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Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

14/9/2017

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A seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo n.98 del 29 maggio 2017 verrà introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2018, il documento uni...
A seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo n.98 del 29 maggio 2017 verrà introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2018, il documento unico di circolazione e di proprietà costituito dalla carta di circolazione sulla quale saranno annotati:
  • i dati tecnici del veicolo;
  • i dati di intestazione del veicolo, di cui agli articoli 91, 93 e 94 del Codice della Strada;
  • i dati validati dal PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo;
  • i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva;
Nel documento unico sono annotati anche i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalità, anche telematiche, disciplinate da appositi decreti.
Le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, rilasciati anteriormente al 1° luglio 2018 mantengono la loro validità. Qualora divenga necessario provvedere alla loro nuova emissione, essi sono
sostituiti dal documento unico.
Al Codice della Strada sono apportate le seguenti modificazioni che entrano in vigore a decorrere dal 1° luglio 2018:
  • all'articolo 93 il comma 5 è sostituito dal seguente: "Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.";
  • all'articolo 94 il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale.". Il comma 2 è sostituito dal seguente: "In caso di trasferimento della residenza dell'intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale procede all'aggiornamento della carta di circolazione.";
  • all'articolo 96 il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l'ente impositore, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la riscossione, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione d'ufficio dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. Il predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia.";
  • all’articolo 103 il 1° comma è sostituito dal seguente: “Per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99 del Codice della Strada”.
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