Con le Direttive n. 4214 del 10 settembre 2014 e n.3911 del 1 luglio 2013 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Direzione generale per la sic... Con le Direttive n. 4214 del 10 settembre 2014 e n.3911 del 1 luglio 2013 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Direzione generale per la sicurezza stradale) fornisce ulteriori chiarimenti per la corretta applicazione della normativa sui veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
Com’è noto, le modifiche apportate al Regolamento d’esecuzione del Codice della Strada dal DPR 12 febbraio 2013 n. 31, hanno riguardato un generale snellimento delle disposizioni in materia di autorizzazioni (allungamento del periodo di validità, riduzione dei termini di rilascio, validità per tutte le possibili combinazioni tra veicolo trainante e rimorchio). La novità di maggiore effetto è senza dubbio quella relativa alla delucidazione sul rilascio di autorizzazioni periodiche per veicoli eccezionali per massa che, in conseguenza di errate interpretazioni da parte di alcuni Enti proprietari di strade, erano state rilasciate nel corso degli scorsi anni e che oggi non sono più ottenibili da parte delle imprese (potranno essere ottenute soltanto autorizzazioni singole o multiple in luogo delle predette periodiche). La semplificazione della tipologia autorizzativa ha consentito anche di ampliare le fattispecie nelle quali è ammesso il rilascio di autorizzazione periodica, con il risultato di ridurre il ricorso alle autorizzazioni multiple e singole ai soli casi residuali di pezzi di dimensioni e masse particolarmente impegnative. Rispetto al passato, le autorizzazioni per trasporti eccezionali prevedono anche la tratta “a vuoto”, con una notevole semplificazione per le imprese. Il rilascio di autorizzazione di tipo singola/multipla necessita di una dichiarazione redatta a cura del committente del trasporto, sulla massa del carico indivisibile trasportato, ai fini di eventuali responsabilità ai sensi del Decreto Legislativo n.286/2005. Per i vettori stranieri, è stato chiesto di precisare che oltre all’autorizzazione per trasporto eccezionale deve essere posseduto l’idoneo titolo abilitativo ai trasporti internazionali (ad esempio licenza comunitaria, autorizzazione CEMT/ITF, autorizzazione bilaterale), al fine di un controllo preventivo da parte degli enti gestori. Ulteriori chiarimenti riguardano infine l’indennizzo d’usura per veicoli e trasporti eccezionali per massa, che in passato hanno dato origine ad interpretazioni difformi anche da parte degli enti. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha anche chiarito che le motrici degli autotreni “mezzi d’opera” non possono trasportare macchine operatrici, in quanto non ricomprese tra i materiali di cui all’art. 54, comma 1, lett. n, del Codice della Strada, e all’art. 11, comma 2, della legge n. 454/1997. Al contrario, le macchine operatrici possono essere trasportate, oltre che sui rimorchi, anche sulle motrici degli autotreni che non costituiscono complessi “mezzi d’opera”, purchè anch’esse siano dotate di carrozzerie idonee allo scopo; sia sulle motrici che sui rimorchi non potranno essere trasportate altre fattispecie diverse da eventuali accessori delle macchine operatrici da cantiere trasportate. A seguire si riportano gli aspetti di maggiore interesse della nuova normativa DPR n.31/2013 con la quale sono state apportate numerose modifiche al Regolamento di esecuzione del Codice della Strada: Articolo 9 D.P.R. n. 495/1992 - Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali:
Articolo 13 D.P.R. n. 495/1992 - Tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali:
Articolo 14 D.P.R. n. 495/1992 - Domande di autorizzazione:
Articolo 15 D.P.R. n. 495/1992 - Domande di rinnovo e di proroga:
Articolo 16 D.P.R. n. 495/1992 - Provvedimento di autorizzazione:
Articolo 18 D.P.R. n. 495/1992 - Indennizzo d’usura:
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Maggio 2024
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