Con circolare prot.2994 del 30 gennaio 2024, il Ministero dell’Interno – Servizio Polizia Stradale ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla difformità del numero di patente impresso sulla carta tachigrafica del conducente.
La circolare rammenta che l’attuale normativa europea Regolamento n.165/2014 prevede all’articolo 26 che la carta tachigrafica del conducente ha una validità pari a 5 anni, ed è identificata in modo univoco, anche nelle registrazioni del tachigrafo, dal codice dello Stato membro di rilascio e dal numero della carta costituito da 16 caratteri alfanumerici. Tali elementi sono già sufficienti alla corretta identificazione del conducente. La normativa nazionale ed in particolare l‘articolo 4 del Decreto interministeriale del 19 ottobre 2021, relativo alle modalità di rilascio delle carte tachigrafiche, stabilisce che sulla carta del conducente venga riportato, tra gli altri il numero della patente posseduta al momento del rilascio. Alla luce di quanto esposto, la circolare dispone che non è sanzionabile la discordanza del numero di patente riportato sulla carta tachigrafica con quello della patente posseduta dal conducente ed esibita al momento del controllo. I commenti sono chiusi.
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Maggio 2024
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