Modifiche alle norme sulla circolazione stradale introdotte dalla Legge 9 novembre 2021 n.15610/2/2022
La legge 9 novembre 2021, n.156, in vigore dal 10 novembre 2021, apporta molteplici cambiamenti alle norme sulla circolazione stradale.
In particolare, le modifiche riguardano:
Nel dettaglio si elencano le principali disposizioni modificate: Art.3 Definizioni stradali e di traffico La modifica riguarda la sostituzione della definizione da “utente debole” in “utente vulnerabile”, allineandola così alla normativa europea (rispetto alla quale tuttavia non sono stati compresi i conducenti di ciclomotori e motocicli) e il termine “disabili in carrozzella” viene sostituito da “persone con disabilità”. Art.6 Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati Viene stabilito che l’ente proprietario della strada, nello stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, può dettare una particolare disciplina anche in ragione della circostanza che tali porzioni stradali attraversano siti inseriti nel patrimonio mondiale dell’UNESCO. Art.7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati Vengono ampliate le possibilità per i Sindaci di riservare spazi di sosta riservati mediante propria ordinanza. Oltre alle fattispecie precedentemente previste, la riserva di posti può essere ordinata anche per i veicoli:
Art.10 Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità Viene sancito che per il rilascio delle autorizzazioni non trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.20 della legge 241/1990 relative all’istituto del “silenzio assenso”. In sostanza, non potrà mai considerarsi autorizzato un veicolo o trasporto eccezionale se non viene effettivamente rilasciata l’autorizzazione, neanche nel caso di mancata risposta dell’ente competente. Viene altresì previsto l’emanazione di un decreto del MIMS attraverso il quale saranno elaborate delle linee guida con le quali, tra le altre cose, saranno stabilite le stabilite le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali con massa fino a 108 tonnellate eseguiti con complessi di veicoli a otto assi. Si è prevista una particolare disciplina relativa alla validità delle autorizzazioni già rilasciate o da rilasciare. Per le autorizzazioni in corso di validità relative ai trasporti eccezionali con massa fino a 108 tonnellate, rilasciate fino al 20/12/2021, pertanto prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, trovano applicazione le disposizioni vigenti fino al 09/11/2021. Tali autorizzazioni si considerato valide al massimo fino alla data di entrata in vigore del citato DM e comunque non oltre il 30/04/2022. Le autorizzazioni per i trasporti eccezionali per massa fino a 108 tonnellate non potranno più essere rilasciate fino all’emanazione del DM suindicato con il quale verranno disciplinate le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio delle autorizzazioni stesse. Art.12 Espletamento dei servizi di polizia stradale Tra i soggetti che possono svolgere compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e compiti di tutela e controllo sull’uso delle strade, previo superamento di un esame di qualificazione, è stato aggiunto dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA). Art.15 Atti vietati La sanzione è stata inasprita sia per chi insozza le strade o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento sia per chi getta cose dai veicoli in movimento. Art.23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli E’ stato introdotto il divieto di pubblicità che proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell’appartenenza etnica oppure discriminazioni con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche. In caso di violazione, si è previsto che il trasgressore debba ottemperare alla diffida a rimuovere il cartello pubblicitario entro 5 giorni dalla ricezione della stessa. Nell’ipotesi di particolare gravità l’ente proprietario può disporre l’immediata rimozione della pubblicità abusiva. È stata inoltre introdotta la possibilità di posizionare cartelli pubblicitari, previa autorizzazione dell’ente proprietario della strada e con dimensioni massime di 40 cm per lato, al centro delle rotatorie nelle quali vi è un’area verde, da parte delle imprese o enti che svolgono a titolo gratuito attività di manutenzione dello spazio verde stesso. Art.40 Segnali orizzontali La disposizione è stata armonizzata con quanto previsto dall’art.191 relativamente all’obbligo di cedere la precedenza ai pedoni sugli attraversamenti pedonali anche quando i pedoni si accingono ad attraversare la strada. Art.60 Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri Sono riconosciuti veicoli d’epoca, oltre ai motoveicoli e gli autoveicoli, anche i ciclomotori e le macchine agricole. Inoltre, sono riconosciute di interesse storico e collezionistico, oltre ai motoveicoli e gli autoveicoli, anche le macchine agricole la cui specifica disciplina è fissata dal DL 121/2021, secondo il quale, tali veicoli devono avere data di costruzione precedente di almeno di 40 anni da quella della richiesta di riconoscimento nella presente categoria. Art.61 Sagoma limite La lunghezza massima degli autoarticolati e degli autosnodati è portata da 16,50 metri a 18,75 e potranno essere immatricolati per la circolazione in ambito nazionale nel rispetto delle prescrizioni regolamentari da emanare. Tale modifica ha riflesso anche sulle norme riguardanti la corretta sistemazione del carico sui veicoli di cui all’art.164 e quelle relative ai trasporti eccezionali di cui all’art.10 con la conseguenza che gli autoarticolati e gli autosnodati attualmente in circolazione potranno far sporgere longitudinalmente nella parte posteriore oggetti indivisibili, per 3/10 della lunghezza del veicolo, fino al raggiungimento del nuovo limite massimo fissato a mt.18,75, senza essere considerati trasporti eccezionali. A seguito della nuovo assetto normativo, le autorizzazioni al trasporto eccezionale già rilasciate per autoarticolati con oggetti sporgenti posteriormente entro il nuovo limite di mt.18,75 non sono più efficaci. Per l’incremento delle massime dimensioni degli autosnodati o filosnodati destinati al trasporto di persone in servizio di linea portate da 18 a 24 mt. sarà necessario l’individuazione da parte del MIMS di percorsi privilegiati in cui tali veicoli potranno circolare. La circolazione al di fuori di tali percorsi richiederà l’autorizzazione ai sensi dell’art.10 e, in caso di violazione, consentirà l’applicazione delle relative sanzioni amministrative. Art.62 Massa limite La massa complessiva a pieno carico di autobus o filobus a due assi non deve eccedere le 19,5 t. Art.68 Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi La modifica prevede l’obbligo di mantenere funzionanti i dispositivi per le segnalazioni visive dei velocipedi da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia sia nei centri abitati che fuori dai centri abitati. La violazione dell’art.68 si applicherà nel caso di mancanza dei dispositivi di segnalazione visiva, in ogni ora e condizione di visibilità, sia di giorno che di notte e nell’ipotesi di inefficienza di dispositivi di segnalazione visiva nelle ore notturne ed in ogni caso di scarsa visibilità, salvo in entrambi i casi che il velocipede sia impegnato in una competizione sportiva. Art.80 Revisioni La modifica prevede la facoltà di affidare in concessione a imprese di autoriparazione private anche le revisioni periodiche dei rimorchi e dei semirimorchi. Art.86 Servizio di piazza con autovetture, motocicli, e velocipedi con conducente o taxi La possibilità di effettuare il servizio di piazza viene estesa anche ai motocicli e velocipedi, previo aggiornamento delle specifiche disposizioni di settore di cui alla legge 21/1992 che attualmente prevedono la possibilità di effettuare servizio di taxi solo con autovetture o con motocarrozzette. Art.100 targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi Per i motoveicoli impegnati in competizioni motoristiche fuoristrada che prevedono tappe di trasferimento sulla strada viene introdotta una deroga all’obbligo di esporre la targa di immatricolazione. L’esenzione si applica esclusivamente:
Art.105 Traino di macchine agricole Per le macchine agricole complesse la lunghezza massima è stata portata da 16,50 a 18,75 mt. E’ stato introdotto che i convogli che per specifiche necessità funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, la lunghezza massima, possono circolare come trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazione con validità di 2 anni ai sensi dell’art.104 comma 8. Art.110 Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole Viene consentito ai privati proprietari di macchine agricole di ridotte dimensioni (trattrici o macchine semoventi aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 ton., e rimorchi agricoli aventi massa massima a pieno carico non superiore a 6 ton.), di immatricolarli a nome di colui che si dichiara proprietario anche se non è titolare di un’azienda agricola, forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agro meccaniche o locazione di macchine agricole. L’uso di tali veicoli perciò non è limitato solo alle lavorazioni proprie delle predette aziende ma può essere esteso a tutte le esigenze del proprietario. Art.116 Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore Viene stabilito che gli autisti del noleggio con conducente, per conseguire il certificato di abilitazione professionale di tipo KA o se del caso KB devono possedere l’attestazione di aver frequentato un corso di formazione di primo soccorso che può essere somministrato anche dalle autoscuole. Art.117 limitazioni nella guida Inserita un'ulteriore deroga alle limitazioni di guida per il primo anno di rilascio per i titolari di patente di categoria B (divieto di guidare autoveicoli – categorie M1 e N1 - aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e per gli autoveicoli di categoria M1, un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW) nel caso in cui gli stessi neopatentati siano accompagnati, durante la guida, da una persona seduta al suo fianco che abbia età non superiore a 65 anni, munita di patente B conseguita da almeno 10 anni o che abbia patente di categoria superiore BE, C1, C1E, CE, D1, D1E, D e DE, anche se conseguita da meno 10 anni. In tal caso, l’accompagnatore assume le funzioni di istruttore ed è responsabile della condotta di guida del neopatentato. È richiesto che l'accompagnatore del neopatentato sia seduto a fianco del conducente neopatentato e sia in grado di intervenire prontamente sui comandi. Art.122 Esercitazioni di guida L’esercitazione alla guida senza istruttore a fianco è stata estesa oltre che per chi deve conseguire la patente di categoria A anche per chi deve conseguire la patente di categoria AM, A1 e A2, precisando che tale possibilità è prevista solo quando si utilizza un veicolo in cui non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona che funga da istruttore. In tal caso l’istruttore dovrà essere presente solo quando si utilizzano veicoli che hanno il sedile anteriore per il passeggero (quadricicli leggeri e tricicli adibiti al trasporto di cose). È stato eliminato il divieto di eseguire l’esercitazione in luoghi poco frequentati, quando è consentito esercitarsi senza istruttore. Ora per esercitarsi alla guida per conseguire la patente di categoria AM, A1, A2 e A, è possibile guidare senza istruttore, quando si usa un veicolo che non ha il posto anteriore per il passeggero, su qualsiasi strada ed in qualsiasi condizione di traffico. La validità dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida (foglio rosa) è stata estesa a 12 mesi, pertanto, tutte le autorizzazioni in corso di validità con scadenza a 6 mesi sono ampliate a 12 mesi. Art.126-bis Patente a punti La comunicazione dell’avvenuta decurtazione dei punti non sarà più fatta per posta dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, ma si avrà per data attraverso la pubblicazione sul Portale dell’automobilista. Art.138 Veicoli e conducenti delle forze armate Di norma la larghezza dei rimorchi non può superare la larghezza massima della motrice solitamente indicata nelle righe descrittive alla pagina 3 della carta di circolazione/DU della motrice. Con la modifica dell’art.138 si consente di derogare a tale limitazione stabilendo che i veicoli in dotazione alla Protezione civile nazionale, della Regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Bolzano e Trento, agli enti locali e agli enti del Terzo settore, possono agganciare rimorchi per il trasporto di cose aventi larghezza superiore a quella della motrice che li traina, nel rispetto dei limiti dimensionali massimi previsti dall’art.61 (2,55 mt.). Durante la marcia il complesso veicolare dovrà garantire le condizioni di visibilità posteriore del conducente ed avere, perciò, idonei specchi laterali. La nuova disposizione si riferisce solo ai rimorchi per trasporto di cose e rimane, pertanto, invariata la disciplina particolare relativa alla massima larghezza del rimorchio per i complessi formati da un autoveicolo ed un caravan o un rimorchio TATS (in tal caso la larghezza massima del rimorchio non può superare la larghezza della motrice + 70 cm arrotondata a 5 cm superiori, come indicato nell’etichetta autoadesiva relativa al gancio di traino della motrice). Rimane altresì inalterata la disciplina della sporgenza del carico di cui all’art.164 CDS ovvero massimo 30 cm per lato dalle luci di posizione posteriori nel rispetto comunque dei limiti massimi dimensionali previsti dall’art.61. Art.147 comportamenti ai passaggi a livello Introdotta la possibilità di accertare da remoto le violazioni riguardanti i comportamenti da tenere ai passaggi a livello attraverso dispositivi di rilevamento automatico che devono essere omologati o approvati dal MIMS. Per i dispositivi installati dai gestori dell’infrastruttura ferroviaria, le violazioni possono essere accertate solo dagli organi di polizia stradale di cui all’art.12 CdS, tra cui anche il personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione che espleta funzioni ispettive o di vigilanza. Art.158 Divieto di fermata e di sosta dei veicoli Con la modifica dell’art.158 si è disciplinato il divieto di sosta nei nuovi spazi riservati introdotti dalla modifica dell’art.7 CDS. Innanzitutto si è differenziata la disciplina della sosta riservata ai veicoli elettrici da quella della sosta per la ricarica dei veicoli elettrici. Nella prima ipotesi la sosta, la cui segnaletica può imporre limiti temporali di validità e di durata massima, o la fermata è vietata a tutti i veicoli diversi da quelli elettrici. Nel secondo caso la sosta o la fermata è vietata sia per tutti i veicoli diversi da quelli elettrici che per quelli elettrici che non sono effettivamente in ricarica o che non hanno bisogno di ricarica (ibridi e plug-in). È prevista la sanzione anche per i veicoli elettrici che essendo collegati all’impianto di ricarica hanno completato tale operazione da più di 1 ora. Tale limitazione non trova applicazione se la ricarica è completata dalle ore 23 alle ore 7, consentendo ai veicoli elettrici di permanere sullo stallo di ricarica riservata in tale periodo senza necessità di spostare il veicolo. Tuttavia, negli stalli di sosta riservati ai punti di ricarica di potenza elevata di cui all’art.2, c.1 lett. e) del DLGS 257/2016, il veicolo che ha completato la ricarica deve essere in ogni caso rimosso entro 1 ora dal completamento dell’operazione anche se avvenuta nel periodo di tempo compreso tra le 23 e le 7. La nuova disposizione vieta la fermata e la sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico. Gli spazi di stazionamento degli scuolabus dovranno essere delimitati da idonea segnaletica orizzontale e dal segnale composito indicante la riserva di sosta. Per la fermata dei mezzi destinati al servizio scolastico, diversamente da quanto previsto per la fermata degli autobus e filobus di linea per i quali ove gli spazi non sono delimitati da idonea segnaletica orizzontale la sosta è vietata ad una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 mt.), le sanzioni non sono applicabili se lo spazio di fermata non è stato oggetto di specifica delimitazione con adeguata segnaletica orizzontale, collocata in prossimità del segnale stradale indicante al fermata dello scuolabus. Il posto riservato per la fermata dello scuolabus richiede obbligatoriamente anche l’individuazione degli orari in cui è operativo il servizio che corrispondono con quelli in cui è vietata la sosta. Per tutte le tipologie dei nuovi divieti di sopra elencate sarà necessario un intervento regolamentare che individui le caratteristiche dei simboli che contraddistinguono tali spazi. Art.171 Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote Con la modifica dell’art.171 il conducente risponde del mancato uso del casco da parte del passeggero in concorso con lo stesso a prescindere dall’età di quest’ultimo. Di conseguenza, qualora un passeggero, sia minorenne che maggiorenne, non indossa il casco protettivo, la sanzione dovrà essere contestata allo stesso e anche al conducente con separato verbale. Rimane invariata la disciplina dell’art.2 della legge 689/1981 che prevede l’impossibilità di assoggettare a sanzione amministrativa i minorenni. Art.173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida Il divieto di fare uso, durante la marcia, degli apparecchi radiotelefonici viene esteso anche ad altri strumenti quali smartphone, computer portatili, notebook, tablet e qualsiasi altro dispositivo assimilabile a questi. Viene precisato che il divieto riguarda unicamente il caso in cui l’uso del dispositivo comporta l’allontanamento delle mani dal volante o se si rende necessario distogliere anche una sola mano dal volante. Art.175 Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali Con la modifica dell’art.175, è vietata tra i veicoli a 2 ruote la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali ai mezzi elettrici con potenza inferiore a 11 KW. Di conseguenza, i titolari di patente di categoria A1 (quindi anche i sedicenni) che guidano un veicolo con potenza uguale a 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/Kg (cosa esclusa per i veicoli con motore termico tenuto conto che il limite della cilindrata di 150 cc va oltre quello previsto per la categoria A1), possono circolare sulle predette strade. Il nuovo limite non si applica alle motocarrozzette (motociclo con sidecar laterale) per le quali resta applicabile solo il limite di cilindrata di 150 cc se a motore termico. Tali veicoli, se a motore termico, possono circolare sulle suindicate strade se hanno potenza superiore a 4 Kw. Art.180 Possesso dei documenti di circolazione e di guida È previsto che per alcuni documenti di circolazione stradale di cui il conducente non è in possesso durante un controllo, ferma restando l’applicazione della sanzione di cui all’art.180 CdS, non si dovrà chiedere la successiva esibizione del documento mancante qualora l’esistenza ed il contenuto dello stesso sia verificabile attraverso banche dati consultabili dagli organi di polizia stradale. Qualora durante il controllo la verifica presso la banca dati non sia tecnicamente possibile, permane l’obbligo di esibire i documenti presso un Ufficio di Polizia e la circostanza deve essere riportata nel verbale di contestazione. Si elencano a titolo esemplificativo i documenti consultabili mediante la banca dati del MIMS:
Art.188 Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide Viene introdotta la possibilità di fruire gratuitamente degli stalli di sosta a pagamento a favore dei titolari di CUDE (contrassegno unificato disabili europeo), qualora gli spazi a questi riservati non siano disponibili o occupati. Quindi, in una zona in cui non sono disponibili stalli di sosta per i disabili, sarà possibile sostare gratuitamente esponendo il contrassegno. Se invece gli stalli per i disabili sono presenti, solo se al momento dell’inizio della sosta sono occupati da altri veicoli, e non per tutta la durata della stessa, sarà possibile fruire gratuitamente degli spazi a pagamento Art.188-bis sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni Il nuovo articolo disciplina la sosta dei veicoli per i titolari di permesso rosa, la cui applicazione è subordinata ad un intervento regolamentare che definisca le modalità di rilascio e le caratteristiche. Art.191 Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni La modifica all’art.191 ridisegna la disciplina relativa alla precedenza da cedere ai pedoni che attraversano la sede stradale in corrispondenza degli attraversamenti pedonali. Si è previsto che i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza rallentando e fermandosi in ogni caso, ai pedoni che si trovano già sugli attraversamenti pedonali. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui il pedone non stia attraversando sulle strisce ma in prossimità delle stesse. Pertanto, al pedone che attraversa la sede stradale fuori dalle strisce ma nelle immediate vicinanze delle stesse, si dovrà cedere la precedenza rallentando e fermandosi. Tuttavia, il pedone che ha l’obbligo di attraversare la strada servendosi delle strisce, potrà essere sanzionato ai sensi dell’art.190. L’altra ipotesi disciplina la precedenza al pedone in caso di svolta a destra e in particolare quando è presente un semaforo che dà la possibilità al pedone di attraversare e contemporaneamente al veicolo di svoltare a destra per immettersi sulla strada in cui il pedone sta attraversando. Anche in questo caso viene imposto al conducente l’obbligo di rallentare e fermarsi di fronte al pedone che attraversa. Analogamente, tale obbligo è previsto pure quando il pedone si trova nella immediata prossimità delle strisce pedonali e non attraversa su di esse. In entrambi i casi, se il conducente non rallenta e non si ferma trovano applicazione le sanzioni previste dall’art.191 con decurtazione di 8 punti dalla patente. Si applicano invece le sanzioni degli artt.40 e 146 CDS, con decurtazione di 2 punti dalla patente, nel caso in cui il conducente che si approssima ad un attraversamento pedonale non si ferma per consentire al pedone di attraversare quando questi ha appena iniziato l’attraversamento, senza averlo impegnato in situazione di pericolo rispetto ai veicoli che sopraggiungono, ovvero, pur non avendo ancora impegnato l’attraversamento, è fermo sul bordo della strada in corrispondenza di esso, manifestando inequivocabilmente l’intenzione di attraversare. Art.196 Principio di solidarietà Viene definitivamente chiarito che nell’ipotesi di locazione senza conducente ai sensi dell’art.84 CdS, l’unico obbligato in solido con l’autore della violazione è il locatario ed il proprietario non può essere chiamato in causa. Art.203 Ricorso al Prefetto La modifica normativa formalizza un prassi già adottata dal Ministero dell’Interno ovvero la possibilità di trasmissione per posta elettronica certificata dei ricorsi al Prefetto in attuazione delle disposizioni previste dall’art.203 CdS e art.48 del DGLS n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Art.213 Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa La modifica normativa disciplina la procedura di avviso al proprietario del veicolo nel caso in cui il sequestro sia effettuato in sua assenza e del trasgressore. Si prevede la necessità di avvisare direttamente il proprietario del mezzo dell’avvenuto sequestro finalizzato alla confisca dello stesso, allo scopo di consentire a questi di assumere la custodia, evitando le relative spese ed il trasferimento del veicolo in proprietà al custode acquirente. In tal caso, si procede alla notifica del verbale di contestazione unitamente a quello di sequestro del veicolo contenente l’avviso di assumere la custodia entro 5 giorni. Contestualmente, si attiva la procedura che prevede la pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ove è avvenuto l’accertamento della violazione, dell’avviso dell’avvenuto sequestro con affidamento al custode acquirente. La procedura illustrata deve essere applicata anche nelle province in cui è assente il custode acquirente ed i veicoli sequestrati sono affidati in custodia alle depositerie di cui al DPR n.571/1982. Se la notifica del verbale di sequestro contenente l’avviso ad assumere la custodia entro 5 giorni non è andata a buon fine per difficoltà oggettive quali per irreperibilità del destinatario, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, si comunicherà tempestivamente alla Prefettura competente per l’avvio della procedura di alienazione che si differenzia in relazione al soggetto a cui il veicolo è stato affidato:
Si introduce l’obbligo, da parte degli organi di polizia stradale, di comunicare l’avvenuto sequestro amministrativo all’Ufficio provinciale della motorizzazione civile, al fine dell’annotazione al PRA nei propri registri. Analoga comunicazione dovrà essere inviata in caso di dissequestro. Art.214 Fermo amministrativo del veicolo Le procedure introdotte nell’art.213, comma 5 CdS concernenti il contenuto della comunicazione pubblicata sul sito della Prefettura, nonché le modalità di notifica del verbale di sequestro con l’affissione all’albo pretorio del Comune, riguardano anche il fermo amministrativo. Tuttavia, diversamente da quanto previsto dall’art.213 CdS, non si procederà all’annotazione al PRA del fermo amministrativo. La circolazione dei monopattini elettrici (Legge 27 dicembre 2019, n.160) È stata completamente riscritta la disciplina riguardante la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, ponendoli nel contempo al di fuori dalla sperimentazione dei dispositivi di micromobilità individuale. In particolare, viene confermato che i monopattini elettrici sono equiparati ai velocipedi (con l’applicazione degli artt.50, 68 e 182 CDS) in relazione a tutto ciò che non è previsto dalla nuova normativa. Tra i requisiti che i monopattini elettrici devono avere si segnala l’obbligo di un regolatore di velocità in funzione dei nuovi limiti e la marcatura CE prevista dalla direttiva n.2006/42/CE. Viene ribadito che gli stessi devono essere equipaggiati con un motore di potenza massima continua non superiore a 500 w e non possono disporre di un posto a sedere. La circolazione dei monopattini a motore con requisiti diversi da quelli indicati dalla nuova disciplina comporta l’applicazione di sanzioni amministrative, ma anche accessoria con l’obbligo in ogni caso della confisca se a motore termico o elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW. Viene introdotto dal 1° luglio 2022 l’obbligo per i monopattini elettrici commercializzati in Italia di essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per quelli già in circolazione prima di tale termine, dovranno adeguarsi entro il 1° gennaio 2024, la cui violazione è al momento priva di sanzione in quanto non rientranti tra i requisiti essenziali per la circolazione. Fissati i nuovi limiti di velocità in 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali e in 20 km/h in tutti gli altri casi. Relativamente all’impiego del giubbotto o delle bretelle ad alta visibilità, si sottolinea che diversamente dal passato, l’obbligo di indossarlo è imposto solo nelle ore notturne, anche nei centri abitati, e non più nei casi di scarsa visibilità nelle ore diurne. Viene ribadito che l’uso del casco protettivo è obbligatorio solo per i conducenti minorenni e deve essere dichiarato dal costruttore conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080. Nella regolamentazione della sosta viene ribadito il divieto di sosta sui marciapiedi, salvo che negli spazi o nelle aree individuate dai comuni, garantendo adeguata capillarità. Per tale violazione è stata introdotta una sanzione specifica, meno grave di quella dell’art.158 CDS, con la quale è stata esclusa la rimozione forzata dei veicoli prevista dall’art.159 CDS. Viene, invece stabilito che, in deroga alle disposizioni generali del CDS, ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è consentito la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ciclomotori e motoveicoli. È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione elettrica sui marciapiedi ove è consentita esclusivamente la conduzione a mano e circolare contromano salvi nelle strade con doppio senso ciclabile. La violazione di tali divieti, comporta l’applicazione di una sanzione specifica posta all’interno della disciplina speciale dedicata ai monopattini, escludendo le sanzioni più gravi previste dal CDS per la circolazione contromano e sui marciapiedi che, invece, si applicano agli altri velocipedi. Per i servizi di noleggio dei monopattini elettrici viene ribadito che possono essere attivati esclusivamente con delibera della Giunta comunale nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione, l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso, le modalità di sosta e le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città. Introdotto l’obbligo per gli operatori di noleggio di monopattini elettrici di richiedere l’acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si deduca la posizione dello stesso nella pubblica via. Gli stessi operatori sono tenuti ad organizzare, in accordo con i comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull’uso corretto del monopattino elettrico e inserendone le regole nelle applicazioni informatiche per il noleggio. Estesa la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica a tutti i luoghi ove possono circolare i velocipedi, compresa quindi la circolazione sulle strade extraurbane. Ovviamente non potranno circolare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali elencate dall’art.175 CDS o in presenza di apposito segnale stradale con il quale l’ente proprietario della strada adotta un divieto generale di circolazione per tutti i velocipedi. La circolazione di prova Con la modifica normativa al DPR 474/2001 si introduce la possibilità di utilizzare la targa prova anche sui veicoli già immatricolati e sui veicoli non revisionati, prevedendo, altresì, che ai fini della circolazione la copertura assicurativa è garantita dall’assicurazione della targa prova. Inoltre, si prevede l’aggiornamento della specifica disciplina al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in relazione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti. La carta di qualificazione del conducente (CQC) La modifica alla disciplina riguardante la formazione dei conducenti professionali introduce l’obbligo della CQC solo per i conducenti adibiti al trasporto di cose e passeggeri, escludendo i conducenti delle altre categorie di veicoli (ad es. quelli immatricolati ad uso speciale che non sono atti al carico quali autogrù, raccolta rifiuti, ecc.) che non effettuato attività di trasporto. Se invece gli altri veicoli, compresi quelli ad uso speciale, sono utilizzati per il trasporto di cose proprie o in conto proprio, sussiste l’obbligo della qualificazione salvo le deroghe contemplate dall’art.16 del DLG 286/2005. Viene inoltre consentito alle imprese italiane, di impiegare nell’attività di autotrasporto anche conducenti extracomunitari muniti di patente e di attestato del conducente (previsto dal Reg.1072/2009) o di CQC rilasciata da uno stato membro dell’UE. Servizi automobilisti interregionale La modifica alla specifica disciplina DLG 285/2005 riguardante i servizi automobilistici interregionali di competenza statale, ha stabilito che la copia dell’autorizzazione al servizio di linea di trasporto di persone rilasciata dal MIMS, da esibire agli organi di polizia stradale, può anche essere in formato digitale generato da un’applicazione informatica gestita dallo stesso Ministero. In attesa della definizione delle procedure informatiche di accesso alla citata applicazione, rimane l’obbligo di esibire la copia dell’autorizzazione in formato cartaceo. I commenti sono chiusi.
|
Categorie
Tutti
Archivi
Maggio 2024
|