti di targa prova riconosciuta in Italia sulla base di convenzioni di reciprocità con lo Stato estero (attualmente solo Austria, Germania e San Marino).
 
RESIDENZA
Il presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui all’art.93-bis è la residenza anagrafica in Italia del proprietario/intestatario/utilizzatore per disponibilità/conducente. Per i cittadini europei non si fa riferimento alla residenza normale.
Ai fini dell'applicazione di questa norma (diversamente da quella dell'art. 132 CDS) non importa da quanto tempo il veicolo è presente in Italia ma quello che conta è solo la residenza del proprietario/intestatario/utilizzatore per disponibilità/conducente.
La residenza è riscontrata sulla base dei documenti di identità italiani ovvero della patente di guida Italiana che contengono questa informazione o che consentono, consultando gli archivi, di ottenerla immediatamente. In caso di mancanza di questi documenti o dell'assenza dell'indicazione della residenza sugli stessi, l'interessato sarà invitato a dichiarare la propria residenza attuale. Sulla base di tale dichiarazione saranno compiuti gli opportuni accertamenti presso il Comune del luogo di residenza indicato dall'interessato, con eventuale applicazione anche delle sanzioni per dichiarazioni false o mendaci rese o autocertificate nei confronti del pubblico ufficiale.
Ai fini dell'applicazione dellart.93-bis non è rilevante la residenza anche in altro Paese (Ue o extra UE), ma conta solo che la persona sia iscritta nei registri anagrafici italiani.
I cittadini italiani iscritti all'AIRE sono considerati residenti all'estero e la normativa vigente consente la possibilità di mantenere in Italia veicoli italiani a loro intestati che possono essere utilizzati nei periodi di soggiorno in Italia (art. 134, c. 1 bis CDS).
 
DOCUMENTO CHE DEVE ESSERE A BORDO ATTESTANTE IL TITOLO DI POSSESSO E LA DURATA DELLA DISPONIBILITA’ DEL VEICOLO
Si considera valido qualsiasi documento redatto in lingua italiana (compresa la copia del contratto di leasing, locazione, comodato o altro titolo di disponibilità temporanea), sottoscritto dall’intestatario risultante dal documento di circolazione e recante data certa, antecedente al momento del controllo, dal quale risulti il titolo del possesso e la durata della disponibilità del veicolo.
Il documento, tenuto sempre a bordo del veicolo durante la circolazione ed esibito a richiesta in occasione di ogni controllo stradale, deve contenere l’espressa indicazione delle seguenti informazioni:
  • l’identità dell’intestatario (locatore, comodante, ecc.);
  • l’identità della persona fisica o giuridica destinataria della disponibilità del veicolo (locatario, comodatario, ecc.);
  • la targa del veicolo immatricolato all’estero;
  • la tipologia del titolo di possesso;
  • la durata della disponibilità del veicolo;
  • la sottoscrizione dell’intestatario;
  • la data certa del documento antecedente al momento dell’effettivo utilizzo del veicolo da parte del conducente o di chi ne ha la disponibilità oppure relativa al giorno della sua sottoscrizione. La data è sempre certa:
    1. se la scrittura privata ha sottoscrizione autenticata. Lo stesso dicasi nel caso in cui si tratti di atto pubblico (redatto da notaio o pubblico ufficiale);
    2. se l’atto risulta registrato all'Ufficio del Registro o dall'opposizione su di esso di una marca temporale utilizzata per la spedizione dei documenti per mezzo posta;
    3. se l'atto è sottoscritto digitalmente, facendo riferimento anche alla marca temporale presente nella firma digitale;
    4. se l'atto è stato spedito tramite PEC. In tal caso la certezza della data è data dalle ricevute di consegna e di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata, che devono essere stampate e conservate in forma cartacea per essere esibite al momento del controllo, ma conservate anche in maniera digitale per fini probatori;
    5. se fornita dall'interessato con qualsiasi altro mezzo, in mancanza delle forme sopraindicate. La prova potrà essere, tuttavia, liberamente valutata dall'organo di Polizia che visiona l'atto.
Non è richiesto che l'atto sia prodotto in originale. Può essere anche in copia, purché rispetti le condizioni richieste ed in particolare, la presenza di data certa. La prova della data certa deve essere in originale e non in copia.
L'atto può essere esibito anche in formato digitale, purché siano rispettate le regole del Codice per l'Amministrazione Digitale (DLGS 7 marzo 2005, n. 82). L'atto deve, perciò, avere firma digitale e data certificata o certificabile digitalmente.
Se i documenti di circolazione del veicolo riportano i dati sopraindicati (cioè il titolo del possesso, le generalità del soggetto a cui è ceduto il veicolo e durata), essi sono certamente idonei a soddisfare le esigenze poste dalla norma e non occorre avere a bordo altro documento. In tale caso, la data certa coincide con quella di rilascio del documento di circolazione del veicolo estero.
 
SANZIONI
  • Circolazione di veicolo immatricolato all’estero appartenente a persona residente in Italia da più di 3 mesi (in vigore dal 1° febbraio 2022)
Il proprietario (persona fisica) del veicolo che ne consente la circolazione senza aver provveduto entro 3 mesi dall’acquisizione della residenza anagrafica alla reimmatricolazione del veicolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
Sanzioni accessorie: sequestro amministrativo cautelare fino all’adempimento della reimmatricolazione del veicolo o richiesta di autorizzazione all’organo di polizia accertatore di lasciare il territorio italiano per condurlo oltre confine. Il documento di circolazione è immediatamente ritirato dall'organo accertatore e trasmesso all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Se non reimmatricolato o esportato entro 30 giorni, il veicolo sequestrato è sottoposto a confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 CDS. Si applicano le sanzioni di cui all’art.213, comma 8 del CDS per la circolazione durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine.   

  • Circolazione di veicolo immatricolato all’estero appartenente a persona residente in Italia da più di 3 mesi ma condotto da persona diversa residente in Italia (in vigore dal 1° febbraio 2022)
​Anche in tale caso il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione senza aver provveduto entro 3 mesi dall’acquisizione della residenza anagrafica alla reimmatricolazione del veicolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. Analoghe sono le sanzioni accessorie e gli adempimenti previsti per l’ipotesi sopra illustrata.

  • Circolazione con veicolo immatricolato all’estero condotto da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario (persona fisica o giuridica) senza avere il documento attestante il titolo di possesso e durata della disponibilità del veicolo (in vigore dal 19 marzo 2022)
​In tal caso il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.  Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario e dal quale devono risultare il titolo e la durata della disponibilità del veicolo, entro il termine di trenta giorni dalla contestazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
In mancanza del documento il conducente si considera sempre responsabile in solido insieme al proprietario del veicolo
Sanzioni accessorie: Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 CDS ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione.
Eccezione: la violazione non ricorre se a bordo del veicolo si trova il proprietario o intestatario residente all’estero.

  • Circolazione con veicolo immatricolato all’estero condotto da soggetto residente in Italia e avente la disponibilità dello stesso per più di 30 giorni, anche non continuativi, nell'anno solare (ovvero nella disponibilità di persona giuridica) senza registrazione nell’apposito elenco tenuto dal PRA (in vigore dal 19 marzo 2022)
​Il conducente o la persona giuridica (residente o con sede in Italia) avente la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni per il quale non abbia effettuato la registrazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558.
Sanzioni accessorie: il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.
Eccezione: la violazione non ricorre se a bordo del veicolo si trova il proprietario o intestatario residente all’estero.

  • Circolazione con veicolo immatricolato all’estero e registrato nell’apposito elenco tenuta dal PRA per il quale non si è provveduto all’aggiornamento della registrazione a seguito delle successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede (in vigore dal 19 marzo 2022)
​Il conducente o la persona giuridica (residente o con sede in Italia) avente la disponibilità del veicolo che non aggiorna la registrazione entro 3 giorni in conseguenza di variazione della disponibilità del veicolo per più di 30 giorni o immediatamente per trasferimento della residenza o sede per le persone giuridiche è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558.
Sanzioni accessorie: il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.
Eccezione: Per il veicolo registrato nell’apposito elenco del PRA, equiparato a veicolo immatricolato in Italia, non si applicano le disposizioni previste dall’art.207 CDS.

  • Circolazione con veicolo estero da parte del proprietario che lavora nel Paese di immatricolazione senza aver provveduto a registrare il titolo del possesso entro 60 giorni (in vigore dal 19 marzo 2022)
​Il lavoratore subordinato o autonomo, esercitante un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circola con veicolo di sua proprietà (ovvero condotto da altra perosna o da familiare) ivi immatricolato senza provvedere a registrare entro 60 giorni l’acquisizione della proprietà o immatricolazione del veicolo nell’apposito elenco tenuto dal PRA è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
Sanzioni accessorie: sequestro amministrativo cautelare fino all’adempimento della reimmatricolazione del veicolo o richiesta di autorizzazione all’organo di polizia accertatore di lasciare il territorio italiano per condurlo oltre confine. Il documento di circolazione è immediatamente ritirato dall'organo accertatore e trasmesso all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Se non registrato, reimmatricolato o esportato entro 30 giorni, il veicolo sequestrato è sottoposto a confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 CDS. Si applicano le sanzioni di cui all’art.213, comma 8 del CDS per la circolazione durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine.

  • Circolazione con veicolo immatricolato all’estero avente targa illeggibile o non formata da caratteri latini e cifre arabe
​Il conducente (ovvero nella disponibilità di persona) residente in Italia che circola con veicolo avente targa estera non leggibile o non riprodotta in cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a 344,00.
Sanzioni accessorie: Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 CDS ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario decorsi tre mesi dall'accertamento della violazione.
 
Art.132 Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia
AMBITO DI APPLICAZIONE
Nella circolazione internazionale gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali o a quelle relative al versamento dell’imposta sul valore aggiunto per acquisti intracomunitari (a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro previsto all'articolo 53, comma 2, del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno.
Inoltre, il veicolo immatricolato all'estero e condotto in Italia secondo le regole della circolazione internazionale, cioè da persona non residente in Italia, può comunque permanere in Italia al massimo per un anno sulla base del documento di immatricolazione definitivo estero e rispettando le prescrizioni tecniche dei veicoli e dei loro componenti stabiliti dalle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia (Parigi del 1926, Ginevra del 1949 e Vienna del 1968). Occorre precisare che ai fini della circolazione internazionale del veicolo in Italia si fa riferimento alle norme della Convenzione ratificata dal Paese di immatricolazione del veicolo estero.
Il mancato rispetto delle suindicate disposizioni comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale. Oltre questo termine la sua circolazione è vietata.
Salvo casi di deroga, la violazione ricorre solo se è provata la permanenza del veicolo in Italia per oltre un anno.
Scaduto il termine di un anno di permanenza continuativa in Italia, il veicolo non può più circolare sul territorio nazionale, neanche se condotto da straniero non residente e, quindi, l'intestatario straniero deve:
  • reimmatricolare il veicolo in Italia,
  • oppure, in alternativa, portarlo fuori dal territorio nazionale chiedendo all’organo di polizia accertatore l’autorizzazione per condurlo oltre confine.
Analogamente all’art.93-bis CDS le targhe dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti sul territorio nazionale da non residenti in Italia devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli.
 
Le disposizioni dell’art.132 CDS non trovano applicazione nella circolazione in Italia di:
  1. ciclomotori, macchine agricole, macchine operatrici immatricolati all’estero;
  2. veicoli esteri dotati di immatricolazione temporanea e/o targa temporanea di importazione;
  3. veicoli non immatricolati muniti di targa prova riconosciuta in Italia sulla base di convenzioni di reciprocità con lo Stato estero (attualmente solo Austria, Germania e San Marino);
  4. autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all’estero nella disponibilità di persona fisica o giuridica per più di 30 giorni con residenza anagrafica o sede in Italia (sanzionati ai dell’art.93-bis, c.9 CDS);
  5. autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all’estero condotti da persona avente la residenza anagrafica in Italia (sanzionati ai sensi dell’art.93-bis, c.8 CDS);
  6. autoveicoli, motoveicoli e rimorchi di proprietà, acquistati o intestati a persona fisica con residenza anagrafica in Italia da più di 3 mesi (sanzionati ai sensi dell’art.93-bis, c.7 CDS)
 
DEROGA
Il veicolo immatricolato all'estero (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, può circolare oltre l'anno senza procedere a reimmatricolazione o esportazione per tutta la durata del mandato.
 
SANZIONI
  • Circolazione di veicolo immatricolato all’estero in Italia da oltre 1 anno (in vigore dal 1° febbraio 2022)
Il conducente del veicolo che circola oltre il termine di un anno dal suo ingresso in Italia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
Sanzioni accessorie: sequestro amministrativo cautelare fino all’adempimento della reimmatricolazione del veicolo o richiesta di autorizzazione all’organo di polizia accertatore di lasciare il territorio italiano per condurlo oltre confine. Il documento di circolazione è immediatamente ritirato dall'organo accertatore e trasmesso all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Se non reimmatricolato o esportato entro 30 giorni, il veicolo sequestrato è sottoposto a confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 CDS. Si applicano le sanzioni di cui all’art.213, comma 8 del CDS per la circolazione durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine.

  • Circolazione di veicolo immatricolato all’estero senza aver adempiuto alle formalità doganali o sul versamento dell’imposta sul valore aggiunto per acquisti intracomunitari (in vigore dal 1° febbraio 2022)
Il conducente del veicolo che circola oltre il termine di un anno dal suo ingresso in Italia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
Sanzioni accessorie: sequestro amministrativo cautelare fino all’adempimento della reimmatricolazione del veicolo o richiesta di autorizzazione all’organo di polizia accertatore di lasciare il territorio italiano per condurlo oltre confine. Il documento di circolazione è immediatamente ritirato dall'organo accertatore e trasmesso all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Se non reimmatricolato o esportato entro 30 giorni, il veicolo sequestrato è sottoposto a confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 CDS. Si applicano le sanzioni di cui all’art.213, comma 8 del CDS per la circolazione durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine.

  • Circolazione di veicolo immatricolato all’estero non conforme alle prescrizioni tecniche dei veicoli e dei loro componenti stabiliti dalle Convenzioni internazionali (in vigore dal 1° febbraio 2022)
Il conducente del veicolo che circola entro il termine di un anno dal suo ingresso in Italia non rispettando le caratteristiche tecniche dei veicoli e dei loro componenti previste dalla Convenzione internazionale ratificata dal Paese di immatricolazione del veicolo estero è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
Sanzioni accessorie: sequestro amministrativo cautelare fino all’adempimento della reimmatricolazione del veicolo o richiesta di autorizzazione all’organo di polizia accertatore di lasciare il territorio italiano per condurlo oltre confine. Il documento di circolazione è immediatamente ritirato dall'organo accertatore e trasmesso all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Se non reimmatricolato o esportato entro 30 giorni, il veicolo sequestrato è sottoposto a confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 CDS. Si applicano le sanzioni di cui all’art.213, comma 8 del CDS per la circolazione durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine.

  • Circolazione di veicolo immatricolato all’estero appartenente a personale straniero o ai familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, oltre il termine del mandato avente durata superiore a 1 anno (in vigore dal 1° febbraio 2022)
La persona (o familiare convivente) residente all’estero in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, che circola con il veicolo immatricolato all’estero per più di un anno e oltre il termine del mandato di servizio in Italia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
Sanzioni accessorie: sequestro amministrativo cautelare fino all’adempimento della reimmatricolazione del veicolo o richiesta di autorizzazione all’organo di polizia accertatore di lasciare il territorio italiano per condurlo oltre confine. Il documento di circolazione è immediatamente ritirato dall'organo accertatore e trasmesso all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Se non reimmatricolato o esportato entro 30 giorni, il veicolo sequestrato è sottoposto a confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 CDS. Si applicano le sanzioni di cui all’art.213, comma 8 del CDS per la circolazione durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine.  

  • Circolazione con veicolo immatricolato all’estero avente targa illeggibile o non formata da caratteri latini e cifre arabe
Il conducente (ovvero nella disponibilità di persona) residente in Italia che circola con veicolo avente targa estera non leggibile o non riprodotta in cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a 344,00.
Sanzioni accessorie: Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 CDS ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario decorsi tre mesi dall'accertamento della violazione.
 
Art.196 Principio di solidarietà
La Legge 23 dicembre 2021 n.238 ha introdotto modifiche anche all'art. 196 CDS in materia di responsabilità solidale per le violazioni amministrative in materia di circolazione stradale. Infatti, si sono previste nuove ipotesi di responsabilità solidale operanti quali deroghe al criterio generale della responsabilità solidale del proprietario. In particolare si è previsto che:
  • generalmente nei casi di cui all'articolo 93-bis, risponde solidalmente la persona residente in Italia avente a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento previsto dalla medesima disposizione. Anche se il veicolo immatricolato all’estero è registrato nell’apposito elenco tenuto dal PRA di cui all’art.94, c.4-ter della violazione risponde solidalmente il soggetto che risulta avere la disponibilità. In entrambi i casi, tali soggetti sono obbligati in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provino che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la loro volontà. Con tale previsione si amplia l'elenco dei soggetti obbligati in solido in vece del proprietario del veicolo (la cui responsabilità resta perciò esclusa).
    • nel caso specifico indicato dall'articolo 93-bis, c.2 (mancanza a bordo del veicolo di idoneo documento ovvero di registrazione del veicolo) delle violazioni risponde solidamente il conducente, insieme al proprietario del veicolo salvo che dimostri che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà. Pertanto, responsabile in solido è sempre considerato il conducente, unitamente al proprietario del veicolo, se al momento del controllo non viene esibito il documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo oppure in assenza delle annotazioni nell’archivio del PRA di cui all’art.94, comma 4-ter CDS con le quali è attestato che l’avente titolo ha provveduto a registrare la disponibilità del veicolo estero prima della commissione dell’illecito.
 
CONCORSO CON NORME DOGANALI
Per i veicoli immatricolati in Stati Ue non ci sono vincoli doganali. Si applicano solo le sanzioni prevista dall’articolo 93-bis CDS.
Per veicoli immatricolati in Stati Extra Ue, invece, devono essere rispettate comunque anche le disposizioni contenute nel codice doganale comunitario che consentono, solo a determinate condizioni e per periodi limitati, la conduzione da parte di persona residente in Italia. Si può avere, perciò, concorso tra le violazioni stabilite dagli articoli 93-bis o 132 CDS con quelle doganali.
Dal punto di vista pratico, occorre considerare che, in caso di concorso, soprattutto per l'ambito procedurale particolare, le norme doganali, hanno sempre preminenza rispetto a quelle del Codice della Strada e si applicano con le procedure previste per la violazione delle norme contenute nel T.U.L.D. di cui al DPR 43/73.
In occasione dell'accertamento dell'illecito, che può essere compiuto solo da ufficiali o agenti di polizia tributaria o dell'amministrazione delle Dogane, è disposto da questi soggetti anche il sequestro amministrativo del mezzo ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81, con la sua consegna alla dogana che provvede a disporne il deposito in luogo di custodia idoneo. In questi casi l'organo di polizia che ha proceduto all'accertamento dell'illecito di cui all’art.93-bis o 132 CDS, non procede al sequestro amministrativo del veicolo fino a quando non sono completate le formalità doganali.
Per evitare la dispersione del mezzo, il competente Ufficio dell'Amministrazione delle Dogane viene avvisato dall'organo di polizia che, qualora l'iter presso di loro si concluda favorevolmente con la restituzione del veicolo, questo non deve essere materialmente restituito all'avente diritto perché, sempre a cura dell'organo di polizia procedente, deve essere sottoposto a sequestro amministrativo in attuazione delle procedure previste dall'art. 93-bis, c.7 CDS. Se, invece, l'Amministrazione delle Dogane provvede alla confisca del veicolo, non è più necessario disporre quella amministrativa ai sensi dell'art. 93-bis, c. 7 CDS.
L’Agenzia delle Dogane è l’unica autorità doganale nazionale per l’applicazione della normativa doganale ed è competente per le funzioni di accertamento e cespiti tributari riguardanti dazi doganali. In tale veste svolge anche funzioni di organo accertatore in materia di I.V.A. intracomunitaria.
Va precisato che le merci prodotte nella Unione Europea ovvero immessi in libera pratica, compresi i veicoli, non possono essere in alcun modo considerate in posizione di contrabbando. Analogo discorso vale per quei Stati extra UE (ad esempio San Marino, Principato di Monaco, Andorra) aderenti all’unione doganale con la U.E. In questi casi, per i veicoli immatricolati in uno Stato UE diverso dall’Italia posseduti da persone ivi residenti e che circolano sul territorio italiano, non si potrà mai configurare l’ipotesi di contrabbando ricorrendo, invece, le violazioni di cui all’ articoli 93-bis o 132 CDS.
 
CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE DEI VEICOLI
La Convenzione di Vienna del 1968 definisce il concetto di circolazione internazionale quando si verificano contestualmente le seguenti condizioni:
  • il veicolo appartiene a una persona fisica o giuridica che ha la propria residenza o sede in uno Stato diverso da quello in cui circola;
  • non è immatricolato nello Stato in cui circola;
  • vi è temporaneamente importato.
 
TEMPORANEA IMPORTAZIONE
Il concetto di temporanea importazione viene definito dalla Convenzione doganale di New York del 1954 relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali privati la quale stabilisce che ai veicoli che sono importati e impiegati per il loro uso privato in occasione di una visita temporanea dai proprietari che hanno la loro residenza normale fuori dal territorio dello Stato si applica la disciplina dell’importazione in franchigia dei dazi e delle tasse, senza proibizioni o restrizioni all'importazione.
A sua volta, la Convenzione di Istanbul del 1990 relativa all’ammissione temporanea stabilisce all’articolo 6 dell’allegato C che l’ammissione temporanea dei mezzi di trasporto è concessa senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia.
L’articolo 132 CDS, in attuazione della disciplina internazionale, dispone che i veicoli immatricolati presso Paesi extra UE possono circolare sul territorio nazionale per un anno se hanno adempiuto alle formalità doganali. Tuttavia, tale l’adempimento degli obblighi doganali non vige se il veicolo è in temporanea importazione con la relativa esenzione temporanea dai diritti doganali.
In base alla Convenzione di New York del 1954, i veicoli non immatricolati nel territorio doganale europeo possono circolare in Italia, in esonero dei dazi, al massimo per sei mesi nel corso dell’anno, anche non continuativi, se:
  • sono condotti solo dal proprietario residente all’estero;
  • sono condotti da un suo parente entro il terzo grado anch’esso residente all’estero;
  • sono condotti da altra persona sempre residente all’estero munita di delega a titolo occasionale;
  • sono condotti da residente in Italia purché sia a bordo il titolare o parente almeno di terzo grado;
  • il veicolo non è usato a scopo commerciale.
Il mancato rispetto di una sola delle condizioni sopra elencate comporta ai sensi degli artt.216, 282 e 292 del Testo Unico Leggi Doganali la contestazione dell’illecito di contrabbando, depenalizzato quando l’evasione di tributi è inferiore a 3999,96 euro se non ricorrono le aggravanti o la recidiva, e l’applicazione del sequestro ai fini della confisca del veicolo ai sensi dell’art.301 del TULD.
Sono previsti casi particolari in cui è consentito la guida di un veicolo immatricolato in un Paese terzo da parte di un cittadino residente in UE, senza la presenza a bordo del proprietario, in esonero totale del pagamento dei dazi all’importazione, senza che si concretizzi il reato di contrabbando, quali:
  • l’uso a titolo occasionale e di emergenza per un periodo massimo di 5 giorni le cui motivazioni devono essere giustificate e comprovate e il veicolo utilizzato secondo le istruzioni del titolare dell’immatricolazione che, a sua volta, deve trovarsi all’interno del territorio unionale al momento dell’utilizzo. In tal caso, il conducente nel momento dell’utilizzo deve dare prova dell’effettiva presenza all’interno del territorio doganale unionale del titolare dell’immatricolazione;
  • mezzo di trasporto locato da azienda estera proprietaria del veicolo per un periodo massimo di 8 giorni dalla stipula, il cui contratto deve essere esibito alla dogana all’ingresso nella Unione Europea;
  • l’utilizzo sistematico per motivi di lavoro per massimo un biennio previa autorizzazione dell’autorità doganale;
Inoltre, nei seguenti casi particolari sono previsti termini di utilizzo diversi per i veicoli immatricolati in un Paese extra UE o SEE e importato temporaneamente in Italia:
  • veicolo ad uso privato utilizzato da studente non residente può permanere nel territorio doganale dell’Unione Europea per tutta la durata del soggiorno per motivi di studio;
  • veicolo utilizzato da una persona non residente incaricata di effettuare una missione di durata determinata può permanere nel territorio doganale della Comunità per la durata del soggiorno necessario per lo svolgimento della missione
 
IMPORTAZIONE DEFINITIVA
L’importazione definitiva riguarda, in generale, le merci che provengono da Paesi extra UE  dichiarate alla dogana di arrivo per l’immissione in consumo in uno Stato dell’Unione Europea.
Si verifica nei seguenti casi:
  • a seguito del trasferimento di residenza del proprietario che si porta al seguito il veicolo immatricolato in Paese extra UE. In tale ipotesi il veicolo deve essere reimmatricolato entro un anno e devono essere adempiute le formalità doganali. Si ha l’esenzione dei diritti per coloro che trasferiscono la residenza dal Paese extra UE in Italia se hanno risieduto all’estero per 12 continuativi con possesso del veicolo da almeno 6 mesi;
  • per l’acquisto di veicolo da parte di un residente in Italia, munito di targa e documento provvisorio per le operazioni doganali. In tale ipotesi, se il rapporto è infra UE per il transito al confine è prevista la fattura di acquisto, mentre nei restanti casi è rilasciato un documento di transito, con l’itinerario prestabilito, per il tratto compreso tra il confine e la dogana di destinazione.
L’inosservanza delle suindicate prescrizioni doganali comporta l’applicazione dell’illecito di contrabbando ai sensi degli artt.216, 282, 292, 301 del TULD:
  • circolazione di veicolo munito di targa definitiva per il quale è stato omesso lo sdoganamento e non sono stati pagati i diritti doganali;
  • circolazione di veicolo munito di targa provvisoria in corso di validità con documento doganale di transito scaduto;
  • circolazione di veicolo munito di targa provvisoria in corso di validità con documento doganale di transito non scaduto, ma su itinerario diverso da quello stabilito;
  • circolazione di veicolo munito di targa provvisoria in corso di validità con documento doganale di transito non scaduto ma condotto da persona diversa da quella a cui è intestato.
Per la circolazione del veicolo sdoganato da oltre un anno munito di targa provvisoria in corso di validità senza aver provveduto all’immatricolazione in Italia si applica l’articolo 132 CDS.
Nell’ipotesi, invece, in cui il veicolo risulta munito di targa provvisoria scaduta di validità si configurano i seguenti illeciti doganali:
  • circolazione con documento doganale di transito scaduto;
  • circolazione con documento doganale di transito non scaduto, ma su itinerario diverso da quello stabilito;
  • circolazione con documento doganale di transito non scaduto ma condotto da persona diversa da quella a cui è intestato.
Per i mezzi di trasporto stradale ad uso commerciale immatricolati in un Paese extra UE l’esenzione del pagamento dei diritti di confine è prevista a condizione che sussistano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
  • il veicolo deve essere intestato a nome di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale unionale;
  • il veicolo deve essere utilizzato per un trasporto che inizia o termina fuori del territorio doganale unionale oppure da parte di una persona fisica stabilita nel territorio doganale unionale ed alle dipendenze del proprietario del mezzo di trasporto stesso a condizione che l’utilizzo privato sia previsto dal contratto di lavoro ed avvenga secondo le istruzioni emesse dal titolare dell’immatricolazione stessa.
In entrambi i casi, il mezzo non può permanere all’interno del territorio doganale unionale per un periodo superiore a quello strettamente necessario per l’effettuazione delle operazioni di trasporto.
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