Il Ministero dell’Interno con la circolare n.17166 dell'11 novembre 2014 ha precisato che i ricorsi al Prefetto riguardanti accertamenti di violazioni del codice della strada presentati attraverso PEC sono... Il Ministero dell’Interno con la circolare n.17166 dell'11 novembre 2014 ha precisato che i ricorsi al Prefetto riguardanti accertamenti di violazioni del codice della strada presentati attraverso PEC sono in linea generale da ritenersi validi, al pari di quelli attraverso raccomandata.
Pertanto, il ricorso avverso verbali di accertamento di violazioni di norme del Codice della Strada può essere, ai sensi dell'art. 203 C.d.S., presentato direttamente al Prefetto a mezzo raccomandata A.R. oppure per via informatica tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con firma digitale o, in alternativa, con il testo del ricorso sottoscritto in allegato formato pdf. A tal proposito, si rammenta che il Codice della Strada prevede che nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stato notificato il verbale di contestazione, l'interessato (il proprietario o il conducente di un veicolo) può scegliere tra: la conciliazione amministrativa ovvero il pagamento della sanzione nella misura indicata sul verbale di accertamento, quando è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell’atto; il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell’atto di accertamento; l’opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di contestazione. I commenti sono chiusi.
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Maggio 2024
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