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Nuove disposizioni in materia di circolazione di prova - DPR 24 novembre 2001, n. 474 come modificato dal DPR 21 dicembre 2023, n. 229

9/3/2024

 
Dal 29 febbraio 2024 è in vigore il DPR 21 dicembre 2023, n. 229 il quale, oltre ad apportare rilevanti modifiche al Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli contenuto nel DPR n. 474/2001, ha anche introdotto ulteriori misure di semplificazione amministrativa, prevedendo che i procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle autorizzazioni alla circolazione di prova debbano essere gestiti in via esclusivamente telematica, secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione.

Conseguentemente, la disciplina sulla circolazione con targa di prova ora è contenuta nei seguenti provvedimenti normativi:
  • Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, recante “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli”;
  • Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, n. 229, recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli”;
  • Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 novembre 2003, n. 374, recante “Regolamento recante disciplina delle modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474”;
  • Articolo 98 del Codice della Strada (parzialmente abrogato dall’articolo 4 del DPR 24.11.2001, n.474).

Le principali novità introdotte dal DPR n.229/2023 prevedono che:
  • l’autorizzazione alla circolazione di prova su strada è rilasciata sia per i veicoli non ancora immatricolati, sia per quelli già immatricolati, anche se non sottoposti a visita di revisione;
  • il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate, commisurato al numero di dipendenti occupati nonché al numero di collaboratori che partecipano stabilmente all'attività di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a 12 mesi, è in rapporto di una autorizzazione ogni 5 dipendenti e collaboratori, nell'insieme considerati, e per un totale complessivo non superiore a 100 autorizzazioni. Se il numero di dipendenti e collaboratori è inferiore a 5, è comunque rilasciata 1 sola autorizzazione. Gli istituti universitari e gli enti pubblici di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli, invece, possono ottenere il rilascio fino a un massimo di 5 autorizzazioni a prescindere dal numero di addetti;
  • l'autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio della Motorizzazione Civile , anche per il tramite dei Studi di consulenza automobilistica di cui alla Legge n. 264/1991. Ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto a comprovare l'effettivo esercizio dell'attività richiesta per il conseguimento dell'autorizzazione e il numero di dipendenti occupati e il numero di collaboratori che partecipano stabilmente all'attività di impresa;
  • l'autorizzazione ha validità annuale e non è rinnovabile decorsi 6 mesi dalla sua scadenza. Il titolare restituisce l'autorizzazione e la relativa targa entro 10 giorni dal suddetto termine, decorsi inutilmente i quali l'Ufficio Motorizzazione Civile comunica la mancata restituzione ai competenti organi di polizia stradale per il ritiro dell'autorizzazione e della targa. Non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova scaduta di validità;
  • l'autorizzazione alla circolazione di prova e' sempre revocata dall'Ufficio Motorizzazione Civile quando vengono meno i presupposti in base ai quali è stata rilasciata. Il titolare restituisce l'autorizzazione e la relativa targa entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, decorsi inutilmente i quali l'Ufficio della Motorizzazione Civile comunica la mancata restituzione ai competenti organi di polizia stradale per il ritiro dell'autorizzazione e della targa. Non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova revocata;
  • i procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore del DPR 229/2023, ovvero entro il 29 giugno 2024;
  • la titolarità dell'autorizzazione alla circolazione di prova è personale e non è cedibile. L'autorizzazione può essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell'ambito del territorio italiano, salvo accordi di reciprocità tra lo Stato ed altri Stati (attualmente Austria, Germania, San Marino e Svizzera), di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso;
  • sul veicolo può essere presente il titolare dell'autorizzazione, o un suo collaboratore, appositamente delegato, o un dipendente delegato di società controllata o collegata, che abbia un rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione;
  • quando la targa di prova è collocata su un veicolo già immatricolato, deve essere posizionata nella parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice che, in ogni caso, durante la circolazione di prova non possono essere rimosse;
  • in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione o della targa, il titolare deve farne denuncia entro 48 ore agli organi di Polizia, che ne rilasciano ricevuta;
  • il titolare, su presentazione della denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione della targa relativa alla autorizzazione smarrita, sottratta o distrutta;
  • in caso di deterioramento dell'autorizzazione, il titolare chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e, contestualmente, restituisce quella deteriorata unitamente alla relativa targa;
  •  In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa, su presentazione della ricevuta di resa denuncia, il titolare chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione di quella relativa alla targa smarrita, sottratta o distrutta;
  • In caso di deterioramento della targa, il titolare chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione della targa deteriorata e della relativa autorizzazione;
  • la targa deteriorata e quella relativa all’autorizzazione smarrita, sottratta, distrutta o deteriorata, ovvero l'autorizzazione deteriorata e quella relativa alla targa smarrita, sottratta distrutta o deteriorata, devono essere restituite all’Ufficio della Motorizzazione Civile, o a uno Studio di consulenza automobilistica, per la relativa distruzione;
  • il titolare che, successivamente alla richiesta di una nuova autorizzazione per smarrimento o sottrazione dell’autorizzazione o della targa, ne rientri in possesso, deve restituirla all’Ufficio della Motorizzazione Civile, o a uno Studio di consulenza automobilistica, per la relativa distruzione.

A tal riguardo, con circolare prot. n. 0005909 del 28/02/2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito le seguenti indicazioni applicative, in ragione dell’entrata in vigore del DPR n. 229/2023:

1) Numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili
Il numero di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni azienda è contingentato in ragione del numero di addetti dei quali dispone ovvero una autorizzazione ogni 5 dipendenti e collaboratori. Se il numero di dipendenti e collaboratori è inferiore a 5 viene comunque rilasciata una sola targa prova. Gli istituti universitari e gli enti pubblici di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli possono ottenere il rilascio fino a un massimo di 5 autorizzazioni a prescindere dal numero di dipendenti e di collaboratori impiegati.
Di conseguenza dal 29 febbraio 2024, non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni, o rinnovate autorizzazioni già in essere, in sovrannumero rispetto ai limiti stabiliti dalla nuova disposizione.
In attesa della implementazione di un sistema di verifica automatica, in sede di richiesta di una nuova autorizzazione alla circolazione di prova o di rinnovo annuale di una autorizzazione già rilasciata, gli interessati dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, DPR n. 445/2000) attestante:
  1. Il numero complessivo di addetti, dato dalla somma dei dipendenti e dei collaboratori che partecipano stabilmente all’attività di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi;
  2. Il numero complessivo delle autorizzazioni alla circolazione di prova delle quali sono titolari.
La dichiarazione del punto b) è verificata dall’UMC:
  • preliminarmente, quando la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione o di rinnovo annuale sia presentata direttamente agli sportelli dell’Ufficio stesso;
  • in sede di controllo successivo, quando la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione o di rinnovo annuale sia presentata ad uno Studio di consulenza automobilistica.
Le autorizzazioni revocate e quelle decadute per mancato rinnovo entro i termini prescritti sono escluse dal computo del numero complessivo delle autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciate in capo al medesimo titolare.
Le autorizzazioni non rinnovate o revocate debbono essere restituite all’UMC, unitamente alle relative targhe, entro 10 giorni. La restituzione può essere effettuata anche per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica.
Il limite numerico delle autorizzazioni rilasciabili si applica anche nel caso in cui la nuova autorizzazione venga richiesta in conseguenza dello smarrimento, della sottrazione, della distruzione o del deterioramento della autorizzazione o delle relative targhe già rilasciate a nome del medesimo titolare.

2) Gestione dei procedimenti di rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni
Entro il 29 giugno 2024, saranno stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione le modalità di gestione esclusivamente in via telematica relative ai procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova.
Fino al rilascio in esercizio delle nuove procedure informatiche continueranno ad applicarsi le modalità operative previste dalla circolare prot.n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004.

3) Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della targa
In caso di smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e/o della targa, i titolari sono tenuti a restituire all’UMC, anche tramite uno Studio di consulenza automobilistica:
  • la targa di prova relativa ad una autorizzazione smarrita, sottratta o distrutta, quando il titolare, su presentazione della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione;
  • la autorizzazione la cui targa sia stata smarrita, sottratta o distrutta, quando il titolare, su presentazione della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova targa;
  • la autorizzazione deteriorata e la relativa targa, quando il titolare richiede il rilascio di una nuova autorizzazione in luogo di quella deteriorata;
  • la targa deteriorata e la relativa autorizzazione, quando il titolare chiede il rilascio di una nuova targa in luogo di quella deteriorata.
Il titolare che, successivamente alla richiesta di rilascio di una nuova autorizzazione, rientra in possesso dell’autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, ha l’obbligo di restituirla all’UMC, anche tramite uno Studio di consulenza automobilistica. 



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