Novità |
|
Il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.183 del 9 agosto 2025, riordina la repressione degli illeciti in materia di rifiuti.
Il provvedimento, in vigore dal 9 agosto 2025, interviene sul Codice della Strada e Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n.152/2006) con l’obiettivo di reprimere con più severità l’abbandono e la gestione illecita dei rifiuti, potenziando i controlli anche con strumenti tecnologici. Di seguito si elencano le modifiche apportate al Codice della Strada:
Il Decreto in argomento, emanato ai sensi dell'art. 43 comma 5-ter del Codice della Strada, definisce le procedure di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare, nonché, le caratteristiche dei veicoli impegnati, delle attrezzature e dei dispositivi supplementari di equipaggiamento degli stessi.
In particolare, l’impiego di una o più safety car deve avvenire esclusivamente su strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico ed attuarsi nei seguenti casi di esecuzione di operazioni:
L’impiego della safety car deve essere valutato dagli organi di Polizia Stradale o dall’ente proprietario e/o gestore della strada interessata dalla potenziale situazione di pericolo, informando rispettivamente e immediatamente il centro operativo o la sala radio. L’esecuzione della Safety Car deve essere presegnalata a una adeguata distanza, mediante pannelli a messaggio variabile o altra idonea modalità, in funzione delle caratteristiche della strada e del flusso veicolare. Tuttavia, nel caso di esecuzione di operazioni non programmabili e/o derivanti da eventi imprevedibili o situazioni di emergenza, il presidio e il presegnalamento di cui al comma devono essere attuati solo se compatibili con la natura della potenziale situazione di pericolo e la tempistica richiesta per attuarli. Le modifiche apportate all’art.177 del Codice della Strada dalla Legge nr.177/2024, avevano già introdotto i nuovi obblighi connessi alla regolazione del traffico attuata attraverso l’istituto della safety car. Più precisamente:
Il mancato rispetto delle disposizioni del comma 3-bis dell’articolo 177 sono sanzionate con:
REN-NOLEGGI. LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DEI VEICOLI PER IL TRASPORTO STRADALE DI MERCI E PERSONE23/6/2025
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare n. 0011436 del 16 maggio, ha comunicato che, in attuazione della normativa comunitaria in materia di autotrasporto di merci e passeggeri, è stata modificata la piattaforma REN-Noleggi per la disciplina delle attività di registrazione delle targhe dei veicoli, immatricolati in Italia o in qualunque Stato membro sia dell’Unione Europea che dello Spazio Economico Europeo, adibiti a trasporto di merci e passeggeri, di cui un'impresa di trasporto merci italiana ha disponibilità in forza di un contratto di locazione senza conducente.
A decorrere dal 19 maggio 2025, il predetto applicativo è stato trasferito e aggiornato sul nuovo Portale del Trasporto raggiungibile al link https://www.ilportaledeltrasporto.it/web/ptr e contiene nuove funzionalità per l’inserimento dei veicoli oggetto di locazione senza conducente. Le novità più rilevanti e significative della nuova versione dell’applicativo sono:
Per quanto riguarda la definizione degli obblighi di registrazione tramite il predetto applicativo, la circolare ha precisato che:
All’atto della registrazione del/dei veicoli nell’applicativo, viene rilasciata in via telematica o, nel caso di comunicazione effettuata tramite sportello dell’UMC, in via cartacea, una ricevuta dell’avvenuta registrazione o della presa in carico della comunicazione. Con riferimento all’idoneità finanziaria, è stato evidenziato che al momento della registrazione del veicolo locato nell’applicativo, deve essere capiente, ovvero con un importo sufficiente tale da farvi rientrare il valore del veicolo locato, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) 1071/2009. In caso contrario, la comunicazione effettuata tramite l’applicativo non andrà a buon fine e in tal caso l’impresa interessata sarà tenuta ad aggiornare l’importo dell’idoneità finanziaria. La registrazione di un veicolo nell’applicativo REN-Noleggi, oltre all’inserimento del medesimo nel parco dell’impresa locataria per tutto il periodo di validità del contratto di locazione, assolve anche all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 94, comma 4-bis, del CDS, qualora il periodo di noleggio abbia un’estensione temporale superiore a 30 giorni. Qualora sia richiesta la copia certificata conforme della licenza comunitaria per un veicolo in disponibilità a titolo di locazione senza conducente, la stessa è rilasciata dal competente Ufficio UMC solo nel caso in cui il veicolo in questione sia registrato nell’applicativo REN-Noleggi. È stato riaffermato che per l’ottenimento di una copia certificata conforme da parte dell’Ufficio MC di competenza non è necessaria la registrazione del contratto di locazione senza conducente presso l’Agenzia delle Entrate. Relativamente agli autobus oggetto di locazione senza conducente possono essere immatricolati in uso di terzi e in particolare in:
Di conseguenza l’impresa locatrice può essere:
L’impresa locataria autorizzata all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e iscritta al REN può utilizzare, in base all’autorizzazione posseduta, indifferentemente l’autobus locato in servizio di linea o di noleggio con conducente. In entrambi i casi l’impresa locataria deve tenere a bordo dell’autobus la ricevuta di registrazione nell’applicativo ed il proprio titolo autorizzativo. Nel caso che un autobus locato sia immatricolato in servizio di linea, a bordo del veicolo deve essere tenuto, oltre all’autorizzazione, una dichiarazione del locatore attestante il rilascio da parte dell’ente affidante del nulla osta circa la regolarità del servizio autorizzato (non necessaria qualora il servizio di linea per il quale viene utilizzato l’autobus da parte dell’impresa locataria sia il medesimo in base al quale è stato immatricolato l’autobus dall’impresa locatrice). Se l’autobus locato, indipendentemente dall’uso per cui è immatricolato e fatto salvo quanto detto in precedenza, è utilizzato dal locatario per lo svolgimento di un servizio di linea deve anche essere tenuto a bordo del veicolo:
Se l’autobus locato è immatricolato in servizio di linea, per essere utilizzato dall’impresa locataria in servizio di noleggio con conducente, deve essere conforme alle disposizioni del DM MIT del 23 dicembre 2023. |
Categorie
Tutti
Archivi
Maggio 2024
|