Ai sensi dell’articolo 33, comma 2 del nuovo Regolamento (UE) n. 165/2014 a partire dal 02/03/2016 le imprese di trasporto conservano i fogli di regis... Ai sensi dell’articolo 33, comma 2 del nuovo Regolamento (UE) n. 165/2014 a partire dal 02/03/2016 le imprese di trasporto conservano i fogli di registrazione e i tabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti tabulati per adeguarsi all'articolo 35, in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilasciano una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. Le imprese di trasporto forniscono copie dei dati scaricati dalle carte del conducente agli autisti interessati che le richiedono, assieme agli stampati di dette copie. I fogli, i tabulati e i dati scaricati sono esibiti o consegnati a richiesta dei funzionari di controllo.
In particolare per i tachigrafi digitali, la registrazione dei dati relativi all’uso dell’autoveicolo ed all’attività dei conducenti avviene sia nella «memoria di massa» di tale apparecchio di controllo dove vengono memorizzati per il periodo di un anno sia sulle carte tachigrafiche dei conducenti dove vengono memorizzati per il periodo di 28 giorni. Il meccanismo della registrazione di tali dati è progettato in modo tale che i nuovi dati sostituiscano quelli più vecchi. Tramite un’interfaccia di download, è possibile scaricare i medesimi dati per consentire alle autorità competenti il controllo in azienda, secondo le procedure indicate nel:
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ha precisato che non vi sono elementi ostativi riguardo a tale possibilità, per le aziende di autotrasporto di avvalersi, riguardo alla tenuta ed alla conservazione dei dati scaricati dai tachigrafi digitali e dalle carte dei conducenti, di soggetti terzi, ovviamente sempre nel pieno rispetto della riservatezza e della segretezza dei citati dati. Ciò non dovrà in alcun modo essere di ostacolo all’esibizione dei dati stessi nei riguardi del personale ispettivo nel corso delle attività di vigilanza di propria competenza. Inoltre le aziende che ricorreranno a tali forme di conservazione e gestione delle informazioni avranno cura di comunicare immediatamente e direttamente tali modalità alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. I commenti sono chiusi.
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Maggio 2024
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