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Verifica della regolarità delle imprese iscritte all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori per conto di terzi

19/11/2015

 
Nella seduta del 12 novembre 2015, il Comitato Centrale ha adottato la delibera n.11//2015 con la quale si dispone l'attivazione, a decorrere dal 23 n...
Nella seduta del 12 novembre 2015, il Comitato Centrale ha adottato la delibera n.11//2015 con la quale si dispone l'attivazione, a decorrere dal 23 novembre 2015, della funzione di accertamento della regolarità delle imprese iscritte all'Albo mediante accesso alla funzione “Consultazione regolarità imprese”, temporaneamente collocata all'interno del Portale dell’Automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it).
​
Nel database, appositamente costituito, confluiscono i dati provenienti dal CED della Motorizzazione e dagli Enti previdenziali tenuti ad attestare la regolarità contributiva delle imprese. La funzione offre ai committenti di servizi di trasporto, inclusi i trasportatori che assegnano carichi a subvettori, la possibilità di adempiere all'obbligo di verifica imposto dall'art. 1, comma 248 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, semplicemente digitando i dati identificativi dell’azienda che si vuole sottoporre a verifica e seguendo le istruzioni ivi presenti. Per accedere alla funzione è necessario registrarsi presso il Portale dell’Automobilista con una operazione semplice ed immediata.

In assenza della verifica da parte del committente l'articolo 83bis del DL n.112/2008, convertito nella legge n. 133/08, stabilisce che:
  • il committente sia obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi agli enti competenti relativi alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, con l’esclusione delle sanzioni amministrative (di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento), e con possibilità di esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali;   
  • in caso di contratto stipulato in forma non scritta il committente (oltre agli oneri di cui al comma 4-ter) si assuma anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e delle violazioni del codice della strada commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito. 

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