La Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza n.16310 del 04/08/2016 ha stabilito che l’utilizzo della targa prova apposta sui veicoli immatrico... La Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza n.16310 del 04/08/2016 ha stabilito che l’utilizzo della targa prova apposta sui veicoli immatricolati non li esonera dalla revisione periodica.
L'analisi dell'articolo 1. D.P.R. n. 474/01 consente di stabilire che la circolazione in prova può avvenire in deroga al disposto degli articoli 78, 93, 110 e 114 c.d.s.; non in deroga a quanto disposto dall'articolo 80 c.d.s., il quale vieta la circolazione con veicoli che non siano stati presentati alla prescritta revisione. Il ripetuto articolo 1 d.P.R. n. 474/01, in sostanza, non contiene alcun riferimento a ipotetiche esenzioni al divieto di circolare con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione. Ordinanza che conferma quanto affermato dalla medesima Corte, Sezione VI, con sentenza n.26074 del 20/11/2013. Era già stato puntualizzato che “Non acquisisce rilevanza il fatto che l'autovettura fosse comunque provvista di targa prova, poichè ai fini della configurazione della predetta violazione (e dell'applicazione della correlata sanzione amministrativa), è sufficiente che l'autoveicolo sia sprovvisto di revisione, considerato che nessuna norma del Codice della Strada autorizza la legittima circolazione di un autoveicolo non revisionato”. In altri termini anche i veicoli che circolano con targa di prova devono essere in regola con la revisione. I commenti sono chiusi.
|
Categorie
Tutti
Archivi
Maggio 2024
|