Con la circolare n.87/99/13/101/20/21/1 del 22.11.2013, il Ministero dell’Interno ha fornito un ulteriore chiarimento in relazione al pagamento in for... Con la circolare n.87/99/13/101/20/21/1 del 22.11.2013, il Ministero dell’Interno ha fornito un ulteriore chiarimento in relazione al pagamento in forma scontata.
Nella circostanza, ha precisato che qualora il trasgressore o l’obbligato in solido, effettui il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria versando entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione dell'atto di accertamento una somma pari al minimo edittale previsto dalla singola norma, ovvero senza lo sconto del 30%, ha diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato. Pertanto, l’Ufficio di Polizia dovrà procedere alla restituzione dell’importo indebitamente versato dall’interessato. I commenti sono chiusi.
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Maggio 2024
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