Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con circolare prot. n. 25355 del 17 novembre 2023, ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.
DISCIPLINA Il Ministero ha rammentato che l’articolo 24 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni con legge 10 agosto 2023, n. 103, ha recepito la direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada e che a sua volta modifica la direttiva 2006/1/CE. Il citato articolo ha modificato l’articolo 84 del Codice della Strada le cui novità di natura regolatoria sono le seguenti:
REGISTRAZIONE SULL’APPLICATIVO REN-NOLEGGI Il comma 5 dell’articolo 24 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 prevede che il CED del MIT iscrive il numero della targa di immatricolazione di un veicolo locato utilizzato da un'impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi, stabilita in Italia, nel registro elettronico nazionale in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009. Ai fini dell’attuazione della citata disposizione, il CED del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha messo a punto un applicativo denominato REN-Noleggi per consentire la registrazione, nel REN, delle targhe dei veicoli locati per il trasporto di merci. La registrazione consente di verificare che il veicolo utilizzato sia esclusivamente a disposizione dell’impresa locataria per la durata del contratto di locazione (art. 84 comma 4-ter lettera b). Hanno l’obbligo di procedere alla registrazione nell’applicativo REN-Noleggi, disponibile dal 20 novembre, le imprese di trasporto merci conto terzi iscritte al REN che acquisiscono un veicolo in locazione senza conducente ai sensi dell’art.84 CdS, sia con targa italiana che estera (intra UE). L’adempimento va eseguito prima dell’utilizzo del veicolo preso in locazione senza conducente e, per i veicoli locati in forza di contratti stipulati prima del 15 gennaio 2024, l’obbligo va assolto entro quest’ultimo termine. In questa prima fase iniziale, non sarà possibile censire sull’applicativo i rimorchi ed i semirimorchi e la relativa funzione sarà implementata a breve. Per la registrazione sull’applicativo REN-Noleggi, le imprese possono rivolgersi:
ELENCO FUNZIONALITA’ DELL’APPLICATIVO REN-NOLEGGI Le funzionalità sono disponibili sul Portale dell’Automobilista, previo accesso all’area privata attraverso il seguente percorso dal menu di sinistra: “Applicazioni”; “Autotrasporto”; “REN NOLEGGI”. Nella stessa area sono disponibili i manuali per gli Uffici della motorizzazione civile e per gli operatori professionali. Le funzioni disponibili sono le seguenti:
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA REGISTRAZIONE SULL’APPLICATIVO REN-NOLEGGI E COME REGISTRARSI Hanno l’obbligo della registrazione sul predetto applicativo, le imprese che esercitano trasporto di merci su strada in conto terzi, purché iscritte al REN. La registrazione sul REN-Noleggi riguarda anche il veicolo di massa inferiore a 1,5 tonnellate locato da un’impresa iscritta al REN, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3-bis della Direttiva (CE) 2006/1 relativo al censimento di tutti i veicoli utilizzati da imprese iscritte al REN. Sono escluse dall’obbligo della registrazione le imprese:
REQUISITI DI IDONEITA’ FINANZIARIA E DI STABILIMENTO Incidono sul requisito dell’idoneità finanziaria di cui all’art.7 del Regolamento (UE) 1071/2009 i veicoli acquisiti dall’impresa in forza di un contratto di locazione. Conseguentemente, l’impresa locataria di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 ton ha l’obbligo di provvedere, in caso di incapienza, all’immediato adeguamento del valore dell’idoneità finanziaria inviando la relativa documentazione all’Ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente. Diversamente la locazione di veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 ton (da registrare in ogni caso sul REN-Noleggi se l’impresa è iscritta al REN) non incide sul valore dell’idoneità finanziaria. Relativamente al requisito di stabilimento e in considerazione con quanto indicato nella circolare del MIT prot. 3738 del 13 maggio 2022, ai fini del conseguimento dell’autorizzazione all’accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, la disponibilità del veicolo detenuto a titolo di locazione senza conducente, deve essere dimostrata attraverso la dichiarazione dell’esistenza di un contratto di durata residua pari ad almeno sei mesi e registrato nelle forme previste presso l’Agenzia delle entrate. RICEVUTA DI REGISTRAZIONE La ricevuta dell’avvenuta registrazione - che su richiesta è rilasciata all’impresa locataria - non costituisce documentazione da tenere obbligatoriamente a bordo del veicolo locato e, pertanto, non è necessario esibirla all’atto del controllo. Tuttavia, è sempre obbligatorio portare a bordo del veicolo la documentazione prevista dalla direttiva 2006/1/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/738 e come recepita dall’articolo 24 del decreto-legge n.69/2023 (art. 84, comma 4-quater del Codice della strada):
COPIE CERTIFICATE CONFORMI DELLA LICENZA COMUNITARIA A decorrere dal 16 gennaio 2024, le copie certificate conformi della licenza comunitaria da utilizzare su veicoli locati sono rilasciate dall’Ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio soltanto se il veicolo è stato registrato, nel caso che l’impresa sia a ciò tenuta, sull’applicativo REN-Noleggi. I commenti sono chiusi.
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Maggio 2024
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