Il Decreto Legge n.131 del 16 settembre 2024 ha modificato l’art.6 del Decreto Legislativo n.144/2008 relativo ai criteri e alle modalità di effettuazione dei controlli su strada nei confronti dei conducenti e dei lavoratori mobili che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
In particolare, è stato disposto che, fermi restando gli obblighi dei conducenti di usare correttamente il tachigrafo, essi potranno acquisire le eventuali prove mancanti a bordo del veicolo idonee a dimostrare l’uso corretto del tachigrafo prima della conclusione del controllo su strada anche tramite la sede centrale dell’impresa di trasporto, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità. In termini pratici ciò comporta che, al fine di escludere la responsabilità dell’impresa di trasporto evitando in tal modo la contestazione della violazione dell’art.174, comma 14, del Codice della Strada, l’autista che commette una delle violazioni definite come infrazioni minori (IM) nell’allegato III del Regolamento (UE) 2016/403 e che al momento del contesto non è in grado di esibire la documentazione attestante la corretta esecuzione dell'attività di formazione, istruzioni e controllo, può contattare l’impresa di trasporto o in alternativa il gestore dei trasporti o altre persone-entità per l’acquisizione della predetta documentazione in modo da poterla esibire all’operatore di polizia stradale prima del termine del controllo su strada. In tal caso la decisione di non contestare all’impresa di trasporto l’art. 174, comma 14, del Codice della Strada, viene adottata direttamente dall’operatore di polizia stradale qualora il conducente dia prova, nell’immediatezza del controllo e comunque prima della redazione del verbale, dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo attraverso i documenti previsti dal Decreto Dirigenziale del MIT prot.n.215/2016. Al contrario l’organo di polizia stradale procederà alla contestazione dell’art. 174, comma 14, CDS, rimettendo la valutazione in ordine alla responsabilità dell’impresa al Prefetto o al Giudice di Pace in sede di ricorso, esprimendo parere favorevole al loro accoglimento ogni qualvolta venga provato non solo l’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo ma anche che l’infrazione non è imputabile a insufficienze organizzative dell’attività dei conducenti da parte della stessa impresa, rispetto alla quale va valutata positivamente la produzione, nei casi previsti, di un contratto di trasporto in forma scritta o di istruzioni scritte compatibili con le norme in esame. Con circolare prot.12976 del 16 maggio 2024 la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del MIT ha rammentato che il DM 20 giugno 2007, introducendo nella disciplina nazionale alcune delle fattispecie di esenzione dall'utilizzo dell'apparecchio di controllo, dispone per i veicoli impiegati nell'ambito di servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti domestici a domicilio l’esenzione dall’obbligo di dotazione ed uso del tachigrafo e dal rispetto dei tempi di guida, di riposo e delle interruzioni.
Di conseguenza, il veicolo destinato in modo permanente all'effettuazione di tali trasporti esentati può non aver installato il tachigrafo e, qualora ne sia dotato, può non essere attivato durante l’esercizio dei trasporti esentati. Viene infine precisato che, in merito alla documentazione da esibire in occasione della revisione annuale del veicolo, al fine di giustificare la mancata installazione del tachigrafo, è necessario esibire la documentazione in grado di attestare l'esercizio continuativo dell'attività oggetto di esenzione. Dal 31 dicembre 2024 decorre l’obbligo per i conducenti dei veicoli obbligati ad avere a bordo il tachigrafo di esibire o mostrare durante i controlli degli organi di polizia stradale le registrazioni (manuali, fogli di registrazioni, carte tachigrafiche e tabulati) dei dati relativi alle attività svolte nella giornata in corso e nei 56 giorni precedenti.
L’estensione dagli attuali 28 giorni ai 56 giorni a decorrere dal 31 dicembre 2024 scaturisce dall’entrata in vigore del Regolamento n. 2020/1054 del 15 luglio 2020, recante modifiche al Regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e al Regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi. Attualmente, durante i controlli su strada, gli organi di polizia stradale possono verificare i dati del tachigrafo riferiti ai 28 giorni precedenti, oltre al giorno stesso della guida. Dal 31 dicembre 2024, invece, gli ispettori potranno controllare i dati del tachigrafo relativi a un periodo di 56 giorni. Questo raddoppio ha lo scopo di migliorare la supervisione e il rispetto delle norme sul tempo di guida e di riposo dei conducenti. L’estensione del periodo di controllo è finalizzata a garantire alle autorità competenti di verificare, nel corso dei controlli su strada, la debita osservanza dei periodi di guida e di riposo nonché assicurare la sicurezza stradale, condizioni di parità e migliori condizioni di lavoro. |
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Maggio 2024
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