Trattamento fiscale ai fini dell'imposta di bollo delle quietanze di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizi... Trattamento fiscale ai fini dell'imposta di bollo delle quietanze di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni del Codice della Strada.
Il Ministero dell’Interno, Servizio Polizia Stradale, con circolare prot. n. 300/A/2881/16/127/34 del 21 aprile 2016 ha precisato che non dovrà procedersi a riscossione dell'imposta di bollo in occasione dei pagamenti su strada dei verbali redatti per le fattispecie previste dagli artt. 202, c. 2-bis e 207 CDS effettuati in contanti o con strumenti elettronici, nonché del pagamento dei verbali di tutte le fattispecie contemplate dal CDS, se effettuati su strada con strumenti elettronici o presso l'Ufficio di appartenenza dell'agente accertatore, in contanti o con strumenti elettronici. I commenti sono chiusi.
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Maggio 2024
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