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Nuove disposizioni in materia di circolazione di prova - DPR 24 novembre 2001, n. 474 - circolare MIT DGM prot. n.12666 del 2 maggio 2024

12/5/2024

 
Con circolare prot. n.12666 del 2 maggio 2024 la Direzione Generale per la Motorizzazione ha diramato le nuove disposizioni in materia di circolazione di prova- DPR 24 novembre 2001, n. 474 come modificato dal DPR 21 dicembre 2023, n. 229.
 
Di seguito si elencano i contenuti della menzionata circolare con la normativa di riferimento.
 
AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DI PROVA
 
Condizioni per rilascio e utilizzo dell’autorizzazione di prova
Il DPR n. 474 del 2001 prevede che l’autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata solo per le seguenti condizioni da ritenersi perentorie e inderogabili:
  • per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive;
  • dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.
 
Veicoli utilizzabili con autorizzazione di prova
Sono ammessi alla circolazione di prova:
  • tutti i VEICOLI NON ANCORA IMMATRICOLATI, intendendo per tali sia i veicoli nuovi di fabbrica sia i prototipi non ancora omologati;
  • i VEICOLI IMMATRICOLATI IN ITALIA (compresi quelli già immatricolati in altro Paese UE o extraUE, nazionalizzati in Italia anche in regime di minivoltura), e dunque già dotati di documenti di circolazione ai sensi degli artt. 93 (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi), 97 (ciclomotori), 110 (macchine agricole) e 114 (macchine operatrici) del codice della strada, oppure dotati di certificato di minivoltura.
 
Deroga obblighi di revisione a seguito dell’uso dell’autorizzazione di prova
Per i veicoli già immatricolati, in Italia, la circolazione di prova è consentita in deroga agli obblighi di revisione previsti dall’art. 80 del CdS, quando:
  • sia scaduta di validità,
  • il veicolo sia stato SOSPESO dalla circolazione a seguito di controlli da parte degli Organi di Polizia Stradale ai sensi dell’art. 80, comma 14 del CdS;
  • il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “RIPETERE”;
  • sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’art.80, comma 7 del CdS.
 
Soggetti che possono ottenere l’autorizzazione alla circolazione di prova
L’autorizzazione alla circolazione di prova può essere rilasciata ai seguenti OPERATORI (l'elenco è tassativo e non ammette deroghe):
  • alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi;
  • ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
  • ai commercianti autorizzati di tali veicoli (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l’attività di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite “on line”);
  • alle aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 Km;
  • agli Istituti universitari e agli Enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
  • alle fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
  • alle fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d’equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi,
  • qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 236 del Regolamento di esecuzione del codice della strada;
  • ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
  • ai commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l’attività di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite “on line”);
  • agli esercenti di officine di autoriparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
I veicoli RADIATI PER ESPORTAZIONE possono raggiungere i luoghi di partenza (es. porti) o i valichi di confine solo se muniti di foglio di via rilasciato ai sensi dell’art. 99 del CdS e non con autorizzazione alla circolazione di prova.
 
Numero massimo di autorizzazioni di prova rilasciabili
Il DPR 229/2023, a decorrere dal 29 febbraio 2024, prevede un numero massimo di autorizzazioni, che non può comunque eccedere le 100, rilasciabili in capo a ciascuno dei soggetti elencati, commisurato al:
  • numero di dipendenti occupati;
  • numero di collaboratori che partecipano stabilmente all’attività di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi;
  • rapporto di 1 autorizzazione ogni 5 addetti (costituiti dalla somma dei dipendenti (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato) e dei collaboratori (con contratto di agenzia non inferiore a dodici mesi).
 
In ogni caso:
  • se la somma dei dipendenti e collaboratori è INFERIORE A 5, è comunque rilasciata 1 sola autorizzazione;
  • gli ISTITUTI UNIVERSITARI E GLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA, che conducono sperimentazioni su veicoli, possono ottenere il rilascio fino a un MASSIMO DI 5 AUTORIZZAZIONI a prescindere dal numero di dipendenti e di collaboratori impiegati;
  • a decorrere dal 29 febbraio 2024, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni, o rinnovate autorizzazioni già in essere, in sovrannumero rispetto ai limiti stabiliti dal DPR 229/2023;
  • le autorizzazioni revocate e quelle decadute per mancato rinnovo entro i termini prescritti sono escluse dal computo del numero complessivo delle autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciate in capo al medesimo titolare;
  • Il limite numerico delle autorizzazioni rilasciabili si applica anche nel caso in cui la nuova autorizzazione venga richiesta in conseguenza dello smarrimento, della sottrazione, della distruzione o del deterioramento di una autorizzazione o della relativa targa già rilasciata a nome del medesimo operatore;
  • l’operatore svolga più attività che legittimano il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova (es: commercio di veicoli e officina di autoriparazione), il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili va calcolato per ciascun ramo di attività in ragione del numero degli addetti (dipendenti e collaboratori) impiegati nell’ambito di ciascuna di essa.
 
Il computo delle autorizzazioni rilasciabili è effettuato sulla base degli addetti occupati presso ciascuna:
  • SEDE (principale o secondaria);
  • UNITA’ LOCALE;
  • RAMO DI AZIENDA.
 
Nel dettaglio:
  • sono prese in considerazione esclusivamente le sedi, principali o secondarie, e le unità locali presso le quali è effettivamente svolta una delle attività per le quali è previsto il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova;
  • nel computo degli addetti riferiti alla singola sede (principale o secondaria), si tiene conto anche degli addetti occupati nelle singole unità locali ad essa collegate quando a queste ultime non è associata la nomina di un rappresentante legale o di un preposto;
  • quando presso l’unità locale è associata la nomina di un rappresentante legale o di un preposto, il numero delle autorizzazioni rilasciabili per l’unità locale è rapportato al numero degli addetti occupati presso la stessa unità;
  • il limite massimo di 100 autorizzazioni è riferito a ciascuna sede principale, a ciascuna sede secondaria (e unità locali collegate) e a ciascuna unità locale ove è presente un rappresentante legale o un preposto;
  • se l’attività per la quale può essere rilasciata l’autorizzazione alla circolazione di prova è effettivamente svolta solo presso l’unità locale, si dovrà tener conto esclusivamente del numero degli addetti occupati nella stessa unità locale;
  • le autorizzazioni, sebbene rilasciate in rapporto al numero degli addetti occupati nelle singole sedi o unità locali della medesima persona giuridica, possono essere utilizzate anche per far fronte a necessità impreviste o straordinarie presso sedi o unità locali diverse facenti capo alla stessa impresa;
  • nell’ambito della medesima azienda o ramo della stessa, l’esercizio dell’attività riferita a tipologie diverse di veicoli non rileva ai fini del computo delle autorizzazioni rilasciabili.
 
Dipendenti e collaboratori dell’impresa
Ai fini del calcolo del numero delle autorizzazioni rilasciabili, si intende per:
  • DIPENDENTE, la persona fisica che presta la propria attività sulla base di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato;
  • COLLABORATORE CON CONTRATTO DI AGENZIA, la persona fisica (agente) che, a norma dell’art.1742 del CC, assume contrattualmente e stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell’impresa e su provvigione, la conclusione di contratti di vendita in una zona determinata; se l’agente è dotato, a sua volta, di una propria organizzazione imprenditoriale, il “collaboratore con contratto di agenzia” può essere un dipendente dell’agente stesso. Ai fini del computo del numero complessivo degli addetti da rapportare al numero di autorizzazione rilasciabili è necessario che il contratto stesso sia stato stipulato per un periodo di almeno 12 mesi.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazioni alla circolazione di prova, alla figura dei “dipendenti” sono equiparati, se effettivamente impiegati nello svolgimento delle attività per le quali è richiesta l’autorizzazione:
  • i collaboratori familiari (nelle imprese familiari);
  • i soci lavoratori (nelle società di persone);
  • i soci accomandatari (nelle società in accomandita semplice o per azione).
 
Regime transitorio
Tutte le autorizzazioni alla circolazione di prova:
  • rilasciate fino al 28 febbraio 2024 conservano validità sino alla loro scadenza annuale;
  • in scadenza a decorrere dal 29 febbraio 2024 sono rinnovate a condizione che l’operatore, tenuto conto del numero dei dipendenti e dei collaboratori impiegati, non sia già titolare di un numero complessivo di autorizzazioni che eccedono il numero rilasciabile;
  • in sovrannumero in ragione del numero di dipendenti e collaboratori impiegati non sono rinnovate dall’UMC man mano che queste vengano a scadenza;
  • non rinnovate o revocate sono restituite dall’operatore unitamente alle relative targhe all’UMC, anche per il tramite di uno Studio di consulenza;
  • in sovrannumero possono essere restituite dall’operatore in ogni momento unitamente alle targhe all’UMC che provvede alla revoca delle autorizzazioni restituite.
 
Regole per la restituzione delle autorizzazioni e delle relative targhe
Il DPR 229/2023 prevede che l’autorizzazione alla circolazione di prova (con la relativa targhe) sia sempre restituita a seguito di:
  • mancato rinnovo, per inerzia del titolare che non provvede a richiederlo entro i termini stabiliti;
  • revoca;
  • furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della targa (o, viceversa, a seguito di furto, smarrimento distruzione o deterioramento dell’autorizzazione).
 
Nel caso di mancato rinnovo e di revoca, il nuovo Regolamento prevede espressamente che la restituzione dell’autorizzazione e della relativa targa debba avvenire entro 10 giorni decorrenti dalla data di:
  • scadenza del termine utile per il rinnovo;
  • notifica del provvedimento di revoca.
 
In particolare:
  • se la restituzione non avviene nel termine di 10 giorni, l’UMC ne dà comunicazione ai competenti Organi di Polizia Stradale per il ritiro dell’autorizzazione e della targa;
  • in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della autorizzazione e/o della targa la loro  restituzione deve avvenire contestualmente alla richiesta di rilascio di una nuova autorizzazione;
  • in attesa della implementazione delle nuove procedure telematiche che consentiranno l’adozione di ulteriori misure di semplificazione amministrativa, la restituzione delle autorizzazioni e delle relative targhe deve essere necessariamente effettuata presso l’UMC che provvede alla loro distruzione;
  • entro i termini prescritti, la restituzione può avvenire anche tramite uno Studio di consulenza automobilistica;
  • la restituzione dell’autorizzazione e/o della relativa targa, non è soggetta al pagamento di tariffe, nemmeno nel caso in cui la restituzione avvenga volontariamente da parte dell’operatore che sia titolare di autorizzazioni in sovrannumero.
 
Richiesta dell’autorizzazione e sede dell’impresa richiedente
Per ottenere l’autorizzazione per la circolazione di prova, gli interessati devono presentare apposita domanda utilizzando il modello TT2119:
  • all’Ufficio della Motorizzazione della provincia in cui è ubicata la sede principale o la sede secondaria dell’impresa richiedente, ovvero in cui è ubicata l’unità locale se ad essa è associata la nomina di un rappresentante legale o di un preposto;
  • ad uno Studio di consulenza che abbia ottenuto l’abilitazione per il quale non sussiste alcun vincolo territoriale di competenza in relazione al luogo in cui si trova la sede dell'impresa che richiede il rilascio dell’autorizzazione. In ogni caso la consegna della documentazione, relativa alle operazioni effettuate, deve avvenire esclusivamente presso l'UMC della provincia nella quale è ubicata la sede dello Studio stesso, al fine dei controlli di competenza.
 
In relazione alla sede se l’impresa richiedente:
  • dispone in Italia di una sede principale o secondaria, ma l'attività che legittima il rilascio della autorizzazione alla circolazione di prova è svolta solo presso una unità locale, l'autorizzazione stessa può essere rilasciata con l'annotazione dell'indirizzo della unità locale se ad essa è associata la nomina di un rappresentante legale o di un preposto (in caso contrario sull’autorizzazione deve essere annotato l’indirizzo della sede legale o secondaria alla quale l’unità locale è collegata);
  • non dispone in Italia di una sede principale o secondaria, ma soltanto di unità locali, l'autorizzazione alla circolazione di prova può essere rilasciata solo se a ciascuna unità locale è associata la nomina di un rappresentante legale o di un preposto;
  • è costituita all’estero e ha stabilito sul territorio italiano solo unità locali, la cui apertura è stata comunicata alla Camera di Commercio mediante denuncia al Repertorio economico amministrativo (REA), l’autorizzazione può essere rilasciata in capo alla Società e con l’indicazione delle generalità del rappresentante legale in Italia o del preposto nonché dell’indirizzo ove è ubicata l’unità locale.
 
Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione
Alla domanda devono essere allegati:
  • la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscrizione nel registro delle imprese per la specifica attività esercitata, con indicazione del relativo codice ATECO, la sede (principale o secondaria) o l’unità locale per la quale viene richiesta l’autorizzazione alla circolazione di prova;
    1. per gli Istituti universitari e gli Enti pubblici di ricerca è sufficiente che sia indicata la norma in forza della quale l’Istituto o l’Ente è stato istituito, nonché la relativa sede;
    2. per gli Enti privati di ricerca, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la data di costituzione e l’attività svolta;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante:
    1. il numero complessivo di addetti, occupati presso ciascuna sede o unità locale per la quale le autorizzazioni alla circolazione di prova sono rilasciate, dato dalla somma dei dipendenti e dei collaboratori che partecipano stabilmente all’attività di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi;
    2. il numero complessivo delle autorizzazioni alla circolazione di prova in corso di validità presso ciascuna sede o unità locale, già rilasciate in relazione alla attività esercitata.
 
La dichiarazione sostitutiva relativa:
  • al numero complessivo degli addetti non è, al momento, soggetta a verifica documentale in attesa della implementazione delle nuove procedure telematiche per la gestione dei procedimenti di rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni alla circolazione di prova, che consentiranno modalità semplificate di accertamento del numero degli addetti;
  • al numero complessivo di autorizzazioni è verificata dall’UMC:
    1. preliminarmente, quando la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione o di rinnovo annuale sia presentata direttamente agli sportelli dell’Ufficio stesso;
    2. in sede di controllo successivo, quando la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione o di rinnovo annuale sia presentata ad uno Studio di consulenza automobilistica.
 
Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione
In attesa della implementazione delle nuove procedure informatiche, le autorizzazioni alla circolazione di prova continuano ad essere RILASCIATE:
  • secondo le modalità operative attualmente in uso;
  • sul modulo a striscia continua a due carte (la prima per il richiedente, la seconda per gli atti) Mod. DTT 565I.
 
Il DPR 229/2023 prevede che l’autorizzazione alla circolazione di prova:
  • ha validità annuale;
  • è soggetta a rinnovo entro sei mesi dalla sua scadenza;
    • ESEMPIO: autorizzazione rilasciata il 10/11/2023, scade il 10/11/2024, da rinnovare entro il 10/05/2025.
  • è rinnovata previa verifica del permanere dei requisiti richiesti per il primo rilascio; pertanto, la richiesta di rinnovo è presentata con le stesse modalità previste per il primo rilascio;
  • non viene rinnovata ma si procede al rilascio di una nuova autorizzazione e di una nuova targa se quest’ultima è stata oggetto di furto o è andata smarrita, distrutta o deteriorata;
  • in caso di mancata richiesta di rinnovo entro il prescritto termine di 6 mesi:
    1. l’autorizzazione decade;
    2. il titolare è tenuto alla restituzione all’UMC, anche per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica, dell’autorizzazione stessa e della relativa targa entro 10 giorni dalla scadenza del predetto termine;
    3. decorsi inutilmente i quali l’UMC comunica la mancata restituzione ai competenti Organi di Polizia Stradale per il ritiro dell'autorizzazione e della targa.
 
In ogni caso:
  • le richieste di rinnovo possono essere presentate in qualunque momento antecedente alla scadenza dell’autorizzazione, ma il nuovo termine di validità decorre dalla data di stampa della autorizzazione rinnovata;
  • trascorso inutilmente il termine di 6 mesi per il rinnovo, gli interessati potranno richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione di quella scaduta e della relativa targa;
  • successivamente alla scadenza annuale e nelle more del rinnovo è vietato utilizzare l’autorizzazione (scaduta e non ancora rinnovata) e la relativa targa.
 
Aggiornamento e revoca dell’autorizzazione
L’autorizzazione alla circolazione di prova è aggiornata:
  • ogni qualvolta vi sia un mutamento riferito al soggetto intestatario (es. variazione di sede, variazione della ragione sociale, variazione dell’attività di impresa, ecc.);
  • purché sia tale da non comportare l’estinzione del soggetto stesso e la costituzione di un nuovo ente.
 
In caso contrario:
  • si procede al rilascio di una nuova autorizzazione in capo al nuovo soggetto e alla revoca dell’autorizzazione già rilasciata in capo al soggetto estinto;
  • ai soli fini fiscali, sull’autorizzazione alla circolazione di prova rilasciata al nuovo soggetto viene annotato, nelle righe descrittive, che la stessa sostituisce l’autorizzazione già rilasciata in capo al soggetto estinto, indicando il relativo numero di targa di prova e la data dell’ultimo rinnovo;
  • in caso di cessione o di affitto di ramo di azienda, occorre il rilascio di nuove autorizzazioni alla circolazione di prova in capo al cessionario o all’affittuario, in ragione del numero degli addetti occupati presso lo stesso, nonché alla revoca delle autorizzazioni in capo al dante causa (cedente o locatore) in ragione dell’eventuale decremento degli addetti occupati.
 
La revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova:
  • è disposta UMC, con provvedimento motivato, nel caso in cui venga meno una delle condizioni in base alle quali l’autorizzazione stessa è stata rilasciata;
  • non possiede carattere sanzionatorio poiché non viene disposta in presenza della commissione di illeciti;
  • obbliga il titolare alla restituzione all’UMC, anche tramite uno Studio di consulenza automobilistica, dell’autorizzazione e della relativa targa entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca;
  • prevede che trascorso inutilmente il predetto termine, l’UMC comunica la mancata restituzione ai competenti Organi di Polizia Stradale per il ritiro dell’autorizzazione revocata e della relativa targa.
  • non consente la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova revocata.
 
Uso dell’autorizzazione
L'autorizzazione alla circolazione di prova:
  • è personale e non è cedibile a terzi;
  • è utilizzabile dai concessionari, commissionari, agenti di vendita e commercianti autorizzati di veicoli a motore e loro rimorchi sia per i veicoli nuovi sia per i veicoli usati, compresi quelli da essi ritirati in permuta, sempre però soltanto per gli scopi previsti;
  • ha validità annuale;
  • non è rinnovabile decorsi sei mesi dalla sua scadenza;
  • riporta, ai soli fini fiscali, per quale categoria di veicoli l’impresa intende utilizzare la targa prova (ciclomotori e motoveicoli, autoveicoli e rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici);
  • è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta;
  • può essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell'ambito del territorio nazionale, salvo accordi di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati;
  • riporta, ai soli fini fiscali, nelle righe descrittive della nuova autorizzazione, gli estremi dell’autorizzazione cessata (in tutti i casi di autorizzazione e della relativa targa smarrita, sottratta, distrutta o deteriorata);
  • va tenuta a bordo del veicolo;
  • può essere utilizzata sia su veicoli nuovi, non ancora immatricolati, che su veicoli già immatricolati, anche non revisionati;
  • non è utilizzabile se scaduta di validità, anche se ancora nei termini per effettuare il rinnovo (6 mesi), o revocata;
  • consente agli autoveicoli ed ai rimorchi per trasporto di cose, nuovi di fabbrica, muniti di targa prova rilasciata alla fabbrica costruttrice di tali veicoli sia pure attraverso il suo legale rappresentante in Italia, ovvero ad un concessionario munito di regolare mandato della casa costruttrice del veicolo o del suo rappresentante in Italia, il trasporto, durante la circolazione effettuata a scopo di prova tecnica, di un carico utile di proprietà della fabbrica stessa in luogo di zavorra.
In quest’ultimo caso, sull’autorizzazione viene riportata, a richiesta, l’annotazione che tale veicolo in circolazione di prova a scopo di prova tecnica, può trasportare, in luogo di zavorra, un carico utile di proprietà del titolare della presente autorizzazione”.
 
Soggetti autorizzati a bordo del veicolo e delega del titolare
Sul veicolo deve essere presente, alternativamente, almeno uno dei seguenti soggetti:
  • la persona fisica che rappresenta l’impresa titolare dell’autorizzazione (rappresentante legale o preposto) il titolare dell'autorizzazione, oppure;
  • un dipendente o collaboratore che partecipa stabilmente all'attività di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a 12 mesi, munito di apposita delega;
  • un dipendente, anch'esso munito di apposita delega, di società controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che abbia un rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione.
 
Se tale condizione è rispettata sul veicolo in circolazione di prova può prendere posto anche:
  • il personale addetto alle operazioni di prova, se questa avviene per fini tecnici, ovvero
  • gli eventuali acquirenti, se il veicolo viene fatto circolare a scopo di dimostrazione per la vendita.
 
Non è previsto che la delega sia accompagnata da ulteriori documenti che comprovino il rapporto di dipendenza o collaborazione del delegato con l'impresa titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova.
 
 
TARGA DI PROVA
 
Il DPR 474/2001 ha introdotto una rilevante semplificazione in tema di targhe di prova, riducendole ad una sola tipologia, rappresentata graficamente nell’allegato al Regolamento stesso, a fronte delle precedenti quattro (per autoveicoli e rimorchi, ciclomotori e motocicli, macchine agricole, macchine operatrici).
 
Ai soli fini fiscali, è necessario che l’interessato indichi, all’atto della richiesta di autorizzazione alla circolazione di prova, per quale tipologia di veicoli intende utilizzare la targa di prova, tenuto conto dell’attività svolta dallo stesso (es. fabbrica o commercio di soli motocicli o di soli autoveicoli, ecc.). Detta indicazione è riportata sull’autorizzazione alla circolazione di prova.
 
La targa:
  • è composta, nell’ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera “P” e da cinque caratteri alfanumerici e corrisponde, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DPR 474/2001, al numero dell’autorizzazione alla circolazione di prova;
  • ha il fondo bianco;
  • ha il colore dei caratteri e della lettera “P” nero;
  • se utilizzata per la circolazione di prova di un veicolo già immatricolato deve essere posizionata nella parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice che, in ogni caso, durante la circolazione di prova non possono essere rimosse.
 
Riconoscimento reciproco delle targhe di prova con altri stati
Attualmente, sulla base di accordi bilaterali stipulati dall’Italia con alcuni stati esteri e a condizione di reciprocità, sono ammessi a circolare, sul territorio nazionale solamente i veicoli muniti di targa prova rilasciata dai seguenti Paesi:
  • AUSTRIA (Legge federale del 30.12.1982);
  • GERMANIA (Accordo bilaterale, entrato in vigore il 1° gennaio 1994 - S.O.G.U. n. 87 del 15.4.94);
  • REPUBBLICA DI SAN MARINO (S.O.G.U. n. 164 del 15.7.95);
  • SVIZZERA (Accordo bilaterale fatto a Berna il 17 marzo 2022 ed entrato in vigore il 2 agosto 2022).
In considerazione di ciò è stato consentito ai veicoli muniti di targa prova e documenti rilasciati dai predetti stati l’ammissione alla circolazione e il transito sul territorio italiano.

Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione della targa e della relativa autorizzazione alla circolazione di prova
Il DPR 229/2023:
  • ha in parte innovato il previgente regime in tema di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell’autorizzazione alla circolazione di prova e/o della relativa targa;
  • ha previsto, a seconda dei casi, la restituzione dell’autorizzazione o della targa, anche per tramite uno studio di consulenza automobilistica;
  • ha disposto che della distruzione provvede direttamente l’UMC.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione o della targa il titolare:
  • ne fa denuncia, entro 48 ore, agli organi di Polizia che rilasciano ricevuta dell'avvenuta presentazione della medesima denuncia;
  • chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e quindi di una nuova targa;
  • restituisce, a seconda dei casi, la targa o autorizzazione relativa alla autorizzazione/targa smarrita, sottratta o distrutta, allegandola alla richiesta di nuova autorizzazione.
 
In caso di deterioramento dell'autorizzazione o della targa il titolare:
  • chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e, quindi, di una nuova targa;
  • restituisce, a seconda dei casi, l’autorizzazione o la targa deteriorata unitamente alla relativa targa o autorizzazione allegandole alla richiesta di nuova autorizzazione.
 
In tutti i casi:
  • l’UMC annota nell’ANV la cessazione della autorizzazione e della relativa targa smarrita, sottratta, distrutta o deteriorata prima del rilascio della nuova autorizzazione e della nuova targa;
  • ai soli fini fiscali, nelle righe descrittive della nuova autorizzazione, sono annotati gli estremi dell’autorizzazione cessata;
  • se successivamente alla richiesta di rilascio della nuova autorizzazione il titolare rientra in possesso dell’autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, provvede alla sua restituzione all'UMC, anche tramite uno studio di consulenza automobilistica, per la relativa distruzione.
 
Modalità di abilitazione degli studi di consulenza al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova ed alla stampa delle relative targhe
Lo studio di consulenza che intende svolgere le attività relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova e quelle relative alla produzione e alla distribuzione delle targhe di prova presenta apposita istanza (in bollo) all’UMC nel cui ambito territoriale hanno la propria sede.
L’UMC verifica che l’impresa richiedente:
  • risulti regolarmente autorizzata dalla Provincia all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
  • sia abilitata alla procedura “prenotamotorizzazione”;
  • usufruisca di un collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione privo di concentratori intermedi;
  • sia dotata di idonea stampante per la produzione delle autorizzazioni alla circolazione di prova e di apparecchiatura omologata per la produzione delle targhe di prova.
 
L’UMC constatato l’esatto adempimento dei predetti requisiti:
  • consente il collegamento con il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione per l’utilizzazione delle procedure informatiche allo scopo predisposte;
  • consegna una copia delle istruzioni ad uso degli Studi di consulenza;
  • assegna un quantitativo di moduli in bianco sufficiente a coprire il fabbisogno mensile dell’impresa richiedente.
 
Lo Studio di consulenza abilitato espone, all’esterno dei locali dove ha la sede, l’insegna allegata al DM del MIT n. 374/2003.
 
L’UMC provvede ad effettuare le verifiche necessarie per assicurare la corretta applicazione delle procedure previste dal DPR 474/2011, anche mediante ispezioni presso le imprese di consulenza automobilistica abilitate.
 
Presa in carico e rendicontazione dei Moduli DTT 565I
Dell’avvenuta consegna dei moduli DTT 565I è redatto apposito verbale:
  • di cui una copia è consegnato allo studio di consulenza;
  • sul quale sono indicati la data dell’avvenuta consegna, il numero dei moduli consegnati e le generalità della persona che li ha materialmente ricevuti;
  • sottoscritto dal funzionario responsabile, unitamente alla persona che ha ricevuto i moduli, che vi appone il timbro dell’Ufficio.
 
La presa in carico e l’utilizzo dei moduli:
  • sono annotati, a cura dello studio di consulenza, in apposito registro cartaceo, rilegato e recante pagine numerate;
  • l’UMC appone sull’ultimo foglio del registro la seguente dicitura: “Il presente registro dello Studio di consulenza ……… consta di numero … pagine”, seguita dalla data, dalla firma del funzionario responsabile e dal timbro dell’Ufficio.
 
Nel predetto registro sono indicati:
  • la data di ritiro dei moduli;
  • il numero di moduli ritirati;
  • il numero di moduli utilizzati ogni giorno;
  • i moduli correttamente utilizzati da quelli scartati per errori di stampa o per qualunque altra causa;
  • i moduli utilizzati o scartati contabilizzati progressivamente in senso decrescente in modo da riportare a zero i moduli presi in consegna.
 
I moduli scartati sono distrutti:
  • a cura dello studio di consulenza;
  • non prima di un anno decorrente dalla data di consegna.
 
Modalità di rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova e della relativa targa da parte degli studi di consulenza
Alla ricezione di ciascuna istanza, lo studio di consulenza abilitato:
  • accerta l’identità del richiedente e ne acquisisce la fotocopia del documento di identità;
  • verifica l’idoneità e la completezza della domanda e della documentazione, l’avvenuto versamento delle imposte e dei diritti dovuti;
  • trasmette telematicamente le informazioni necessarie al CED della Motorizzazione.
 
Il CED della Motorizzazione:
  • effettua i controlli e gli aggiornamenti d’archivio;
  • consente allo Studio di consulenza di stampare immediatamente il documento richiesto.
 
Lo Studio di consulenza:
  • stampa l’autorizzazione;
  • produce la relativa targa di prova con l’apparecchiatura omologata di cui è dotata;
  • consegna immediatamente l’autorizzazione e la targa al richiedente.
 
Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa:
  • lo studio di consulenza chiede al CED della Motorizzazione, utilizzando le apposite procedure informatiche, di stampare l’elenco dei documenti emessi nella giornata;
  • il CED della Motorizzazione provvede ad inviare copia del suddetto elenco all’UMC competente per territorio.
 
Entro la fine dell’orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo:
  • lo studio di consulenza consegna al competente UMC l’elenco dei documenti emessi, corredato dalle istanze presentate dagli utenti e dalla relativa documentazione, ivi compresa la fotocopia del documento di identità del richiedente;
  • controlla che l’elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarità delle istanze e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle.
 
In caso di accertata irregolarità della domanda o della documentazione, o nel caso in cui la relativa consegna avvenga oltre il termine previsto, l’UMC:
  • cancella il documento irregolarmente emesso dall’archivio elettronico;
  • respinge la richiesta e la documentazione.
 
Entro l’orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo:
  • lo studio di consulenza restituisce il documento irregolarmente emesso all’UMC;
  • quest’ultimo provvede alla sua distruzione.
 
Ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all’accertata irregolarità del documento, l’UMC:
  • sospende l’operatività del collegamento telematico con il CED della Motorizzazione fino alla restituzione del documento irregolarmente emesso;
  • segnala l’accaduto alla competente Provincia, al fine della eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 9 della legge n. 264/1991;
  • comunica il fatto agli organi di polizia affinché provvedano al ritiro del documento.
 
Il collegamento telematico è sospeso per un periodo non superiore a:
  • 1 mese per la prima volta;
  • 3 mesi per la seconda volta;
  • 1 anno per la terza volta.
 
In ogni caso:
  • durante il periodo di sospensione del collegamento telematico, lo Studio di consulenza non può esporre, all’esterno dei locali ove ha sede, l’insegna di cui all’allegato al DM del MIT n. 374/2003;
  • lo studio di consulenza, nell’ottemperare all’obbligo di restituzione dei documenti irregolari, non può ritenersi responsabile della mancata restituzione derivante da fatti imputabili ai titolari dei documenti stessi (es.: irreperibilità, rifiuto di riconsegna, ecc.);
  • la sospensione del collegamento non può essere disposta nei confronti dell’operatore che dimostra documentalmente di aver adottato ogni consentita iniziativa tesa al recupero dei documenti irregolari.
 
Regime sanzionatorio

Ai fini sanzionatori, occorre tenere in considerazione le seguenti disposizioni del Codice della Strada:
  • l’articolo 98, comma 3 sanziona l’uso diverso dell'autorizzazione di prova e la mancanza del titolare o di suo delegato a bordo del veicolo; se le predette violazioni superano il numero di tre, ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo;
  • l’articolo 180, comma 7 sanziona la mancanza dell'autorizzazione di prova a bordo del veicolo munito di targa prova;
  • l’articolo 100, 13 comma, per espressa previsione dell’art.2 DPR n.474/2001, sanziona la mancata esposizione della targa prova.
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