Con circolare prot. n.12666 del 2 maggio 2024 la Direzione Generale per la Motorizzazione ha diramato le nuove disposizioni in materia di circolazione di prova- DPR 24 novembre 2001, n. 474 come modificato dal DPR 21 dicembre 2023, n. 229.
Di seguito si elencano i contenuti della menzionata circolare con la normativa di riferimento. AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DI PROVA Condizioni per rilascio e utilizzo dell’autorizzazione di prova Il DPR n. 474 del 2001 prevede che l’autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata solo per le seguenti condizioni da ritenersi perentorie e inderogabili:
Veicoli utilizzabili con autorizzazione di prova Sono ammessi alla circolazione di prova:
Deroga obblighi di revisione a seguito dell’uso dell’autorizzazione di prova Per i veicoli già immatricolati, in Italia, la circolazione di prova è consentita in deroga agli obblighi di revisione previsti dall’art. 80 del CdS, quando:
Soggetti che possono ottenere l’autorizzazione alla circolazione di prova L’autorizzazione alla circolazione di prova può essere rilasciata ai seguenti OPERATORI (l'elenco è tassativo e non ammette deroghe):
Numero massimo di autorizzazioni di prova rilasciabili Il DPR 229/2023, a decorrere dal 29 febbraio 2024, prevede un numero massimo di autorizzazioni, che non può comunque eccedere le 100, rilasciabili in capo a ciascuno dei soggetti elencati, commisurato al:
In ogni caso:
Il computo delle autorizzazioni rilasciabili è effettuato sulla base degli addetti occupati presso ciascuna:
Nel dettaglio:
Dipendenti e collaboratori dell’impresa Ai fini del calcolo del numero delle autorizzazioni rilasciabili, si intende per:
Regime transitorio Tutte le autorizzazioni alla circolazione di prova:
Regole per la restituzione delle autorizzazioni e delle relative targhe Il DPR 229/2023 prevede che l’autorizzazione alla circolazione di prova (con la relativa targhe) sia sempre restituita a seguito di:
Nel caso di mancato rinnovo e di revoca, il nuovo Regolamento prevede espressamente che la restituzione dell’autorizzazione e della relativa targa debba avvenire entro 10 giorni decorrenti dalla data di:
In particolare:
Richiesta dell’autorizzazione e sede dell’impresa richiedente Per ottenere l’autorizzazione per la circolazione di prova, gli interessati devono presentare apposita domanda utilizzando il modello TT2119:
In relazione alla sede se l’impresa richiedente:
Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione Alla domanda devono essere allegati:
La dichiarazione sostitutiva relativa:
Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione In attesa della implementazione delle nuove procedure informatiche, le autorizzazioni alla circolazione di prova continuano ad essere RILASCIATE:
Il DPR 229/2023 prevede che l’autorizzazione alla circolazione di prova:
In ogni caso:
Aggiornamento e revoca dell’autorizzazione L’autorizzazione alla circolazione di prova è aggiornata:
In caso contrario:
La revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova:
Uso dell’autorizzazione L'autorizzazione alla circolazione di prova:
Soggetti autorizzati a bordo del veicolo e delega del titolare Sul veicolo deve essere presente, alternativamente, almeno uno dei seguenti soggetti:
Se tale condizione è rispettata sul veicolo in circolazione di prova può prendere posto anche:
Non è previsto che la delega sia accompagnata da ulteriori documenti che comprovino il rapporto di dipendenza o collaborazione del delegato con l'impresa titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova. TARGA DI PROVA Il DPR 474/2001 ha introdotto una rilevante semplificazione in tema di targhe di prova, riducendole ad una sola tipologia, rappresentata graficamente nell’allegato al Regolamento stesso, a fronte delle precedenti quattro (per autoveicoli e rimorchi, ciclomotori e motocicli, macchine agricole, macchine operatrici). Ai soli fini fiscali, è necessario che l’interessato indichi, all’atto della richiesta di autorizzazione alla circolazione di prova, per quale tipologia di veicoli intende utilizzare la targa di prova, tenuto conto dell’attività svolta dallo stesso (es. fabbrica o commercio di soli motocicli o di soli autoveicoli, ecc.). Detta indicazione è riportata sull’autorizzazione alla circolazione di prova. La targa:
Riconoscimento reciproco delle targhe di prova con altri stati Attualmente, sulla base di accordi bilaterali stipulati dall’Italia con alcuni stati esteri e a condizione di reciprocità, sono ammessi a circolare, sul territorio nazionale solamente i veicoli muniti di targa prova rilasciata dai seguenti Paesi:
Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione della targa e della relativa autorizzazione alla circolazione di prova Il DPR 229/2023:
In caso di deterioramento dell'autorizzazione o della targa il titolare:
In tutti i casi:
Modalità di abilitazione degli studi di consulenza al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova ed alla stampa delle relative targhe Lo studio di consulenza che intende svolgere le attività relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova e quelle relative alla produzione e alla distribuzione delle targhe di prova presenta apposita istanza (in bollo) all’UMC nel cui ambito territoriale hanno la propria sede. L’UMC verifica che l’impresa richiedente:
L’UMC constatato l’esatto adempimento dei predetti requisiti:
Lo Studio di consulenza abilitato espone, all’esterno dei locali dove ha la sede, l’insegna allegata al DM del MIT n. 374/2003. L’UMC provvede ad effettuare le verifiche necessarie per assicurare la corretta applicazione delle procedure previste dal DPR 474/2011, anche mediante ispezioni presso le imprese di consulenza automobilistica abilitate. Presa in carico e rendicontazione dei Moduli DTT 565I Dell’avvenuta consegna dei moduli DTT 565I è redatto apposito verbale:
La presa in carico e l’utilizzo dei moduli:
Nel predetto registro sono indicati:
I moduli scartati sono distrutti:
Modalità di rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova e della relativa targa da parte degli studi di consulenza Alla ricezione di ciascuna istanza, lo studio di consulenza abilitato:
Il CED della Motorizzazione:
Lo Studio di consulenza:
Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa:
Entro la fine dell’orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo:
In caso di accertata irregolarità della domanda o della documentazione, o nel caso in cui la relativa consegna avvenga oltre il termine previsto, l’UMC:
Entro l’orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo:
Ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all’accertata irregolarità del documento, l’UMC:
Il collegamento telematico è sospeso per un periodo non superiore a:
In ogni caso:
Regime sanzionatorio Ai fini sanzionatori, occorre tenere in considerazione le seguenti disposizioni del Codice della Strada:
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