Con circolare prot. n.10198 dell’8 aprile 2024 la Direzione Generale per la Motorizzazione e l’ACI hanno comunicato l’aggiornamento delle "SCHEDE TEMATICHE" nn. 14, 20 e 21 e Allegato 3, concernenti, rispettivamente:
In particolare, l'aggiornamento della "SCHEDA TEMATICA" n. 14 si è reso necessario a seguito dell'adozione del DD prot. n. 89 del 14.03.2024, con il quale è stato introdotto il "certificato di minivoltura", in luogo del DU "non valido per la circolazione", che sarà rilasciato a decorrere dal 15 aprile 2024. Al riguardo, è stato precisato che:
Al fine di consentire la revisione del veicolo presso le officine o i centri di revisione autorizzati, unitamente al certificato di minivoltura verrà rilasciata la fotocopia, su carta libera, della carta di circolazione o del DU annullato ed acquisito al fascicolo digitale della minivoltura. In alternativa, in sede di revisione potrà essere esibita la visura dei dati tecnici del veicolo unitamente al certificato di minivoltura. In ogni caso, il tagliando recante l'esito della revisione sarà applicato sul certificato di minivoltura. Relativamente all’aggiornamento della "SCHEDA TEMATICA" n. 21, è stato evidenziato che i documenti provvisori di circolazione:
È stato altresì disposto che, a decorrere dal 15 aprile 2024, non sarà più riportata nel DU la sede legale delle persone giuridiche, mentre continuerà ad essere indicata nell'istanza unificata, al fine dell'acquisizione dell'informazione nell'ANV e nell'archivio PRA. Infine, con l'aggiornamento della "SCHEDA TEMATICA" n. 20, viene introdotto una nuova tempistica di conservazione, da parte degli Studi di consulenza automobilistica che operano quali STA, delle carte di circolazione relative ai veicoli immatricolati in altro Paese UE e nazionalizzati in Italia, le quali potranno essere distrutte allo scadere del 3° anno successivo alla data di presentazione della pratica di nazionalizzazione. Con Decreto Dirigenziale n.89 del 14 marzo 2024 la Direzione Generale per la Motorizzazione ha stabilito che a decorrere dal 15 aprile 2024, per le operazioni di minivoltura gli UMC, gli Uffici PRA e gli STA rilasciano il certificato di minivoltura per l’intestazione di veicolo, con le procedure telematiche implementate a norma del D.Lgs. n.98/2017, ferma restando l'applicazione delle imposte di bollo, dei diritti di motorizzazione e degli emolumenti PRA previsti a legislazione vigente.
Conseguentemente, a partire dalla predetta data non verrà più rilasciato il documento unico recante la dicitura “Non valido per la circolazione”. Per minivoltura si intende l'intestazione di veicoli usati, già immatricolati o da immatricolare, a nome dei soggetti che svolgono attività commerciale di rivendita, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La richiesta di registrazione della vendita del veicolo a un concessionario/rivenditore (cosiddetta minivoltura) va presentata allo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA). La documentazione da presentare è la stessa prevista per il passaggio di proprietà, mentre il costo è inferiore, in quanto la legge prevede l'esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e il pagamento ridotto degli emolumenti ACI (euro 13,50 anziché euro 27,00). Il nuovo certificato di minivoltura, stampato su carta bianca formato A4, non è valido ai fini della circolazione su strada ed attesta:
In caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del certificato di minivoltura, l'intestatario ne richiede il duplicato all'UMC o ad uno STA, secondo le modalità stabilite da apposita del MIT/ACI con la quale saranno diramate le istruzioni operative di dettaglio del Decreto Dirigenziale. Con file avviso n.6/2024 del 28 marzo 2024 la Direzione Generale per la Motorizzazione ha comunicato che in relazione a quanto riportato dall'art. 84 comma 6 del Codice della Strada, relativamente alla emissione dei documenti di circolazione dei veicoli di cui al comma 2, nelle more del completamento delle procedure informatiche che consentano l'emissione del DU, le istanze di immatricolazione di veicoli di cui all'art. 84 comma 2, saranno gestite direttamente, in via temporanea, dal CED della Divisione 7.
Al riguardo, l'art. 84 comma 2 del Codice della Strada ammette, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro. Gli UMC, verificata la completezza della documentazione ed il pagamento dei diritti e delle imposte di bollo, dovranno preliminarmente assegnare, per ogni singola istanza, una nuova targa di immatricolazione. In seguito gli Uffici trasmetteranno all'indirizzo PEC dgmot.div7@pec.mit.gov.it, copia di tutta la documentazione riportata in formato pdf, per consentire al CED di poter espletare la relativa formalità finalizzata all'emissione del documento di circolazione. Tale procedura è provvisoria in attesa del completamento delle procedure informatiche che consentiranno l'emissione autonoma del DU sia agli UMC che agli studi di consulenza. |
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Gennaio 2024
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