A seguito delle modifiche apportate al Decreto ministeriale 17/04/2013 sono state introdotte le seguenti novità: le CQC rilasciate per document... A seguito delle modifiche apportate al Decreto ministeriale 17/04/2013 sono state introdotte le seguenti novità:
Come precisato, altresì, dal Ministero dell’Interno con circolare n.300/A/6910/13/108/13/7 del 09/09/2013 per quanto concerne l’attività di controllo degli organi di polizia stradale, la disposizione, almeno per l'attività di autotrasporto effettuata in ambito nazionale, consente ai conducenti titolari di CQC recanti una scadenza di validità già spirata, di continuare a circolare con il documento scaduto fino alla nuova scadenza del 09/09/2015 (per trasporto persone) e del 09/09/2016 (per trasporto cose). Per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente deve essere effettuato un corso teorico di 35 ore:
Come stabilito dal decreto legislativo n.2/2013, a partire dal 19/04/2013 il possesso della qualificazione iniziale o il rinnovo di validità della stessa è comprovato, per il solo titolare di patente di guida italiana, dall’emissione di un duplicato della stessa sulla quale, nel campo 12 della pagina 2 della patente (retro) ed in corrispondenza della categoria, è apposto il codice unionale armonizzato “95” seguito dalla data di scadenza della qualificazione o del suo rinnovo di validità. La carta di qualificazione del conducente formato card continua ad essere rilasciata ai soggetti titolari di:
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Maggio 2024
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