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Operativo Registro REN per la consultazione

15/1/2016

 
E’ operativo il registro REN per il trasporto di merce in conto terzi sul portale dell'automobilista. Con l'entrata in vigore del Decreto 10 novembre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Disposizioni in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, è operativa la...
E’ operativo il registro REN per il trasporto di merce in conto terzi sul portale dell'automobilista. Con l'entrata in vigore del Decreto 10 novembre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Disposizioni in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, è operativa la consultazione dei soggetti abilitati ad esercitare la professione di autotrasportatore in conto terzi su strada. Strumento operativo molto importante per gli operatori addetti ai controlli in quanto il vecchio Albo degli Autotrasportatori non era più operativo e non aggiornato.
Per ora è consultabile solo la parte pubblica, in attesa dell'attivazione della parte riservata (quella che annota tutte le infrazioni commesse dall'impresa) e soprattutto del relativo decreto che regola i soggetti abilitati all'accesso. Non è infatti chiaro se le forze dell'ordine, oltre ad inviare le segnalazione sulle infrazioni, avranno accesso per "profilare" meglio i vettori più scorretti.

Sulla base del Decreto il CED della Motorizzazione ha provveduto a creare, all’interno del Portale dell’Automobilista una apposita Sezione in cui gli interessati, dopo essersi registrati al Portale, possono verificare se le imprese di autotrasporto siano in regola con l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori ed al REN, oltre a conoscere il nominativo del gestore dei trasporti dell’impresa (funzione questa che, ad oggi, risulta non ancora disponibile) ossia colui che – titolare, amministratore, dipendente o semplice professionista a contratto – mette a disposizione dell’impresa la propria capacità professionale.

Consultando il Portale, infatti, i committenti potranno verificare che l'impresa cui intendano affidare i trasporti sia in regola con:
  • l’Albo degli autotrasportatori, con relativo accertamento dell’avvenuto regolare versamento della quota di iscrizione;
  • la CCIAA, relativamente alla posizione anagrafica societaria e al codice fiscale/partita IVA;
  • il REN – Registro elettronico nazionale;
  • l’INPS con particolare riferimento alla regolarità previdenziale
  • l’INAIL con particolare riferimento alla regolarità assicurativa
  • l’ANIA con particolare riferimento alla assicurazione dei veicoli.
Successivamente, dal 1 gennaio 2016, nella stessa Sezione del Portale dell’Automobilista sarà resa operativo anche una Sottosezione “Sanzioni” contenente uno specifico data base – il cui accesso è tuttavia riservato alle autorità competenti, italiane e comunitarie – che raccoglierà i seguenti dati, individuati dalla Decisione della Commissione n. 2009/992/UE del 17 dicembre 2009:
  • i dati relativi al numero, categoria e tipo delle infrazioni che hanno dato luogo ad una condanna o ad una sanzione, commesse sul territorio di altro Stato membro da parte di imprese di trasporto su strada stabilite in Italia, comunicate secondo le procedure previste dalla normativa europea (sottosezione A);
  • i dati relativi al numero, categoria e tipo delle infrazioni che hanno dato luogo ad una condanna o ad una sanzione, commesse sul territorio nazionale da parte di imprese di trasporto su strada stabilite in Italia, che affluiscono al REN secondo le procedure previste dalla normativa nazionale (sottosezione B);
  • i dati relativi al numero, categoria e tipo delle infrazioni  che hanno dato luogo ad una condanna o ad una sanzione, commesse sul territorio nazionale da parte di imprese di trasporto su strada stabilite in altro Stato membro, comunicate secondo le procedure previste dalla normativa europea e nazionale (sottosezione C);
  • i dati relativi ai soggetti dichiarati inidonei a dirigere le attività di trasporto di un'impresa e misure di riabilitazione applicabili, ovvero motivi per i quali la perdita dell'onorabilità non viene disposta in quanto giudicata sproporzionata, ovvero i dati relativi alla dichiarazione di inidoneità per l'impresa (sottosezione D).

E’ manutenendo questi data base che si procederà:
  • da un lato, da parte degli Uffici Provinciali delle Motorizzazioni Civili, a fare pulizia di tutte quelle “imprese” che non risultino in regola con i criteri dell’accesso alla professione ed al mercato e che quindi debbono essere cancellate dall’Albo o cui deve essere richiesta la regolarizzazione ai fini dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e comunitarie in materia, primo fra tutti il regolamento (CE) n. 1071/2009;
  • dall’altro, da parte dei committenti del trasporto, a discriminare le imprese regolari da quelle non regolari, non limitandosi solo a verificarne l’iscrizione all’Albo, ma verificandone anche il “comportamento” previdenziale ed assicurativo, a pena di subire le conseguenze, in termini di corresponsabilità, per scelte “disinvolte” dei vettori cui affidare le proprie commesse di trasporto.

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