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Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti. Decreto Legge n. 116 dell’8 agosto 2025

13/12/2025

 
Il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.183 del 9 agosto 2025, riordina la repressione degli illeciti in materia di rifiuti.

Il provvedimento, in vigore dal 9 agosto 2025, interviene sul Codice della Strada e Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n.152/2006) con l’obiettivo di reprimere con più severità l’abbandono e la gestione illecita dei rifiuti, potenziando i controlli anche con strumenti tecnologici.

Di seguito si elencano le modifiche apportate al Codice della Strada:
  • l’art.15, comma 1, lettera f) punisce l’insudiciamento o imbrattamento della strada o sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti.  
Chiunque viola il divieto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 102,00 (pagamento in forma scontata entro 5 giorni dalla contestazione € 18,20) ed il ripristino dello stato dei luoghi;
  • l’art.15, comma 1, lettera f-bis) punisce il depositare o gettare sulla strada o sue pertinenze rifiuti non pericolosi dai veicoli in sosta o in movimento. Si tratta di rifiuti di prodotti da fumo (art.232-bis del D.Lgs. n.152/2006) e di rifiuti di piccolissime dimensioni (art.232-ter del D.Lgs. n.152/2006) quali, ad esempio, mozziconi di sigarette, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare;
Chiunque viola il divieto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 216,00 a € 866,00 (pagamento in forma scontata entro 5 giorni dalla contestazione € 151,20) ed il ripristino dello stato dei luoghi;
  • l’art. 201, comma 5-quater, per l’accertamento della violazione di cui all’art. 15, comma 1, lettera f-bis), autorizza l’uso delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza su tutte le strade sia fuori sia nel centro abitato. È esclusa in ogni caso la possibilità di utilizzare le registrazioni di impianti di videosorveglianza installati fuori da tale ambito. Ai predetti impianti di videosorveglianza non si applicano le disposizioni dell’art. 45 C.D.S. in quanto non sono soggetti ad approvazione o omologazione.
Per l’accertamento delle violazioni indicate nel comma 5-quater dell’art.201 del CDS l’utilizzo delle immagini degli impianti di videosorveglianza è subordinato all’adozione di un decreto del MIT di concerto con il MI, con il quale saranno stabilite le modalità di acquisizione e conservazione delle registrazioni relative alle violazioni accertate.

Decreto inter-dirigenziale n. 214 del 21 luglio 2025. Procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare. Auto di sicurezza - Safety car

13/12/2025

 
Il Decreto in argomento, emanato ai sensi dell'art. 43 comma 5-ter del Codice della Strada, definisce le procedure di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare, nonché, le caratteristiche dei veicoli impegnati, delle attrezzature e dei dispositivi supplementari di equipaggiamento degli stessi.

In particolare, l’impiego di una o più safety car deve avvenire esclusivamente su strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico ed attuarsi nei seguenti casi di esecuzione di operazioni:
  • programmabili e/o derivanti da eventi prevedibili con o senza presenza di persone sulla carreggiata, come l’installazione o rimozione della segnaletica dei cantieri stradali;
  • non programmabili e/o derivanti da eventi imprevedibili o situazioni di emergenza con o senza presenza di persone sulla carreggiata, come incidenti stradali, rimozione di ostacoli, installazione o rimozione della segnaletica dei cantieri stradali in caso di improvvisa esigenza o di altre situazioni di pericolo per l’utenza stradale.
​
L’impiego della safety car deve essere valutato dagli organi di Polizia Stradale o dall’ente proprietario e/o gestore della strada interessata dalla potenziale situazione di pericolo, informando rispettivamente e immediatamente il centro operativo o la sala radio. 

L’esecuzione della Safety Car deve essere presegnalata a una adeguata distanza, mediante pannelli a messaggio variabile o altra idonea modalità, in funzione delle caratteristiche della strada e del flusso veicolare. Tuttavia, nel caso di esecuzione di operazioni non programmabili e/o derivanti da eventi imprevedibili o situazioni di emergenza, il presidio e il presegnalamento di cui al comma devono essere attuati solo se compatibili con la natura della potenziale situazione di pericolo e la tempistica richiesta per attuarli.

Le modifiche apportate all’art.177 del Codice della Strada dalla Legge nr.177/2024, avevano già introdotto i nuovi obblighi connessi alla regolazione del traffico attuata attraverso l’istituto della safety car.
 
Più precisamente:
  • il comma 3-bis prevede il divieto di sorpasso dei veicoli impegnati nella procedura di rallentamento del traffico, imponendo il rallentamento graduale azionando i dispositivi di segnalazione di pericolo (quattro frecce), e l'osservanza di eventuali segnalazioni imposte dai soggetti impegnati nell'attività di rallentamento;
  • il comma 5-bis prevede sanzioni nei confronti di chi non rispetta le regole di comportamento dettate dal comma 3-bis, e cioè la violazione del divieto di sorpasso, dell'obbligo di rallentare o di accendere le quattro frecce e il mancato rispetto delle segnalazioni dei soggetti impegnati nell'attività di rallentamento.
 
Il mancato rispetto delle disposizioni del comma 3-bis dell’articolo 177 sono sanzionate con:
  • il pagamento di una somma da euro 167 a euro 665;
  • la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi (ovvero da tre a sei mesi se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni).

REN-NOLEGGI. LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DEI VEICOLI PER IL TRASPORTO STRADALE DI MERCI E PERSONE

23/6/2025

 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare n. 0011436 del 16 maggio, ha comunicato che, in attuazione della normativa comunitaria in materia di autotrasporto di merci e passeggeri, è stata modificata la piattaforma REN-Noleggi per la disciplina delle attività di registrazione delle targhe dei veicoli, immatricolati in Italia o in qualunque Stato membro sia dell’Unione Europea che dello Spazio Economico Europeo, adibiti a trasporto di merci e passeggeri, di cui un'impresa di trasporto merci italiana ha disponibilità in forza di un contratto di locazione senza conducente.

A decorrere dal 19 maggio 2025, il predetto applicativo è stato trasferito e aggiornato sul nuovo Portale del Trasporto raggiungibile al link https://www.ilportaledeltrasporto.it/web/ptr e contiene nuove funzionalità per l’inserimento dei veicoli oggetto di locazione senza conducente. 

Le novità più rilevanti e significative della nuova versione dell’applicativo sono:
  • la registrazione delle targhe degli autobus, immatricolati in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di cui un'impresa di trasporto di persone italiana ha disponibilità in forza di un contratto di locazione senza conducente.
  • la possibilità di effettuare registrazioni cumulative delle targhe dei veicoli oggetto di locazione senza conducente, con notevole risparmio di tempo qualora il numero di veicoli da registrare fosse sensibilmente alto.

Per quanto riguarda la definizione degli obblighi di registrazione tramite il predetto applicativo, la circolare ha precisato che:
  • le imprese di trasporto merci su strada sono tenute a registrare i veicoli in loro disponibilità a titolo di locazione senza conducente che abbiano una massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, indipendentemente dalla durata del contratto di locazione;
  • per la locazione di veicoli aventi massa pari o inferiore al limite indicato, l’obbligo di registrazione insorge nel caso di contratti di locazione aventi validità superiore a trenta giorni; rimane la possibilità per le suddette imprese, nel caso di locazione con validità pari o inferiore a trenta giorni, di procedere egualmente alla registrazione nell’applicativo ai fini della responsabilità della circolazione. 
  • le imprese di trasporto di persone su strada sono tenute a registrare gli autobus in loro disponibilità a titolo di locazione senza conducente, indipendentemente dalla durata del contratto di locazione;
  • le imprese interessate devono provvedere alla registrazione dell’avvenuta locazione senza conducente del veicolo tramite l’applicativo, prima dell’utilizzo del veicolo stesso per l’attività di trasporto;
  • ai fini del conseguimento dell’autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore su strada, in caso l’impresa disponga di un unico veicolo a titolo di locazione senza conducente, detta  autorizzazione è ottenuta solo nel caso in cui il veicolo sia registrato tramite l’applicazione REN-Noleggi e purché il contratto abbia una durata minima di sei mesi.

All’atto della registrazione del/dei veicoli nell’applicativo, viene rilasciata in via telematica o, nel caso di comunicazione effettuata tramite sportello dell’UMC, in via cartacea, una ricevuta dell’avvenuta registrazione o della presa in carico della comunicazione. 

Con riferimento all’idoneità finanziaria, è stato evidenziato che al momento della registrazione del veicolo locato nell’applicativo, deve essere capiente, ovvero con un importo sufficiente tale da farvi rientrare il valore del veicolo locato, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) 1071/2009. In caso contrario, la comunicazione effettuata tramite l’applicativo non andrà a buon fine e in tal caso l’impresa interessata sarà tenuta ad aggiornare l’importo dell’idoneità finanziaria.

La registrazione di un veicolo nell’applicativo REN-Noleggi, oltre all’inserimento del medesimo nel parco dell’impresa locataria per tutto il periodo di validità del contratto di locazione, assolve anche all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 94, comma 4-bis, del CDS, qualora il periodo di noleggio abbia un’estensione temporale superiore a 30 giorni. 

Qualora sia richiesta la copia certificata conforme della licenza comunitaria per un veicolo in disponibilità a titolo di locazione senza conducente, la stessa è rilasciata dal competente Ufficio UMC solo nel caso in cui il veicolo in questione sia registrato nell’applicativo REN-Noleggi.
È stato riaffermato che per l’ottenimento di una copia certificata conforme da parte dell’Ufficio MC di competenza non è necessaria la registrazione del contratto di locazione senza conducente presso l’Agenzia delle Entrate.

Relativamente agli autobus oggetto di locazione senza conducente possono essere immatricolati in uso di terzi e in particolare in:
  • locazione senza conducente,
  • servizio di noleggio con conducente e
  • servizio di linea.
Sono esclusi dalla disciplina delle attività di registrazione nell’applicativo REN-Noleggi gli autobus immatricolati ad uso proprio.

Di conseguenza l’impresa locatrice può essere:
  • un’esercente l’attività di locazione senza conducente, oppure
  • autorizzata all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, iscritta al REN, che può svolgere servizi di linea o di noleggio con conducente.

L’impresa locataria autorizzata all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e iscritta al REN può utilizzare, in base all’autorizzazione posseduta, indifferentemente l’autobus locato in servizio di linea o di noleggio con conducente. In entrambi i casi l’impresa locataria deve tenere a bordo dell’autobus la ricevuta di registrazione nell’applicativo ed il proprio titolo autorizzativo.

Nel caso che un autobus locato sia immatricolato in servizio di linea, a bordo del veicolo deve essere tenuto, oltre all’autorizzazione, una dichiarazione del locatore attestante il rilascio da parte dell’ente affidante del nulla osta circa la regolarità del servizio autorizzato (non necessaria qualora il servizio di linea per il quale viene utilizzato l’autobus da parte dell’impresa locataria sia il medesimo in base al quale è stato immatricolato l’autobus dall’impresa locatrice).

Se l’autobus locato, indipendentemente dall’uso per cui è immatricolato e fatto salvo quanto detto in precedenza, è utilizzato dal locatario per lo svolgimento di un servizio di linea deve anche essere tenuto a bordo del veicolo:
  • la dichiarazione del locatario attestante l’esistenza del nulla osta all’immissione dell’autobus nel servizio di linea, o
  • l’allegato A alla carta di circolazione da cui risulta il servizio di linea.
Entrambi i documenti sono rilasciati dall’ente affidante il suddetto servizio di linea.

Se l’autobus locato è immatricolato in servizio di linea, per essere utilizzato dall’impresa locataria in servizio di noleggio con conducente, deve essere conforme alle disposizioni del DM MIT del 23 dicembre 2023.


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