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Normativa relativa agli autoveicoli e rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento

13/9/2017

 
Con Decreto Dirigenziale del 19 giugno 2017, il Direttore Generale per la Motorizzazione disciplina l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli e...
Con Decreto Dirigenziale del 19 giugno 2017, il Direttore Generale per la Motorizzazione disciplina l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli e dei rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento, in armonia con le nuove disposizioni recate in materia dalle pertinenti direttive comunitarie ed in particolare dalla direttiva quadro 2007/46/CE.

In particolare, il presente decreto ha precisato che gli autoveicoli e rimorchi per uso laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento:
  • rientrano nelle categorie dei veicoli per uso speciale caratterizzati da particolari attrezzature funzionali con la destinazione del veicolo definite dall’art. 54, c. 1, lett. g) e art. 56, c. 2, lett. d) del Codice della Strada;
  • in relazione alla loro morfologia e massa, debbono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali N e O, di cui all'art. 47 del Codice della Strada;
  • debbono rispondere alle caratteristiche previste nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.

​Sugli autoveicoli uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento è ammesso, nei limiti dei posti disponibili, esclusivamente il trasporto di persone addette all'uso del laboratorio o delle apparecchiature di rilevamento che allestiscono l'autoveicolo stesso. È escluso il trasporto di persone nel vano laboratorio.

La carta di circolazione dei veicoli ad uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento riporta:
  • l'indicazione della specifica destinazione;
  • la seguente annotazione: "è ammesso solo ed esclusivamente il trasporto di persone addette all'uso del laboratorio o delle apparecchiature di rilevamento".

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