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Modifiche al Codice della Strada - Legge 10 Agosto 2023 n.103 - Articoli 6, 7 e 84 CdS

25/10/2023

 
 iLa Legge 10 Agosto 2023 n.103, in vigore dal 11 agosto 2023, ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 69/2023 apportando ulteriori modifiche al Codice della Strada, tra le quali si illustrano di seguito le più significative:

Art.6 Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
Con la modifica all’art. 6 del Codice della Strada è stata inserita la possibilità per le regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano di ridurre i limiti massimi di velocità sulle strade extraurbane che attraversano i centri abitati o che sono ubicate in prossimità degli stessi. I provvedimenti possono essere adottati per limitare le emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e devono esseri emessi dopo aver interpellato i prefetti territorialmente competenti sugli aspetti legati alla sicurezza stradale e gli enti proprietari o gestori della strada.
I provvedimenti adottati devono essere resi noti all’utenza mediante l’apposizione dei segnali stradali con il limite di velocità a cura dell’ente proprietario o gestore della strada.
Il controllo dei limiti della velocità può essere compiuto senza contestazione immediata mediante i dispositivi di controllo previsti dall’art.4 del decreto Legge 121/2002 e l’inosservanza di tali limiti è sanzionata ai sensi dell’art.142 CdS.
Nel caso in esame la disposizione riguarda non solo le autostrade e strade extraurbane principali, ma anche le strade extraurbane secondarie e le strade locali extraurbane, fermo restando che tali strade devono essere ubicate in prossimità dei centri abitati o attraversarli.
 
Art.7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
Con la modifica dell’art. 7 del CdS si disciplina la circolazione nelle zone a traffico limitato, prevedendo per i comuni di stabilire anche un limite temporale di permanenza all’interno delle ZTL per i veicoli autorizzati all’accesso nonché prevedere tempi massimi di permanenza diversi in relazione alla categoria di veicoli o utenti autorizzati all’accesso.

Art.84 Locazione senza conducente
La nuova disciplina
Attraverso la modifica dell’art. 84 viene data attuazione alla Direttiva UE 2022/738, che modificando la Direttiva CE 2006/1 disciplina l’utilizzo dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.
È stata eliminata la condizione che permetteva di utilizzare veicoli acquisiti in locazione senza conducente solo nell’ambito dei trasporti internazionali. Di conseguenza è possibile utilizzare veicoli acquisiti in locazione anche per l’effettuazione di trasporti nazionali, inclusi i trasporti in regime di cabotaggio.
È stata introdotta la possibilità di acquisire veicoli da qualsiasi impresa con sede sia sul territorio nazionale sia negli altri Paesi dell’Unione Europea. Il veicolo che può essere noleggiato ai sensi dell’art.84, stante il vincolo di destinazione previsto dall’art.88 del CdS, deve essere immatricolato per uso di terzi e, pertanto, non è possibile noleggiare veicoli da imprese che effettuano trasporto in conto proprio. Tuttavia tale limitazione deve essere considerata in relazione alle regole vigenti nello Stato membro di immatricolazione del veicolo o messo in circolazione conformemente alle legislazione nazionale che a differenza dello stato italiano potrebbe non prevedere una distinzione tra uso proprio e uso di terzi.
Alle imprese italiane che effettuano trasporto di merci in conto terzi è consentito l’esecuzione di trasporti per conto di terzi con veicoli acquisiti in locazione senza conducente da imprese con sede anche in altri Stati membri. Anche in questo caso non è previsto che l’impresa locatrice sia autorizzata ad esercitare l’attività di trasporto in conto terzi, ma è richiesto che il veicolo sia di proprietà di un’impresa con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea.
Tra i veicoli che possono essere acquisiti in locazione senza conducente da utilizzare nell’attività di trasporto merci in conto terzi è stata aggiunta anche la categoria dei trattori.
Pertanto, per quanto riguarda il trasporto di merci su strada in conto di terzi, è ammesso l’uso di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione Europea, purché tali veicoli siano immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.
 
Veicoli adibiti per la locazione senza conducente da parte di imprese autorizzate esercenti l’attività di noleggio
Possono essere destinati alla locazione senza conducente da parte delle imprese che esercitano con regolare licenza l’attività di locazione di veicoli immatricolati a “Uso terzi per locazione SC”:
  • i veicoli per trasporto di persone fino a 9 posti incluso il conducente che il locatario può utilizzare solo in uso proprio;
  • i caravan, autocaravan e rimorchi per attrezzature turistiche e sportive;
  • gli autobus utilizzati per i servizi di linea di trasporto di persone;
  • i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non superi le 6 tonnellate;
  • i veicoli destinati al trasporto di cose in conto terzi di qualunque massa a condizione che siano concessi in locazione solo a chi è autorizzato all’esercizio dell’attività per conto terzi (Albo o REN).
Non possono, tuttavia, essere destinati al noleggio senza conducente i veicoli in conto proprio con una massa a pieno carico superiore alle 6 tonnellate.
 
Veicoli adibiti per la locazione senza conducente nel settore dell’autotrasporto di cose in conto terzi
Possono essere destinati alla locazione nel trasporto per conto terzi quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
  • autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro;
  • contratto di noleggio stipulato tra imprese di autotrasporto in conto terzi con sede in Italia o in altro Stato membro dell’Unione Europea.
 
Condizioni per la locazione senza conducente
Vengono introdotte le condizioni per l’utilizzabilità di veicoli acquisti in locazione senza conducente prevedendo che:
  • il contenuto del contratto di locazione deve riguardare solamente il veicolo senza conducente, senza possibilità di abbinarlo ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento. Di conseguenza, l’impresa locatrice non può distaccare lavoratori presso l’impresa locataria;
  • il veicolo locato deve essere messo esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione. Di fatto, viene escluso la possibilità del sub-noleggio e che lo stesso veicolo possa essere concesso in locazione a più imprese contemporaneamente;
  • il veicolo locato deve essere guidato dal personale proprio dell’impresa che lo utilizza. Tra il personale proprio dell’impresa deve comprendersi anche quello tenuto in somministrazione o distacco. Ovviamente, come indicato nel punto precedente, il personale distaccato non deve essere dipendente dell’impresa locatrice.
Di fatto, la norma limita l’acquisizione del veicolo mediante un contratto di noleggio alla condizione che sia non sia utilizzato da personale che non faccia parte dell’impresa locataria e che il veicolo sia utilizzato esclusivamente da quest’ultima.
Qualora il veicolo non sia locato dal conducente, quest’ultimo deve portare al seguito, oltre al contratto di noleggio, il contratto di lavoro o estratto autenticato dello stesso ovvero uno dei documenti elencati dalla deliberazione del Comitato Centrale Albo Autotrasportatori 1/2005 del 27 gennaio 2005, al fine di dimostrare il rapporto di dipendenza con l’impresa che utilizza il veicolo acquisito in locazione.
I predetti documenti, contratto di noleggio e contratto di lavoro o documento equivalente, possono essere esibiti agli organi di controllo anche in formato digitale.
 
Regime sanzionatorio
Dal punto di vista sanzionatorio, la sanzione prevista dal comma 7 è applicata quando vengono adibiti a locazione senza conducente:
  • veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico superi le 6 tonnellate;
  • veicoli utilizzati per trasporto merci in conto proprio con massa complessiva massima superiore a 6 tonnellate;
  • veicoli per trasporto di persone fino a 9 posti incluso il conducente;
  • veicoli destinati ai servizi di linea per trasporto di persone autobus utilizzati per i servizi di linea di trasporto di persone di cui all’art. 87 CdS;
  • veicoli per trasporto promiscuo, caravan, autocaravan e rimorchi per attrezzature turistiche e sportive, quando non sono immatricolati per uso di terzi da locare senza conducente;
  • veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 6 tonnellate utilizzati per il trasporto di cose in conto proprio quando i veicoli noleggiati non sono immatricolati per uso di terzi da locare senza conducente.
Pertanto:
  • l’utilizzo di veicoli acquisiti in locazione senza conducente irregolarmente per l’esecuzione di trasporti di merci in conto terzi è sanzionato ai sensi dell’art. 46 della Legge 298/1974, per aver eseguito un trasporto di merci in conto terzi con un veicolo immatricolato per uso proprio;
  • l’utilizzo di veicoli acquisiti irregolarmente in locazione senza conducente per l’esecuzione di trasporto viaggiatori con autobus aventi più di 9 posti, è sanzionato ai sensi dell’art. 85, comma 4 del CdS.
Il nuovo comma 7-bis sanziona l’utilizzo di un veicolo acquisito in locazione senza conducente per l’esecuzione di trasporti di cose in conto terzi senza rispettare le condizioni indicate nel nuovo comma 4-ter, in particolare il veicolo:
  • acquisito in locazione senza conducente accompagnato da un contratto di servizio che riguarda il conducente o il personale di accompagnamento dell’impresa proprietaria del veicolo concesso in locazione;
  • condotto da conducente non dipendente dell’impresa che utilizza il veicolo locato;
  • acquisito in sub-noleggio;
  • concesso simultaneamente in locazione senza conducente a più di un’impresa;
  • utilizzato oltre la scadenza del contratto di noleggio.
Fatto salvo il rispetto delle condizioni sopra indicate, il comma 4-quater stabilisce che a bordo del veicolo locato devono essere presenti il contratto di locazione e nel caso in cui il veicolo non sia locato dal conducente, anche il contratto di lavoro che dimostri il legame con l’impresa locataria.
Da ciò scaturisce un diverso modo di sanzionare in considerazione del tipo di situazione che viene riscontrata su strada al momento del controllo:
  • la mancanza a bordo del contratto di noleggio viene sanzionata ai sensi dell’art.180 comma 7 CdS in relazione a quanto previsto dall’art. 12, comma 2 del D.Lgs. 286/2005. In caso di mancata esibizione nel termine prescritto dell’art. 180, comma 8 del CdS, si procede come se il contratto non fosse mai stato sottoscritto ai sensi dell’art. 84, comma 7-bis del CdS;
  • la mancata sottoscrizione del contratto di locazione configura invece l’inosservanza delle condizioni previste dall’art.84, comma 7-bis.
 
Analogamente la mancanza del documento che dimostri il rapporto di dipendenza del conducente con l’impresa che effettua il trasporto viene sanzionata diversamente in relazione al tipo di situazione accertata:
  • la mancanza a bordo del documento che attesta il legame del conducente con l’impresa, viene sanzionata ai sensi dell’art. 180, comma 7 CdS in relazione a quanto previsto dall’art. 12, comma 5 del D.Lgs. 286/2005. In caso di mancata esibizione nel termine prescritto dell’art. 180, comma 8 CdS si procede ai sensi dell’art. 84, comma 7-bis del CdS come se il conducente non avesse un rapporto di dipendenza con l’impresa di trasporto;
  • la mancanza del documento di dipendenza con l’impresa di autotrasporto configura il mancato rispetto delle condizioni previste dall’art.  84, comma 7-bis del CdS.
 
Il comma 7 prevede l’applicazione della sanzione per due distinte ipotesi:
  • la prima riguarda l’adibire un veicolo a locazione senza conducente non destinato a tale uso:
  • la seconda riguarda la circolazione con veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.
Nella prima ipotesi il soggetto autore della violazione coincide con il locatore (proprietario, usufruttario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria/leasing) cioè colui che con la stipula e sottoscrizione del contratto cede un veicolo non destinato a locazione senza conducente ad un soggetto diverso che lo utilizza. In tale ipotesi, della medesima violazione risponde anche il conducente per aver circolato con veicolo non destinato a tale uso che il locatore ha adibito illecitamente a locazione.
Ai sensi dell’art.197 del CdS, a titolo di concorso di persone, delle stessa violazione né risponde anche il locatario che, mediante la sottoscrizione del contratto di locazione senza conducente, partecipa congiuntamente al locatore all’adibire il veicolo non destinato a tale uso.
Relativamente alla seconda ipotesi, della medesima violazione risponde anche il conducente che conduce il veicolo adibito illecitamente ad un uso diverso. Nel caso, invece, in cui il locatario sia anche il conducente del veicolo, quest’ultimo risponderà di una sola sanzione.
Di conseguenza, per la stessa violazione accertata saranno elevati tre distinti verbali di contestazione:
  • il primo a carico del locatore per aver sottoscritto un contratto adibendo un veicolo a locazione senza conducente sebbene non destinato a tale uso;
  • il secondo nei confronti del locatario in concorso con il locatore per aver sottoscritto il contratto di locazione senza conducente;
  • il terzo a carico del conducente, solo se persona diversa dal locatario, per aver circolato con veicolo adibito impropriamente ad un uso diverso.
Per effetto dell’esclusione delle ipotesi previste dai commi 2, 3 e 3-bis, le sanzioni del comma 7 non si applicano nei casi di veicoli adibiti a locazione senza conducente per l’esecuzione di trasporto merci in conto terzi e per l’effettuazione di trasporto viaggiatori con autobus a NCC avente più di 9 posti.
 
Per quanto riguarda l’infrazione prevista dal comma 7-bis, l’autore della violazione è l’utilizzatore del veicolo acquisito in locazione senza conducente ovvero il locatario che, a seguito della sottoscrizione del contratto di noleggio, ne ottiene la disponibilità e lo utilizza illecitamente violando le condizioni imposte dal comma 4-ter.
Nel caso che il locatore abbia effettivamente partecipato all’inosservanza delle condizioni indicate dal comma 4-ter, per effetto del concorso di persone nelle violazione di cui all’art. 197 del CdS, risponderà della medesima violazione per aver compartecipato mediante la sottoscrizione del contratto al fatto illecito commesso dal locatario.
La responsabilità concorsuale potrebbe configurarsi nei seguenti casi:
  • il locatore mette a diposizione del locatario anche il personale di guida o di accompagnamento;
  • il veicolo oggetto del contratto è stato sub-noleggiato dal locatario.
Pertanto, in caso di riscontro dell’illecito utilizzo di un veicolo adibito a locazione senza conducente senza il rispetto delle condizioni previste dal comma 4-ter, verranno elevati due distinti verbali:
  • il primo al locatario per aver utilizzato un veicolo a locazione senza conducente senza rispettare le condizioni imposte dal comma 4-ter;
  • il secondo al locatore, qualora vi sia la prova che abbia partecipato concretamente all’inosservanza delle condizioni previste dal comma 4-ter.
 
Applicazione sanzione accessoria
Relativamente all’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione imposta dal comma 8, si procederà al ritiro del documento che sarà inviato entro 5 giorni dall’organo di polizia all’Ufficio della Motorizzazione del luogo dell’accertamento per l’adozione del relativo provvedimento.
Qualora si tratti di una carta di circolazione rilasciata da uno stato estero, il competente Ufficio della Motorizzazione ne sospende la validità ai fini della circolazione sul territorio nazionale. L’interdizione alla circolazione è comunicata alla competente autorità dello stato che ha emesso il documento di circolazione e viene annotata sullo stesso.
Se l’ordinanza di sospensione non viene emanata nel termine di 15 giorni dalla ricezione del documento di circolazione oppure emanata dopo il predetto termine l’interessato può richiederne la restituzione da parte dell’Ufficio competente della motorizzazione (art. 217, comma 2).
Come previsto dall’art. 214, comma 7 del CdS, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, per uguale durata della sospensione del documento di circolazione disposta dall’Ufficio della Motorizzazione, con affidamento in custodia al conducente, fatto salvo quando disposto dall’art. 207 del CdS per i veicoli immatricolati all’estero.
 
Veicoli immatricolati all’estero
Per i veicoli immatricolati all’estero si applicano le disposizioni previste dall’art. 207 del CdS. Il conducente è ammesso ad effettuare il pagamento immediato nelle mani dell’agente accertatore che ne rilascia ricevuta al trasgressore facendone menzione nella copia del verbale.
Nel caso in cui il trasgressore non si avvalga del pagamento immediato, lo stesso deve versare all’agente accertatore a titolo di cauzione una somma pari alla:
  • sanzione in misura ridotta per i veicoli immatricolati in uno Stato UE o aderente allo SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia);
  • metà del massimo edittale per i veicoli immatricolati in uno Stato Extra UE/SEE.
Qualora il conducente non provveda al pagamento immediato o a versare all’agente accertatore la cauzione viene disposto il fermo amministrativo del veicolo, con affidamento in custodia a depositeria individuata ai sensi dell’art. 214-bis, fino a quando non siano stati adempiuti i predetti oneri e, comunque, per un periodo non superiore a 60 giorni.
Nel caso in cui la violazione commessa prevede un fermo amministrativo di durata superiore a 60 giorni o comunque che va oltre la data di pagamento dell’infrazione, il fermo applicato ai sensi dell’art. 207 viene prolungato fino al completamento del fermo sanzionatorio con affidamento del veicolo al trasgressore o all’obbligato in solido.

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