Dal 29 febbraio 2024 è in vigore il DPR 21 dicembre 2023, n. 229 il quale, oltre ad apportare rilevanti modifiche al Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli contenuto nel DPR n. 474/2001, ha anche introdotto ulteriori misure di semplificazione amministrativa, prevedendo che i procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle autorizzazioni alla circolazione di prova debbano essere gestiti in via esclusivamente telematica, secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione.
Conseguentemente, la disciplina sulla circolazione con targa di prova ora è contenuta nei seguenti provvedimenti normativi:
Le principali novità introdotte dal DPR n.229/2023 prevedono che:
A tal riguardo, con circolare prot. n. 0005909 del 28/02/2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito le seguenti indicazioni applicative, in ragione dell’entrata in vigore del DPR n. 229/2023: 1) Numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili Il numero di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni azienda è contingentato in ragione del numero di addetti dei quali dispone ovvero una autorizzazione ogni 5 dipendenti e collaboratori. Se il numero di dipendenti e collaboratori è inferiore a 5 viene comunque rilasciata una sola targa prova. Gli istituti universitari e gli enti pubblici di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli possono ottenere il rilascio fino a un massimo di 5 autorizzazioni a prescindere dal numero di dipendenti e di collaboratori impiegati. Di conseguenza dal 29 febbraio 2024, non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni, o rinnovate autorizzazioni già in essere, in sovrannumero rispetto ai limiti stabiliti dalla nuova disposizione. In attesa della implementazione di un sistema di verifica automatica, in sede di richiesta di una nuova autorizzazione alla circolazione di prova o di rinnovo annuale di una autorizzazione già rilasciata, gli interessati dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, DPR n. 445/2000) attestante:
Le autorizzazioni non rinnovate o revocate debbono essere restituite all’UMC, unitamente alle relative targhe, entro 10 giorni. La restituzione può essere effettuata anche per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica. Il limite numerico delle autorizzazioni rilasciabili si applica anche nel caso in cui la nuova autorizzazione venga richiesta in conseguenza dello smarrimento, della sottrazione, della distruzione o del deterioramento della autorizzazione o delle relative targhe già rilasciate a nome del medesimo titolare. 2) Gestione dei procedimenti di rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni Entro il 29 giugno 2024, saranno stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione le modalità di gestione esclusivamente in via telematica relative ai procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova. Fino al rilascio in esercizio delle nuove procedure informatiche continueranno ad applicarsi le modalità operative previste dalla circolare prot.n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004. 3) Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della targa In caso di smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e/o della targa, i titolari sono tenuti a restituire all’UMC, anche tramite uno Studio di consulenza automobilistica:
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Maggio 2024
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