Dallo scorso 23 ottobre i primi 50 mila utenti possono caricare sull’APP IO la patente di guida, la tessera sanitaria - tessera europea di assicurazione malattia e la carta europea della disabilità.
Il nuovo servizio consente di disporre della versione digitale certificata dei predetti documenti originali. In termini pratici, in caso di controllo di polizia stradale il titolare potrà mostrare sul proprio smartphone la versione digitale della patente di guida avente lo stesso valore legale di quella fisica. Eseguito l’accesso all’App IO, previa autenticazione con le credenziali SPID o CIE, è necessario selezionare la funzionalità nominata Portafoglio e poi cliccando sul pulsante blu posizionato nella parte bassa dello schermo "Aggiungi al Portafoglio”, si possono caricare e visualizzare i documenti cartacei in corso di validità. Dal 6 novembre ulteriori 250 utenti saranno abilitati al caricamento dei citati documenti per poi proseguire il 20 novembre con un ulteriore milione di utenti. Infine entro il 4 dicembre tutti i titolari di una patente di guida, di una tessera sanitaria e carta europea di disabilità potranno caricarli e conservarli digitalmente nell’APP IO. Nel corso del prossimo 2025 sarà possibile aggiungere anche il passaporto, il titolo di studio e la tessera elettorale. Per eseguire tale procedura l’utente riceverà sull’APP IO una comunicazione relativa alla disponibilità della funzionalità di caricamento dei documenti. Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la polizia stradale con circolare prot. n. 300/STRAD/1/0000032079.U/2024 del 21 ottobre 2024 ha comunicato l’avvio del servizio soffermandosi in particolare sulla versione digitale della patente di guida di cui è titolare una persona residente in Italia. Ribadendo che costituisce un documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità, analogamente alla sua versione cartacea, lo stesso Ministero precisava che la patente di guida mobile mostrata utilizzando l’APP IO, installata sul proprio dispositivo mobile, soddisfa pienamente l'obbligo di esibizione da parte dei conducenti dei veicoli durante la circolazione sul territorio nazionale previsto dall'articolo 180 del Codice della Strada. Tuttavia l'esibizione della patente di guida mobile non esenta l'organo di polizia stradale dalla verifica dell'esistenza e della validità del titolo abilitativo svolta attraverso la consultazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226 del Codice della Strada. Analogamente, l’organo di controllo dovrà consultare la banca dati interforze, allo scopo di verificare la sussistenza di eventuali provvedimenti ostativi che incidono sulla efficacia del titolo abilitativo (ritiro, sospensione, revoca ai sensi degli artt. 216, 218, 219, ecc. del Codice della Strada). Non potendo ritirare materialmente la versione digitale della patente, nel caso in cui venga contestata una violazione da cui discende l’applicazione di una sanzione accessoria sul titolo abilitativo di guida, l'organo accertatore richiederà la contestuale esibizione e la consegna della patente cartacea, se detenuta dal conducente al momento del controllo, anche se è stata esibita la patente di guida mobile soddisfacendo l’obbligo di esibizione previsto dall'art. 180 del CDS. Il Decreto Legge n.131 del 16 settembre 2024 ha modificato l’art.6 del Decreto Legislativo n.144/2008 relativo ai criteri e alle modalità di effettuazione dei controlli su strada nei confronti dei conducenti e dei lavoratori mobili che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
In particolare, è stato disposto che, fermi restando gli obblighi dei conducenti di usare correttamente il tachigrafo, essi potranno acquisire le eventuali prove mancanti a bordo del veicolo idonee a dimostrare l’uso corretto del tachigrafo prima della conclusione del controllo su strada anche tramite la sede centrale dell’impresa di trasporto, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità. In termini pratici ciò comporta che, al fine di escludere la responsabilità dell’impresa di trasporto evitando in tal modo la contestazione della violazione dell’art.174, comma 14, del Codice della Strada, l’autista che commette una delle violazioni definite come infrazioni minori (IM) nell’allegato III del Regolamento (UE) 2016/403 e che al momento del contesto non è in grado di esibire la documentazione attestante la corretta esecuzione dell'attività di formazione, istruzioni e controllo, può contattare l’impresa di trasporto o in alternativa il gestore dei trasporti o altre persone-entità per l’acquisizione della predetta documentazione in modo da poterla esibire all’operatore di polizia stradale prima del termine del controllo su strada. In tal caso la decisione di non contestare all’impresa di trasporto l’art. 174, comma 14, del Codice della Strada, viene adottata direttamente dall’operatore di polizia stradale qualora il conducente dia prova, nell’immediatezza del controllo e comunque prima della redazione del verbale, dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo attraverso i documenti previsti dal Decreto Dirigenziale del MIT prot.n.215/2016. Al contrario l’organo di polizia stradale procederà alla contestazione dell’art. 174, comma 14, CDS, rimettendo la valutazione in ordine alla responsabilità dell’impresa al Prefetto o al Giudice di Pace in sede di ricorso, esprimendo parere favorevole al loro accoglimento ogni qualvolta venga provato non solo l’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo ma anche che l’infrazione non è imputabile a insufficienze organizzative dell’attività dei conducenti da parte della stessa impresa, rispetto alla quale va valutata positivamente la produzione, nei casi previsti, di un contratto di trasporto in forma scritta o di istruzioni scritte compatibili con le norme in esame. Con circolare prot.12976 del 16 maggio 2024 la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del MIT ha rammentato che il DM 20 giugno 2007, introducendo nella disciplina nazionale alcune delle fattispecie di esenzione dall'utilizzo dell'apparecchio di controllo, dispone per i veicoli impiegati nell'ambito di servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti domestici a domicilio l’esenzione dall’obbligo di dotazione ed uso del tachigrafo e dal rispetto dei tempi di guida, di riposo e delle interruzioni.
Di conseguenza, il veicolo destinato in modo permanente all'effettuazione di tali trasporti esentati può non aver installato il tachigrafo e, qualora ne sia dotato, può non essere attivato durante l’esercizio dei trasporti esentati. Viene infine precisato che, in merito alla documentazione da esibire in occasione della revisione annuale del veicolo, al fine di giustificare la mancata installazione del tachigrafo, è necessario esibire la documentazione in grado di attestare l'esercizio continuativo dell'attività oggetto di esenzione. |
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Maggio 2024
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