STUDIO SIMONETTA
  • Home
  • Servizi
  • Novità
  • Chi siamo
  • Contatti

Novità

Veicoli per il trasporto di merci su strada - Obbligo di registrazione nel REN-Noleggi per i veicoli acquisiti in locazione senza conducente

25/11/2023

 
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con circolare prot. n. 25355 del 17 novembre 2023, ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.

DISCIPLINA
Il Ministero ha rammentato che l’articolo 24 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni con legge 10 agosto 2023, n. 103, ha recepito la direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada e che a sua volta modifica la direttiva 2006/1/CE.
Il citato articolo ha modificato l’articolo 84 del Codice della Strada le cui novità di natura regolatoria sono le seguenti:
  • i veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che internazionali (art. 84 comma 2);
  • I veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati da qualsiasi impresa avente sede sul territorio nazionale o di altro Stato membro dell’Unione europea (imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84 comma 2);
  • un’impresa di trasporto di merci su strada, avente sede in Italia, può utilizzare un veicolo locato senza conducente di proprietà di un’impresa avente sede in uno Stato membro dell’Unione europea (art. 84 comma 3). Conseguentemente non è necessario che l’impresa locatrice sia autorizzata ad esercitare l’attività di trasporto di merci in conto terzi;
  • I veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate (art. 84 commi 4 e 4-bis);
  • l’utilizzo dei veicoli in locazione senza conducente è consentito alle condizioni di cui all’art. 84 comma 4-ter:
    • il contratto di locazione riguarda il solo veicolo senza conducente;
    • il veicolo locato è esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo noleggia – con ciò escludendo la possibilità che ci siano contemporaneamente più locatari dello stesso veicolo;
    • il veicolo è guidato dal personale dell’impresa che lo utilizza;
  • a bordo devono essere tenuti il contratto di locazione o suo estratto autenticato e il contratto di lavoro del conducente (che ne attesti la riconducibilità all’impresa locataria) qualora il veicolo non sia locato dal conducente.

REGISTRAZIONE SULL’APPLICATIVO REN-NOLEGGI
Il comma 5 dell’articolo 24 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 prevede che il CED del MIT iscrive il numero della targa di immatricolazione di un veicolo locato utilizzato da un'impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi, stabilita in Italia, nel registro elettronico nazionale in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
Ai fini dell’attuazione della citata disposizione, il CED del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha messo a punto un applicativo denominato REN-Noleggi per consentire la registrazione, nel REN, delle targhe dei veicoli locati per il trasporto di merci.
La registrazione consente di verificare che il veicolo utilizzato sia esclusivamente a disposizione dell’impresa locataria per la durata del contratto di locazione (art. 84 comma 4-ter lettera b).
Hanno l’obbligo di procedere alla registrazione nell’applicativo REN-Noleggi, disponibile dal 20 novembre, le imprese di trasporto merci conto terzi iscritte al REN che acquisiscono un veicolo in locazione senza conducente ai sensi dell’art.84 CdS, sia con targa italiana che estera (intra UE).
L’adempimento va eseguito prima dell’utilizzo del veicolo preso in locazione senza conducente e, per i veicoli locati in forza di contratti stipulati prima del 15 gennaio 2024, l’obbligo va assolto entro quest’ultimo termine.
In questa prima fase iniziale, non sarà possibile censire sull’applicativo i rimorchi ed i semirimorchi e la relativa funzione sarà implementata a breve.
Per la registrazione sull’applicativo REN-Noleggi, le imprese possono rivolgersi:
  • all’Ufficio di motorizzazione civile territorialmente competente o
  • a un Operatore professionale autorizzato ad effettuare operazioni sullo Sportello Telematico dell’Automobilista.

ELENCO FUNZIONALITA’ DELL’APPLICATIVO REN-NOLEGGI
Le funzionalità sono disponibili sul Portale dell’Automobilista, previo accesso all’area privata attraverso il seguente percorso dal menu di sinistra: “Applicazioni”; “Autotrasporto”; “REN NOLEGGI”. Nella stessa area sono disponibili i manuali per gli Uffici della motorizzazione civile e per gli operatori professionali.
Le funzioni disponibili sono le seguenti:
  • censimento dei veicoli merci esteri (intra UE) in locazione;
  • inserimento dei dati relativi alla locazione;
  • ricerca delle locazioni inserite;
  • stampa della ricevuta dell’avvenuta registrazione;
  • aggiornamento delle informazioni in caso di variazioni dipendenti dal ciclo di vita della locazione (annullamento, cessazione anticipata, proroga);
  • adeguamento, nel REN, della verifica del requisito di stabilimento;
  • web service per l’interrogazione da parte degli Enti autorizzati.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA REGISTRAZIONE SULL’APPLICATIVO REN-NOLEGGI E COME REGISTRARSI
Hanno l’obbligo della registrazione sul predetto applicativo, le imprese che esercitano trasporto di merci su strada in conto terzi, purché iscritte al REN.
La registrazione sul REN-Noleggi riguarda anche il veicolo di massa inferiore a 1,5 tonnellate locato da un’impresa iscritta al REN, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3-bis della Direttiva (CE) 2006/1 relativo al censimento di tutti i veicoli utilizzati da imprese iscritte al REN.
Sono escluse dall’obbligo della registrazione le imprese:
  • di autotrasporto iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori ma non anche al REN, in quanto esercitano l’attività esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate;
  • esercenti trasporto di merci in conto proprio.
 
REQUISITI DI IDONEITA’ FINANZIARIA E DI STABILIMENTO
Incidono sul requisito dell’idoneità finanziaria di cui all’art.7 del Regolamento (UE) 1071/2009 i veicoli acquisiti dall’impresa in forza di un contratto di locazione.
Conseguentemente, l’impresa locataria di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 ton ha l’obbligo di provvedere, in caso di incapienza, all’immediato adeguamento del valore dell’idoneità finanziaria inviando la relativa documentazione all’Ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente.
Diversamente la locazione di veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 ton (da registrare in ogni caso sul REN-Noleggi se l’impresa è iscritta al REN) non incide sul valore dell’idoneità finanziaria.
Relativamente al requisito di stabilimento e in considerazione con quanto indicato nella circolare del MIT prot. 3738 del 13 maggio 2022, ai fini del conseguimento dell’autorizzazione all’accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, la disponibilità del veicolo detenuto a titolo di locazione senza conducente, deve essere dimostrata attraverso la dichiarazione dell’esistenza di un contratto di durata residua pari ad almeno sei mesi e registrato nelle forme previste presso l’Agenzia delle entrate.

RICEVUTA DI REGISTRAZIONE
La ricevuta dell’avvenuta registrazione - che su richiesta è rilasciata all’impresa locataria - non costituisce documentazione da tenere obbligatoriamente a bordo del veicolo locato e, pertanto, non è necessario esibirla all’atto del controllo.
Tuttavia, è sempre obbligatorio portare a bordo del veicolo la documentazione prevista dalla direttiva 2006/1/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/738 e come recepita dall’articolo 24 del decreto-legge n.69/2023 (art. 84, comma 4-quater del Codice della strada):
  • contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;
  • qualora non sia il conducente a locare il veicolo: contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.

COPIE CERTIFICATE CONFORMI DELLA LICENZA COMUNITARIA
A decorrere dal 16 gennaio 2024, le copie certificate conformi della licenza comunitaria da utilizzare su veicoli locati sono rilasciate dall’Ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio  soltanto se il veicolo è stato registrato, nel caso che l’impresa sia a ciò tenuta, sull’applicativo REN-Noleggi.



I commenti sono chiusi.

    Categorie

    Tutti
    Novità Codice Della Strada
    Novità Normative

    Archivi

    Maggio 2024
    Aprile 2024
    Marzo 2024
    Febbraio 2024
    Gennaio 2024
    Novembre 2023
    Ottobre 2023
    Novembre 2022
    Marzo 2022
    Febbraio 2022
    Novembre 2019
    Ottobre 2018
    Febbraio 2018
    Settembre 2017
    Febbraio 2017
    Novembre 2016
    Ottobre 2016
    Giugno 2016
    Maggio 2016
    Marzo 2016
    Gennaio 2016
    Novembre 2015
    Marzo 2015
    Ottobre 2014
    Marzo 2014
    Dicembre 2013
    Ottobre 2013
    Novembre 2011

Studio Simonetta
Lo STUDIO SIMONETTA è da anni lo specialista del Codice della strada. Grazie alla propria professionalità, competenza e all’utilizzo di sistemi informativi evoluti, offre servizi di Pratiche Auto nonché consulenza relativa al Codice della strada e Circolazione di veicoli e conducenti.
Contatti
Studio Simonetta di Nasi Giovanna
Viale Vittorio Veneto, 4
42015 - Correggio, Reggio Emilia
Tel. 0522 691869  -  0522 634692
Fax 0522 694476
Social
Condizioni di Utilizzo
​Privacy

Informativa cookies​

© 2018,  Studio Simonetta di Nasi Giovanna, Correggio, Reggio Emilia.
  • Home
  • Servizi
  • Novità
  • Chi siamo
  • Contatti