La circolare interministeriale (Ministero dell’Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) diramata il 15 gennaio 2015 con oggetto: "Trasporti di cabotaggio – Art. 46bis della legge 6 giugno 1974 n. 298 modificato dal decreto legge n. 133 del 12.9.2014 convertito con legge 11.11.2014, n. 164” ha lo scopo di... La circolare interministeriale (Ministero dell’Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) diramata il 15 gennaio 2015 con oggetto: "Trasporti di cabotaggio – Art. 46bis della legge 6 giugno 1974 n. 298 modificato dal decreto legge n. 133 del 12.9.2014 convertito con legge 11.11.2014, n. 164” ha lo scopo di fornire una sintesi organica delle disposizioni nazionali e comunitarie.
Si tratta di un riepilogo delle disposizioni nazionali e comunitarie che disciplinano il cabotaggio stradale, avente la finalità di garantire la massima uniformità interpretativa. Per cabotaggio stradale si intende l'attività di un vettore stabilito in un Paese membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo al quale è consentito svolgere, a titolo temporaneo, attività di autotrasporto per conto di terzi all'interno di un altro Paese membro o così detto Stato ospitante. Con le nuove disposizioni il legislatore è intervenuto per contrastare il fenomeno del cabotaggio abusivo e rendere più efficaci i controlli. La novità di maggior rilievo è costituita dall'introduzione del comma 1bis all'articolo 46bis della legge n. 298/74 (cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria), secondo il quale le sanzioni della citata disposizione, sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro e il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero per un periodo di sei mesi in caso di reiterazione nel triennio, si applicano anche nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero, qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la mancata corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite a dimostrazione della corretta esecuzione del cabotaggio, nonché nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite in sede controllo. Qualora vi sia incongruenza con la circolazione del veicolo in territorio italiano, le risultanze delle registrazioni tachigrafiche o di altre circostanze (come ad esempio i pedaggi autostradali) costituiscono elementi di prova a fini sanzionatori. Il Regolamento CE n.1072/2009 circoscrive la durata complessiva del cabotaggio a un arco temporale di sette giorni dall’ultimo scarico del trasporto internazionale e fissa in tre il numero massimo di operazioni consentite entro e non oltre tale periodo. Per poter eseguire l’attività di cabotaggio, il vettore deve essere entrato nello Stato membro ospitante con un veicolo carico e le merci trasportate nel viaggio internazionale devono essere previamente ed integralmente consegnate, oppure essere entrato in Italia con il veicolo vuoto, in quanto ha concluso il trasporto internazionale in un altro Stato membro. In quest’ultimo caso è consentita una sola operazione di cabotaggio nel territorio nazionale da eseguirsi entro tre giorni dall’ingresso a vuoto in Italia ma non oltre 7 giorni dalla consegna internazionale avvenuta in un altro Stato membro. Tutti i dati rilevanti ai fini dei controlli devono risultare da documenti tenuti a bordo del veicolo e non è consentita alcuna produzione differita dei documenti probatori. Essi documentano nome, indirizzo e firma di mittente, trasportatore e destinatario, data di consegna, luogo e data del passaggio di consegna delle merci, luogo di consegna previsto, denominazione corrente della natura delle merci e modalità d'imballaggio e, rispetto alle merci pericolose, denominazione generalmente riconosciuta, numero di colli, contrassegni speciali e numeri riportati su di essi, massa lorda e numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio. In ogni caso, ove risulti carenza di documentazione a bordo, verrà sempre applicata la sanzione di cui all'art. 46 bis della legge n. 298/74. In sostanza la norma in questione serve a invertire l’onere della prova e a rimettere al vettore straniero il compito di dimostrare che il trasporto che sta effettuando in Itala sia in regola con le disposizioni nazionali e internazionali. Dimostrazione da affidare esclusivamente ai documenti tenuti a bordo del veicolo, visto che viene esclusa di produrre gli stessi documenti in un momento successivo. La circolare specifica le modalità con cui distinguere il trasporto combinato operato dai vettori stranieri e il cabotaggio terrestre. Il primo, infatti, svolto da vettori comunitari sul territorio italiano, consistente nell’effettuazione della tratta stradale iniziale o terminale di una operazione di trasporto più ampia, in provenienza da un altro Paese dell’Unione Europea e che preveda lo svolgimento di una parte rilevante del viaggio per ferrovia, per via navigabile interna o per mare, può non rispettare la normativa sul cabotaggio. A questo scopo il conducente deve portare con sé un documento di trasporto in cui sia documentato l'effettivo svolgimento del trasporto combinato e ovviamente la licenza di trasporto comunitaria e nel caso sia un cittadino extracomunitario l’attestato del conducente (sono esclusi i conducenti svizzeri, dello SEE e quelli con permesso di soggiorno di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109//CE). Per il documento in questione, pur essendo prevista la forma scritta, non esiste un modello “tipico”. Pertanto, è sufficiente un qualsiasi atto che contenga gli elementi atti a comprovare la natura del viaggio in corso di svolgimento, sia che questi possano essere obiettivamente desunti da altra documentazione a bordo del veicolo. In tale ultimo caso deve comunque essere possibile la completa ed inequivocabile ricostruzione dell’intera relazione di traffico secondo le prescrizioni del “trasporto combinato”. I commenti sono chiusi.
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Maggio 2024
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